CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale di Avellino del 7/9/2023, con cui ne è stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 6 d.lgs. 193/2007, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, cui il Tribunale sarebbe pervenuto valutando erroneamente le risultanze istruttorie, utilizzando le dichiarazioni rese nell'immediatezza alla polizia giudiziaria quando già vi erano indizi di responsabilità a carico del ricorrente, e comunque in presenza di elementi non univoci e insufficienti a consentire di superare la presunzione di non colpevolezza e per poter affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile. Considerato che il rilievo di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente è generico, posto che non si considera il complesso degli altri elementi valutati per addivenire alla affermazione di responsabilità del ricorrente, come è, invece, necessario quando si eccepisce l'inutilizzabilità di un atto processuale, posto che laddove si ricorra in cassazione lamentando l'inutilizzabilità di un elemento a carico, risulta necessaria, a pena di inammissibilità del ricorso per aspecificità, la prova dell'incidenza dell'eventuale espunzione dello stesso ai fini della cosiddetta prova di resistenza; invero, se a seguito dell'eliminazione dell'elemento che si pretende illegittimamente acquisito, le residue risultanze risultano comunque sufficienti a giustificare l'identico convincimento, l'inutilizzabilità del predetto elemento è irrilevante (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 4, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 02.10.2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nella specie tale allegazione è del tutto mancante, non essendo stata considerata la rilevanza, nella ricostruzione della condotta, di quanto direttamente apprezzato dalla polizia giudiziaria all'atto dell'accesso presso l'abitazione del ricorrente (quando gli operanti avevano notato, nel vialetto di accesso alla abitazione, suini privi della prescritta targhetta identificativa e, all'interno, strumenti per la cottura e il trattamento di carni animali e residui di macellazione), e gli esiti dei successivi accertamenti eseguiti dalla ASL di Avellino. Ritenuto, pertanto che l'affermazione di responsabilità è stata fondata in modo pienamente logico sulle risultanze della attività di indagine, di cui il ricorrente ha proposto, peraltro in modo generico, una rilettura volta a un diverso apprezzamento delle prove, non consentita, in presenza di motivazione immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estens