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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32684/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14707/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sestesso ex art. 86 cod. proc. civ., oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado della CAMPANIA n. 717/2023, depositata il 20/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 717/23, depositata il 20/1/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Ischia, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. 8847/2021 (€587,00) emesso dal Comune medesimo per omesso pagamento della TARI relativa all’anno 2017.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, mentre il Comune di Ischia ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.T.R. respinto l’eccezione di nullità - per difetto di motivazione -dell’avviso di accertamento impugnato.

Deduce, in particolare, il ricorrente, che il riferimento alla delibera di approvazione delle tariffe ed all’indirizzo dove era ubicato l’immobile oggetto di imposizione fiscale non sia in grado di soddisfare l’obbligo motivazionale previsto per legge.

Il motivo è infondato.

1.1. Per giurisprudenza costante, ai fini dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, basta l’indicazione della tariffa applicabile, in quanto tale elemento, integrato con l’atto generale (quale, appunto, la delibera comunale), è senz’altro idoneo a rendere comprensibile il presupposto della pretesa tributaria (Cass. 15793/2025, che cita Cass. 20620/2019).

1.2. La seconda questione attiene alla necessità, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, che l’atto di accertamento indichi i dati catastali dell’immobile, nel caso di specie omessi.

1.2.1. Al riguardo, questa Corte ha -anche di recente - affermato che l’omessa indicazione degli estremi catastali dell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altri elementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (Cass.15793/2025, cit.).

1.2.2. Il che avviene nel caso di specie, in cui l’indicazione topografica era sufficiente ad individuare esattamente l’oggetto del tributo, non essendo in contestazione la detenzione, da parte del contribuente, dell’immobile situato nel Comune di Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] num. 27, come dallo stesso dichiarato all’ente in una comunicazione via pec del 12/9/2016, con cui comunicò al Comune di Ischia di detenere, in virtù di contratto di comodato registrato, l’immobile sito nel medesimo Comune, traversa [OSCURATO:PERSONA] num. 27, indicandone i riferimenti catastali (NCEU fg. 9, p.lla 239, sub 102, p.

S1, zona censuaria 1, cat.

A/4, cl. 1, vani 4, superficie catastale 64 m²).

Né, tanto meno, è in discussione che il ricorrente detenesse altri immobili situati al medesimo indirizzo, a parte quello di cui alla menzionata pec.

Il motivo va, dunque, respinto.

2. Col secondo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.52 d.lgs. 446/1997, dell’art. 49, comma 13, d. lgs. 22/1997 e dell’art. 238, comma 3, d.lgs. 152/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello respinto il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione da parte del Comune di Ischia ad emettere l’avviso di accertamento, pur a fronte del pacifico affidamento del servizio di accertamento e riscossione del tributo ad un concessionario (la [OSCURATO:SOCIETA].).

La doglianza è infondata.

2.1. Non è in discussione il principio, già altre volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta al concessionario, al quale va, dunque, riconosciuta la legittimazione non solo sostanziale, ma anche processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. 1138/2008; 6772/2010; 25305/2017; 12773/2018; 5767/2021).

2.2. Ciò non comporta, tuttavia, che il Comune, quale ente impositore, siaper ciò solo privato del potere di accertamento oggetto di concessione, che concorre con quello del concessionario, al quale tale potere viene attribuito per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, ma senza abdicazione dalla titolarità originaria.

2.3. Correttamente, quindi, il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune di Ischia, ritenendo che, in caso di concessione, permanga in capo all’ente locale il potere di emettere l’avviso di accertamento.

3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Cos̀ deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14707/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sestesso ex art. 86 cod. proc. civ., oltre che dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado della CAMPANIA n. 717/2023, depositata il 20/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 717/23, depositata il 20/1/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Ischia, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. 8847/2021 (€587,00) emesso dal Comune medesimo per omesso pagamento della TARI relativa all’anno 2017. Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, mentre il Comune di Ischia ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.T.R. respinto l’eccezione di nullità - per difetto di motivazione -dell’avviso di accertamento impugnato. Deduce, in particolare, il ricorrente, che il riferimento alla delibera di approvazione delle tariffe ed all’indirizzo dove era ubicato l’immobile oggetto di imposizione fiscale non sia in grado di soddisfare l’obbligo motivazionale previsto per legge. Il motivo è infondato. 1.1. Per giurisprudenza costante, ai fini dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, basta l’indicazione della tariffa applicabile, in quanto tale elemento, integrato con l’atto generale (quale, appunto, la delibera comunale), è senz’altro idoneo a rendere comprensibile il presupposto della pretesa tributaria (Cass. 15793/2025, che cita Cass. 20620/2019). 1.2. La seconda questione attiene alla necessità, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale, che l’atto di accertamento indichi i dati catastali dell’immobile, nel caso di specie omessi. 1.2.1. Al riguardo, questa Corte ha -anche di recente - affermato che l’omessa indicazione degli estremi catastali dell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altri elementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (Cass.15793/2025, cit.). 1.2.2. Il che avviene nel caso di specie, in cui l’indicazione topografica era sufficiente ad individuare esattamente l’oggetto del tributo, non essendo in contestazione la detenzione, da parte del contribuente, dell’immobile situato nel Comune di Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] num. 27, come dallo stesso dichiarato all’ente in una comunicazione via pec del 12/9/2016, con cui comunicò al Comune di Ischia di detenere, in virtù di contratto di comodato registrato, l’immobile sito nel medesimo Comune, traversa [OSCURATO:PERSONA] num. 27, indicandone i riferimenti catastali (NCEU fg. 9, p.lla 239, sub 102, p. S1, zona censuaria 1, cat. A/4, cl. 1, vani 4, superficie catastale 64 m²). Né, tanto meno, è in discussione che il ricorrente detenesse altri immobili situati al medesimo indirizzo, a parte quello di cui alla menzionata pec. Il motivo va, dunque, respinto. 2. Col secondo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.52 d.lgs. 446/1997, dell’art. 49, comma 13, d. lgs. 22/1997 e dell’art. 238, comma 3, d.lgs. 152/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello respinto il motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione da parte del Comune di Ischia ad emettere l’avviso di accertamento, pur a fronte del pacifico affidamento del servizio di accertamento e riscossione del tributo ad un concessionario (la [OSCURATO:SOCIETA].). La doglianza è infondata. 2.1. Non è in discussione il principio, già altre volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, il potere di accertamento del tributo spetta al concessionario, al quale va, dunque, riconosciuta la legittimazione non solo sostanziale, ma anche processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. 1138/2008; 6772/2010; 25305/2017; 12773/2018; 5767/2021). 2.2. Ciò non comporta, tuttavia, che il Comune, quale ente impositore, siaper ciò solo privato del potere di accertamento oggetto di concessione, che concorre con quello del concessionario, al quale tale potere viene attribuito per finalità funzionali e di razionalizzazione del servizio, ma senza abdicazione dalla titolarità originaria. 2.3. Correttamente, quindi, il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale del Comune di Ischia, ritenendo che, in caso di concessione, permanga in capo all’ente locale il potere di emettere l’avviso di accertamento. 3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cos̀ deciso in Roma,
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