CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24229/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo de! difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, non sono corsentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quanto al secondo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da suffi- ciente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al primo profilo di doglianza, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., lo stesso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale hp dato conto che, nella specie, !a que- stione dell'applicazione della causa di non punibilità di ci_ i all'att. 131-bis cod. pen. non è stata dedotta nel giudizio dì appello neppure coni motivi nuovi, ma solo nel corso della discussione, sebbene fosse proponibile anche con l'appello originario, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 24 maggio 2022, quindi in epoca ampiamente successiva all'introduzione dell'istituto invocato. Si ricorda in sentenza che nell'originario atto di appello i motivi supportavano solo la richiesta di riduzione della pena e quindi viene evidenziato come alla luce del dictum di Sez. 1 n. 1/2000 Tuzzolino le questioni concernenti l'applicazione di una causa di non punibilità sono certamente suscettibiN di autonoma considera- zione rispetto a quelle riguardanti la determinazione della pena e quindi non può ritenersi che la richiesta avanzata in sede di discussione costituisca uno sviluppo dei motivi già proposti. In proposito va ricordato che in assenza di richiesta il giudice d'appello può valutare d'ufficio la concedibilità della causa di non punibilità ex articolo 131 bis cod. pen. (cfr. Sez. 6 n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707„ ma evi- dentemente la mancata attivazione di tali poteri officiosi non può costituire oggetto di doglianza del giudizio di legittimità. N. 24229/2024 R.G. Va sottolineato, peraltro, che le considerazioni di cui si dirà di qui a poco che hanno portato i giudici di appello a negare all'imputato alle circostanze attenuanti generiche depongono perché gli stessi abbiano ritenuto i fatti di cui all'imputazione non di particolare tenuità. 2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici del gravame del merito, -hanno dato, infatti, conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la gravità della condotta, consistite nell'avere reiterato una condotta vietata, per la quale peraltro, oltre alle diverse segnalazioni richiamate per condotta analoga, risulta anche essere già stato condannato con decreto pe- nale del GIP del 05/11;2019 definitivo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in uno con l'assenza di sintomo alcuno di resipiscenza. Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimita, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che l! giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo