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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02863/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21138-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E STELLINE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1623 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1137/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 1153/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che con sentenza del 21 giugno 2017, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano, che, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e Stelline e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, formalmente qualificato come di collaborazione libero professionale per lo svolgimento di mansioni di educatrice, protrattosi dal 15.10.2010 fino alle dimissioni rese il 26.3.2012, con condanna dell'Azienda al pagamento delle relative differenze retributive nonché al risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito in violazione dell'art.2087 c.c., si era pronunziato per il rigetto, in parziale riforma di tale decisione, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti, condannava l'Azienda al pagamento delle differenze retributive come quantificate dalla [OSCURATO:PERSONA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, che si era conformato al pronunciamento reso in altra causa considerata oggettivamente connessa, ma in realtà avente in comune con quella in questione la sola Azienda resistente, di dover procedere ad un autonomo accertamento istruttorio, all'esito del quale concludeva nel senso della ricorrenza nella specie della subordinazione, per essere la [OSCURATO:PERSONA] soggetta al potere direttivo del coordinatore, che stabiliva la linea educativa, programmava i turni, autorizzava le assenze derivandone il riconoscimento del diritto alle differenze retributive nell'importo di cui al conteggio prodotto redatto alla stregua delle tabelle relative al livello Cl di cui al CCNL Enti locali considerato applicabile nella specie; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; che la controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Azienda ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno del parametro valutativo prescelto ai fini del giudizio in ordine alla qualificazione del rapporto dato dall'eterodirezione e ciò per averne desunto la ricorrenza con riferimento ad elementi inidonei, pur se provati, ad attestarla; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione ai fini del decidere di quanto dalla stessa Azienda ricorrentegi una] eccepito con riferimento all'ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto, per cui "nulla sarebbe stato comunque dovuto alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per aver la stessa percepito la maggior somma di euro 21.860,82 rispetto a quella di 19.851,81 che le sarebbe spettata quale dipendente dandone piena dimostrazione con la produzione del documento 10 allegato alla comparsa di risposta in appello"; che il primo motivo risulta infondato, atteso che la confutazione def' iudizio espresso dalla Corte territoriale alla stregua del parametro valutativo dell'eterodirezione, che si assume essere stato travisato, trova fondamento nell'accertamento cui, all'esito dell'espletata istruttoria, approda la Corte territoriale circa la sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo dell'Azienda ricorrente, attestata, quali indici ulteriori della subordinazione, dall'osservanza di una turnazione prestabilita e dall'obbligo di richiesta di apposita autorizzazione per le assenze dal lavoro; che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo non dando l'Azienda ricorrente conto innanzitutto della tempestiva proposizione dell'eccezione, sostenendosi anzi che la validità della stessa discenderebbe da un documento depositato in allegato alla comparsa di risposta in grado d'appello, in secondo luogo del merito dell'eccezione, dal momento che, non essendo ritrascritto o allegato il detto documento, non si comprende se la somma calcolata come dovuta in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero euro 19.851,81 (superiore per euro 2.009,01 a quello percepito per la prestazione libero professionale) sia da considerarsi onnicomprensivo o riferito ai soli minimi contrattuali (come sembrerebbe desumersi da quanto precisato in atti circa l'importo della retribuzione mensile dovuta, euro 1.108,90 e la durata del rapporto confermata in 18 mesi) tanto più che le differenze retributive riconosciute dalla Corte territoriale attengono, come si ricava dalla sentenza impugnata, a voci retributive ulteriori rispetto alla paga base (indennità per lavoro festivo, per lavoro feriale diurno, per lavoro straordinario e straordinario notturno e per lavoro notturno e notturno festivo nonché TFR), voci tutte previste dal CCNL per il comparto Enti locali, di cui non si contesta l'applicabilità e con riferimento al livello C1 della relativa classificazione del personale, neppure fatta oggetto di contestazione ed, infine, per quanto detto circa la mancata definizione dell'effettivo importo opposto in compensazione, della stessa rilevanza decisiva