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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04330/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5055/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi

12. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania n. 4640/2024depositata il 16/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era destinataria di intimazione di pagamento per cartelle esattoriali scaturenti da controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1972 per Ipref, nonché le relative addizionali sugli anni di imposta 2008 e 2009, tassa automobilistica 2007, diritti camerali della CCIAA di Salerno per il 2009.

Adiva il giudice di prossimità, avversando la predetta intimazione, sull’assunto della mancata notifica delle cartelle e dell’intervenuta decadenza dal potere impositivo o dal diritto al credito.

I gradi di merito non apprezzavano le ragioni della parte privata, accertando la rituale notifica delle cartelle nei termini di legge, donde era presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, articolato su unico motivo, cui replica l’Agenzia delle entrate Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.

Veniva notificata proposta di definizione anticipata, per palese infondatezza del ricorso, che veniva però opposta, donde veniva fissata la presente trattazione del ricorso nell’odierna camera di consiglio, in prossimità della quale la parte contribuente ha depositato altresì memoria, ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si propone censua ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 139 del medesimo codice di rito civile, per avere la CGT di II grado della Campania erroneamente ritenuto corretta la notifica delle cartelle di pagamento nn. 10020120010345385000 e 10020120047891614000, in data rispettivamente 10/02/2012 e 14/01/2013 –mediante consegna a familiare convivente nell’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] n. 76 a [OSCURATO:PERSONA] (SA), senza peritarsi della corrispondenza dell’indirizzo di residenza, e dunque dell’assunta convivenza del familiare firmatario dell’atto.

Nello specifico, tale sarebbe l’indirizzo del padre, mentre la parte contribuente risiederebbe nella medesima via, al civico 164.

1.1. Così come proposto, il ricorso è inammissibile, sollecitando a questa Suprema Corte di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio offerto dalle parti, per raggiungere un risultato opposto a quello cui è giunta la sentenza in scrutinio.

Ed infatti, èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n.18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42;Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporisil nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

1.2. Infine, deve aggiungersi quanto già evidenziato in sede di proposta di definizione, cioè l’evidente incongruenza di quanto ribadito dal ricorrente – ovverosia che, all’epoca delle notifiche delle cartelle di pagamento, la propria residenza fosse ubicata in [OSCURATO:PERSONA], via Vetice n. 164 – atteso che, sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria e come considerato dal Giudice di merito, le notifiche sono state effettuate presso il domicilio fiscale del contribuente risultante ratione temporis dagli archivi dell’Anagrafe tributaria in ossequio al disposto di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Invero, come ribadito da questa Corte nella recente ordinanza n. 3473 del 2025, in ambito tributario “l'art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» [...] Anche se, in linea generale, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua «le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica», non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari”.

Nè è contestato che la notifica sia avvenuta mediante consegna a familiare convivente nell’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] n. 76 a [OSCURATO:PERSONA] (SA), come attestato dall’agente notificatore.

Secondo il ricorrente, tale sarebbe l’indirizzo del padre, mentre la parte contribuente risiederebbe nella medesima via, al civico 164.

Tuttavia, la contestazione risulta generica e non tiene conto che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo e che la notifica è validamente effettuata presso la residenza effettiva del destinatario, ove accertata (Cass. n. 15183/2024).

2. In definitiva il ricorso è inammissibile ed infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.quattromilacento/00, oltre alle spese prenotate a debito, cui aggiunge €.duemila/00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., nonché €.millequattrocento/00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5055/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania n. 4640/2024depositata il 16/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] era destinataria di intimazione di pagamento per cartelle esattoriali scaturenti da controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1972 per Ipref, nonché le relative addizionali sugli anni di imposta 2008 e 2009, tassa automobilistica 2007, diritti camerali della CCIAA di Salerno per il 2009. Adiva il giudice di prossimità, avversando la predetta intimazione, sull’assunto della mancata notifica delle cartelle e dell’intervenuta decadenza dal potere impositivo o dal diritto al credito. I gradi di merito non apprezzavano le ragioni della parte privata, accertando la rituale notifica delle cartelle nei termini di legge, donde era presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, articolato su unico motivo, cui replica l’Agenzia delle entrate Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. Veniva notificata proposta di definizione anticipata, per palese infondatezza del ricorso, che veniva però opposta, donde veniva fissata la presente trattazione del ricorso nell’odierna camera di consiglio, in prossimità della quale la parte contribuente ha depositato altresì memoria, ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si propone censua ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 139 del medesimo codice di rito civile, per avere la CGT di II grado della Campania erroneamente ritenuto corretta la notifica delle cartelle di pagamento nn. 10020120010345385000 e 10020120047891614000, in data rispettivamente 10/02/2012 e 14/01/2013 –mediante consegna a familiare convivente nell’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] n. 76 a [OSCURATO:PERSONA] (SA), senza peritarsi della corrispondenza dell’indirizzo di residenza, e dunque dell’assunta convivenza del familiare firmatario dell’atto. Nello specifico, tale sarebbe l’indirizzo del padre, mentre la parte contribuente risiederebbe nella medesima via, al civico 164. 1.1. Così come proposto, il ricorso è inammissibile, sollecitando a questa Suprema Corte di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio offerto dalle parti, per raggiungere un risultato opposto a quello cui è giunta la sentenza in scrutinio. Ed infatti, èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n.18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42;Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporisil nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). 1.2. Infine, deve aggiungersi quanto già evidenziato in sede di proposta di definizione, cioè l’evidente incongruenza di quanto ribadito dal ricorrente – ovverosia che, all’epoca delle notifiche delle cartelle di pagamento, la propria residenza fosse ubicata in [OSCURATO:PERSONA], via Vetice n. 164 – atteso che, sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria e come considerato dal Giudice di merito, le notifiche sono state effettuate presso il domicilio fiscale del contribuente risultante ratione temporis dagli archivi dell’Anagrafe tributaria in ossequio al disposto di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973. Invero, come ribadito da questa Corte nella recente ordinanza n. 3473 del 2025, in ambito tributario “l'art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» [...] Anche se, in linea generale, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua «le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica», non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari”. Nè è contestato che la notifica sia avvenuta mediante consegna a familiare convivente nell’indirizzo [OSCURATO:PERSONA] n. 76 a [OSCURATO:PERSONA] (SA), come attestato dall’agente notificatore. Secondo il ricorrente, tale sarebbe l’indirizzo del padre, mentre la parte contribuente risiederebbe nella medesima via, al civico 164. Tuttavia, la contestazione risulta generica e non tiene conto che le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo e che la notifica è validamente effettuata presso la residenza effettiva del destinatario, ove accertata (Cass. n. 15183/2024). 2. In definitiva il ricorso è inammissibile ed infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.quattromilacento/00, oltre alle spese prenotate a debito, cui aggiunge €.duemila/00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., nonché €.millequattrocento/00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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