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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06808/2026

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l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 02/12/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione sull’entità della pena, sollevando dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 613, comma 1 , cod. proc. pen. nella parte in cui preclude all’accusato di adire direttamente la giurisdizione di legittimità, senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.

Questa Corte ha già ritenutomanifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmentechiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 -01).

4. A lla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 febbraio2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariaDe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 02/12/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione sull’entità della pena, sollevando dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 613, comma 1 , cod. proc. pen. nella parte in cui preclude all’accusato di adire direttamente la giurisdizione di legittimità, senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato. Questa Corte ha già ritenutomanifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmentechiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 -01). 4. A lla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 febbraio2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariaDe [OSCURATO:PERSONA]