dell'eccezione; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21138-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E STELLINE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1623 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1137/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 1153/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 21 giugno 2017, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano, che, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e Stelline e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, formalmente qualificato come di collaborazione libero professionale per lo svolgimento di mansioni di educatrice, protrattosi dal 15.10.2010 fino alle dimissioni rese il 26.3.2012, con condanna dell'Azienda al pagamento delle relative differenze retributive nonché al risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito in violazione dell'art.2087 c.c., si era pronunziato per il rigetto, in parziale riforma di tale decisione, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti, condannava l'Azienda al pagamento delle differenze retributive come quantificate dalla [OSCURATO:PERSONA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, che si era conformato al pronunciamento reso in altra causa considerata oggettivamente connessa, ma in realtà avente in comune con quella in questione la sola Azienda resistente, di dover procedere ad un autonomo accertamento istruttorio, all'esito del quale concludeva nel senso della ricorrenza nella specie della subordinazione, per essere la [OSCURATO:PERSONA] soggetta al potere direttivo del coordinatore, che stabiliva la linea educativa, programmava i turni, autorizzava le assenze derivandone il riconoscimento del diritto alle differenze retributive nell'importo di cui al conteggio prodotto redatto alla stregua delle tabelle relative al livello Cl di cui al CCNL Enti locali considerato applicabile nella specie; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; che la controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Azienda ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno del parametro valutativo prescelto ai fini del giudizio in ordine alla qualificazione del rapporto dato dall'eterodirezione e ciò per averne desunto la ricorrenza con riferimento ad elementi inidonei, pur se provati, ad attestarla; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione ai fini del decidere di quanto dalla stessa Azienda ricorrentegi una] eccepito con riferimento all'ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto, per cui "nulla sarebbe stato comunque dovuto alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per aver la stessa percepito la maggior somma di euro 21.860,82 rispetto a quella di 19.851,81 che le sarebbe spettata quale dipendente dandone piena dimostrazione con la produzione del documento 10 allegato alla comparsa di risposta in appello"; che il primo motivo risulta infondato, atteso che la confutazione def' iudizio espresso dalla Corte territoriale alla stregua del parametro valutativo dell'eterodirezione, che si assume essere stato travisato, trova fondamento nell'accertamento cui, all'esito dell'espletata istruttoria, approda la Corte territoriale circa la sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo dell'Azienda ricorrente, attestata, quali indici ulteriori della subordinazione, dall'osservanza di una turnazione prestabilita e dall'obbligo di richiesta di apposita autorizzazione per le assenze dal lavoro; che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo non dando l'Azienda ricorrente conto innanzitutto della tempestiva proposizione dell'eccezione, sostenendosi anzi che la validità della stessa discenderebbe da un documento depositato in allegato alla comparsa di risposta in grado d'appello, in secondo luogo del merito dell'eccezione, dal momento che, non essendo ritrascritto o allegato il detto documento, non si comprende se la somma calcolata come dovuta in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero euro 19.851,81 (superiore per euro 2.009,01 a quello percepito per la prestazione libero professionale) sia da considerarsi onnicomprensivo o riferito ai soli minimi contrattuali (come sembrerebbe desumersi da quanto precisato in atti circa l'importo della retribuzione mensile dovuta, euro 1.108,90 e la durata del rapporto confermata in 18 mesi) tanto più che le differenze retributive riconosciute dalla Corte territoriale attengono, come si ricava dalla sentenza impugnata, a voci retributive ulteriori rispetto alla paga base (indennità per lavoro festivo, per lavoro feriale diurno, per lavoro straordinario e straordinario notturno e per lavoro notturno e notturno festivo nonché TFR), voci tutte previste dal CCNL per il comparto Enti locali, di cui non si contesta l'applicabilità e con riferimento al livello C1 della relativa classificazione del personale, neppure fatta oggetto di contestazione ed, infine, per quanto detto circa la mancata definizione dell'effettivo importo opposto in compensazione, della stessa rilevanza decisiva dell'eccezione; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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