CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07779/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23495/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 2747/2024 depositata il 24/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'istituto ricorrente ha ricevuto la notificadell’avviso di accertamento nn. 78548495526-4, con il quale gli venivarichiesto il pagamento di differenze d’imposta, oltre sanzioni ed interessiNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026per l’anno 2016, riferite alle unità immobiliari site negli immobili in Roma,in [OSCURATO:PERSONA], nn. 49 e 51, [OSCURATO:PERSONA], nn. 38 e 12 e ViaPietro Cossa n. 3, a titolo di [OSCURATO:PERSONA] (IMU).2. Con la sentenza n. 14287/2022 depositata in data 14.12.2022 laCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato le domandeavanzate.3. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato appello e la CGT diappello, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.3.1. In particolare, la Corte di gravame ha ritenuto che lo Statuto e laperizia tecnica prodotti dall’Istituto non fossero sufficienti a dimostrare chel’attività fosse svolta con modalità non commerciali. [OSCURATO:PERSONA] risultavainfatti che l’Istituto potesse ospitare non solo sacerdoti studenti, ma anchevescovi e, in casi eccezionali, laici, elemento che non è stato ritenuto idoneoa garantire la natura esclusivamente istituzionale dell’attività. La Corte hain proposito richiamato la normativa dell’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs.n. 504/1992, sottolineando che non basta che l’attività rientri astrattamentetra quelle esenti, ma occorre dimostrare concretamente l’assenza dimodalità commerciali. Inoltre, il requisito soggettivo dell’ente noncommerciale deve coesistere con quello oggettivo, non essendo sufficientela semplice destinazione degli utili a fini religiosi in un momento successivo.4. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’ente religioso haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce ex art. 360 c.p.c. co. 1 n.3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d. lgs.30 dicembre 1992, n. 504.1.1. La difesa dell’ente ricorrente sostiene che la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado abbia interpretato erroneamente la norma,negando l’esenzione IMU nonostante la documentazione dimostrasse laNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026destinazione istituzionale degli immobili. In particolare, l’Istituto ritiene chei requisiti soggettivo e oggettivo siano ampiamente provati dallo Statuto edal regolamento, che qualificano l’immobile come “casa della formazione”destinata all’alloggio gratuito di sacerdoti studenti per studi dispecializzazione, attività rientrante tra quelle esenti per religione o culto(formazione del clero).La difesa sottolinea inoltre che il soggiorno di sacerdoti e vescovi siacompletamente gratuito e che l’alloggio dei laici sia limitato a casieccezionali, escludendo attività diverse dall’istruzione o dalla praticareligiosa, e contesta anche la valutazione di insufficienza della provadocumentale, affermando che la perizia giurata dimostra l’assenza di1.2. L’Istituto contribuente critica la Corte territoriale per avervalutato l’idoneità teorica degli immobili ad ospitare attività commercialianziché l’effettivo utilizzo, sostenendo che ciò imporrebbe una “probatiodiabolica” al contribuente, poiché quasi ogni edificio potrebbe essereconvertito a fini ricettivi. Infine, rileva che [OSCURATO:PERSONA] non ha contestatoné il requisito soggettivo dell’ente né l’esistenza di indicatori concreti diprova.1.4. Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad una nuova letturadelle prove, che non è consentita in questa sede di legittimità.1.5. Testualmente afferma il giudice di appello: Ciò a dire che, perquanto presenti agli atti, sia lo Statuto dell’Istituto, sia la perizia di parte,non si presentano idonei a provare la sussistenza degli elementi oggettivi esoggetti richiesti dalla normativa per l’evocata esenzione. Nel primo si leggeche “il [OSCURATO:PERSONA] è la casa della formazione incui alloggiano i sacerdoti studenti, i quali sono stati invitati dai loro Vescovioppure dai loro superiori religiosi a compiere gli studi ecclesiastici dispecializzazione. Nell’istituto possono alloggiare come ospiti: i vescovi, iNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026sacerdoti e nelle situazioni d’eccezione anche i laici”, nel secondo, seppurcorredato da riproduzioni fotografiche che dimostrano la consistenza e laconfigurazione dei luoghi, non si riesce a dimostrare, né l’appellante lo fa inaltro modo, la sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione, maunicamente un’attestazione del tipo di attività cui l’immobile è destinato .1.6. Tale valutazione, di natura fattuale, è incentrata sul sindacatodelle prove offerte dalle parti e non può essere rimessa in discussione inquesta sede: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservatodi individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra varie, Cass. n.32505/23 e Cass. 13/02/2025, n. 3730).1.7. Ne consegue la inammissibilità della doglianza.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’omessoesame dell’accoglimento parziale dell’autotutela da parte di [OSCURATO:PERSONA] merito all’accertamento IMU per gli anni 2017-2018, ex art. 360 c.p.c. n.2.1. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] contestal’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il parziale accoglimentodell’istanza di autotutela da parte di [OSCURATO:PERSONA] per le annualità IMU2017-2018. La difesa sostiene che la Corte di secondo grado non abbiavalutato che l’amministrazione aveva già riconosciuto l’esenzione per gliNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026stessi immobili negli anni successivi, elemento che avrebbe potuto farpresumere la continuità dei requisiti anche per il 2016.2.2. Il ricorrente evidenzia che, se considerata, questa circostanzaavrebbe potuto influenzare l’esito del giudizio, soprattutto in un contesto incui per gli stessi immobili erano già state riconosciute esenzioni in altreannualità o tributi (TARI 2014 e IMU 2015 con sentenze passate ingiudicato, TARI 2015 con sentenza di secondo grado e annullamento inprimo grado dell’accertamento TASI 2016, ancora sub iudice). Secondol’Istituto, tali precedenti avrebbero dovuto indurre a presumere l’esistenzadei requisiti per l’esenzione anche nel 2016, in assenza di prove contrarieda parte del Comune. In conclusione, il motivo censura la sentenza per nonaver considerato che l’autotutela del Comune per il 2017-2018 smentiva latesi dell’insussistenza dei requisiti oggettivi di esenzione per l’immobile.2.3. Il motivo non può essere accolto.2.4. La giurisprudenza si è espressa già reiteratamente in materia diestensione dell’esito favorevole (nella fattispecie un giudicato) ad annualitàdiverse, pervenendo alle seguenti conclusioni: 1.2. Si osserva chel’efficacia estensiva del giudicato tributario su annualità diverse èriconosciuta dalla giurisprudenza (in particolare, Cass. SS.UU. n.13916/2006), ma solo quando si tratta di accertare elementi dellafattispecie che presentano carattere tendenzialmente permanente,estendendosi su più periodi d’imposta. Tale efficacia, invece, non si applicanei casi in cui l’accertamento riguarda fatti di natura variabile, privi dicontinuità nel tempo, come l’attività effettivamente svolta negli immobili,che può mutare ogni anno per oggetto, modalità o rilevanza economica. Inaltre parole, l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato a situazionigiuridiche che, per legge, producono effetti duraturi, mentre non si estendea fatti suscettibili di modificazioni annuali (Cass. 17/11/2025, n. 30342).2.4. La questione sottoposta al Collegio riguarda la possibilità diestendere l’esito favorevole conseguito dall’Istituto in autotutela per leNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026annualità IMU 2017-2018 anche all’annualità oggetto del presente giudizio(2016), nonché la rilevanza probatoria che a tale atto amministrativo debbaessere attribuita nel contesto di un giudizio tributario. La censuradell’Istituto, fondata sull’omesso esame di un fatto decisivo, presupponeinfatti che l’autotutela, in quanto riconoscimento dell’esenzione per periodisuccessivi, possa assumere rilievo presuntivo e, in tal modo, attestare lacontinuità dei requisiti per l’esenzione anche per l’anno 2016.2.5. Orbene, tale argomentazione non è condivisibile.In primo luogo, va ricordato che l’efficacia vincolante di unaccertamento tributario o di una pronuncia giudiziale su annualità diverse èammessa soltanto quando l’elemento dedotto come comune ai diversiperiodi d’imposta presenti un carattere di permanenza o stabilità nel tempo.