CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIB. LIBERTA' di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 4.12.2025 il Tribunale di Napoli decidendo sull’istanza diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] confermava l’ordinanza con cui il Gip delTribunale di Nola gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcerein relazione ai reati di cui agli artt. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo a) e 73,commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. d), d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo b) perchédeteneva illegalmente presso la sua abitazione una pistola semiautomatica asalve calibro 8 mm priva di matricola in quanto artigianalmente trasformata inarma da sparo, carica e funzionante e, nel medesimo contesto, deteneva ai finidi spaccio hashish e cocaina nelle quantità specificate nella contestazione (fattoasseritamente commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Parimenti venivaritenuto il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati per cui si procedereputando misura adeguata quella di massimo rigore.2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della leggepenale e/o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazionedella legge penale ed in particolare dell’art. 73, commi 1,4 e 5, d.p.r. n. 309 del1990 nonché il difetto di motivazione e/o la motivazione contraddittoria,manifestamente illogica, meramente apparente in ordine alla mancataconfigurabilità della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n.309 del 1990.Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha escluso la sussumibilità del fattocontestato ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, nell’ipotesi di cui al 5 comma conuna motivazione apparente e manifestamente illogica operando peraltro unavalutazione parcellizzata delle circostanze di fatto emerse dagli atti di indaginenon rappresentando la diversa tipologia delle sostanze rinvenute elementoostativo al riconoscimento dell’ipotesi delittuosa de qua.Nella specie, si assume, il quantitativo rinvenuto é pienamente compatibile conun’attività di piccolo spaccio rientrando il quantitativo nei valori sogliaespressamente previsti dalla giurisprudenza della Cassazione.A ciò si aggiunga che: il quantitativo non era suddiviso in dosi, non è stataaccertata la concentrazione di principio attivo, non sono stato fermati acquirentidella sostanza, non si é proceduto al sequestro di quantitativi di droga vendutidirettamente ai tossicodipendenti, non sono stati trovati appunti con nomi ecifre. Né costituisce un dato particolarmente significativo la somma rinvenuta.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dellalegge penale e/o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere contonell’applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 274, comma 1, lett.c) cod.proc.pen. nonché il difetto di motivazione e/o la motivazionecontraddittoria, manifestamente illogica, meramente apparente in ordineall’indiscussa adeguatezza del presidio detentivo intramurario ai fini dellasalvaguardia delle esigenze cautelari e nella specie di quella del pericolo direiterazione del reato.Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto l’inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari in Calopezzati in ragione delle esigenze cautelariin essere, non tenendo conto che non ricorrono circostanze che consentano diipotizzare un concreto pericolo di reiterazione del reato e non valutandol’ammissione dei fatti da parte del prevenuto.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premesso che il ricorso verte unicamente sulla qualificazione giuridica del fattoe non già sulla sussistenza del quadro di gravità indiziaria, il primo motivo diricorso é manifestamente infondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità dellafattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a seguitodella sua trasformazione da attenuante ad effetto speciale a titolo autonomo direato, assolve la funzione di individuare quei fatti che si caratterizzano per unaridotta offensività, allo scopo di sottrarli al severo regime sanzionatorio previstodalle altre norme incriminatrici contenute nell'art. 73 del citato d.P.R.In particolare, le Sezioni Unite Murolo, cui ha fatto richiamo l'ordinanzaimpugnata, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato inprecedenti arresti di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 35737 del24/06/2010, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668) secondocui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minimaoffensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo equantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indiciprevisti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazioneresta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, inmotivazione).L'accertamento della lieve entità del fatto implica, dunque, una valutazionecomplessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione atutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, cit., dovendosi escluderequalsiasi preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta,essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lievesoltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva(Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Rv. 270562).In considerazione della necessità di una valutazione complessiva degli elementidella fattispecie, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte laconfigurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solodato quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacitàdi azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avutoriguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, alnumero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalitàadottate per porre in essere le condotte illecite.1.1.Fatte queste premesse, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di taliprincipi e, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, fondate su unavalutazione individualizzata degli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato hanegato la richiesta riqualificazione valorizzando l’eterogeneità delle sostanzestupefacenti rinvenute (anche c.d. droghe pesanti) in quantità non modiche, lacircostanza che la droga era custodita in un luogo controllato da un sistema divideosorveglianza su tutta l’area perimetrale dello stabile e del relativo ingressononché il dato certamente non indifferente del rinvenimento di un’arma checonnota di maggiore pericolosità la condotta.2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.In ordine alla scelta della misura, il Tribunale, con motivazione immune da vizilogici ha ritenuto che l’unica misura idonea sia quella della custodia cautelare incarcere, tenuto conto dei collegamenti del prevenuto con un più ampio contestocriminale nonché dei precedenti penali, anche specifici, del medesimo nonrisultando pertanto adeguata a scongiurare il rischio di recidivanza la misuradegli arresti domiciliari. Neppure a tali fini è stata valutata positivamentel’ammissione degli addebiti da parte del [OSCURATO:PERSONA], considerato che la stessa non sicollaborazione, stante l’evidenza del quadro indiziario a suo carico, consideratoaltresì che in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato rendeva spontaneedichiarazioni negando che le sostanze rinvenute fossero destinate allo spaccio.3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 20.2.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]