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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 37769/2023

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e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 gennaio 2023 il G.u.p. del Tribunale di Trani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno e sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa), per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto dal medesimo contenuto, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., richiamando altresì l'art. 111 Cost., in ragione del «mancato vaglio negativo di non colpevolezza» (segnatamente sulla sussistenza di cause di non punibilità, improcedibilità o estinzione del reato) che sarebbe imposto dalle norme appena indicate e al mancato riferimento, quanto meno nelle sue linee essenziali, al fatto.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è, per l'appunto, inammissibile «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva.

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 gennaio 2023 il G.u.p. del Tribunale di Trani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno e sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa), per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. 2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto dal medesimo contenuto, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., richiamando altresì l'art. 111 Cost., in ragione del «mancato vaglio negativo di non colpevolezza» (segnatamente sulla sussistenza di cause di non punibilità, improcedibilità o estinzione del reato) che sarebbe imposto dalle norme appena indicate e al mancato riferimento, quanto meno nelle sue linee essenziali, al fatto. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ed è, per l'appunto, inammissibile «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.»; e, in tal caso, «la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva. 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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