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato cheil giudicato tributario si estende ad annualità diverse solo se riguarda fattie circostanze che, per loro natura, non sono soggetti a mutamenti tra unperiodo d’imposta e l’altro (Cass. SS.UU. n. 13916/2006). In altri termini,l’effetto estensivo del giudicato opera quando la fattispecie presenta uncontenuto duraturo e tendenzialmente immutabile, come la natura giuridicadell’ente, la destinazione permanente dell’immobile o altri elementistrutturali che non mutano di anno in anno.Nel caso di specie, il requisito oggettivo dell’esenzione IMU ex art. 7,comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, relativo allo svolgimento dell’attivitàcon modalità non commerciali, è invece un fatto di natura variabile esuscettibile di modificazioni annuali. L’attività effettivamente svolta negliimmobili, le modalità gestionali, l’eventuale presenza di prestazioni apagamento, l’utilizzo concreto degli spazi, la composizione degli ospiti e larilevanza economica dell’attività possono, infatti, mutare nel tempo. Larecente pronuncia di questa Corte (Cass. 17/11/2025, n. 30342) ha chiaritoche l’effetto estensivo del giudicato non si applica ai fatti di natura variabileNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026e non continuativa, come l’attività concretamente svolta negli immobili, chepuò mutare ogni anno per oggetto, modalità o rilevanza economica.2.6. Ne consegue che la mera circostanza che l’Amministrazionecapitolina abbia, in via di autotutela, riconosciuto l’esenzione per gli anni2017-2018 non può essere utilizzata quale presunzione della sussistenzadei requisiti anche per il 2016. L’autotutela, infatti, è un atto unilaterale direvisione dell’azione amministrativa che non produce gli effetti propri delgiudicato e non è idonea a vincolare il giudice né a costituire prova di persé della permanenza dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare,l’autotutela è, per sua natura, suscettibile di revoca o modifica e, pertanto,è del tutto soccombente rispetto alla decisione giudiziale. Essa non puòsostituire né surrogare il giudicato, né tantomeno assumere valoreprobatorio presuntivo a favore del contribuente, soprattutto quandol’oggetto del contendere è un fatto mutevole nel tempo.2.7. Deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto: Intema di autotutela tributaria, il riconoscimento da partedell’amministrazione dell’esenzione d’imposta per determinate annualitànon è estensibile ad annualità diverse, non ingenera affidamento nécostituisce presunzione della sussistenza dei relativi presupposti, qualoraquesti attengano a fatti di natura variabile nel tempo .2.8. In conclusione, deve ritenersi inammissibile il secondo motivo diricorso, in quanto alla luce del principio espresso la censura non ha caratteredecisivo, atteso che la riconosciuta esenzione in autotutela per annualitàsuccessive non può estendersi automaticamente all’annualità 2016 - comedel resto non può esserlo il giudicato - né può essere considerata elementodecisivo ai fini della prova della continuità dei requisiti, in quanto l’attivitàsvolta negli immobili è un fatto suscettibile di variazioni annuali el’autotutela non ha efficacia vincolante rispetto al giudizio tributario.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertantointegralmente respinto, analogamente del resto a quanto già in precedenzaNumero registro generale 23495/2024Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 7779/2026Data pubblicazione 31/03/2026sancito da questa Corte di legittimità con riguardo alle annualità IMU del2012 e del 2013 (come affermato nelle decisioni di questa Corte dilegittimità nn. 16562/2022 e n. 16563/2022).4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]