CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31357/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amario che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], erededi [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocatiGianfranco Porreca ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); e Comune di Avellino, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Magistris e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] Riscossione avverso la sentenza n. 5689, depositata il 12 giugno 2018, e notificata il 31 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 5689, depositata il 12 giugno 2018 , e notificata il 31 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 2012 al 2014; 1.1 -a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, n ella fattispecie sussisteva il potere di accertamento speso dal concessionario del relativo servizio in quanto, così come accertato dallo stesso giudice amministrativo (TAR Campania, Sez. I, 6 novembre 2015, n. 2338), andava piuttosto rilevata l’illegittimità della delibera comunale (n. 239 del 4 agosto 2015) che recava annullamento di ufficio delle pregresse delibere (nn. 83, 90 e 187 del 2014)di affidamento del servizio stesso; - ad ogni modo, peraltro, con la delibera di annullamento, il Comune di Avellino aveva convalidato gli effetti dell’attività svolta dal concessionario sino al 16 marzo 2015; -in ragione della legittima sussistenza del potere di accertamento, destituita di fondamento rimaneva (anche) l’eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario comunale responsabile del tributo, ed atteso che l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, così come avvenuto, (proprio) dal concessionario del servizio (id estdal relativo funzionario responsabile) ; - nel residuo, però, le contestazioni svolte dalla contribuente nel merito della pretesa impositiva risultavano «specifiche e del tutto dimostrate», in quanto «a tacer d'altro, con note illustrative del 26.04.18 il difensore della Bosco ha prodotto certificato c on attestazione di visure catastali da cui emerge che ella non risultaessere titolare dell'immobile tassato nel periodo intercorrente fra il gennaio 1996 e l'aprile 2018»; 2. –[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; - [OSCURATO:PERSONA], ed il Comune di Avellino, resistono con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 –col primo motivo la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che involgeva l’inammissibilità dei motivi di impugnazione dell’atto in contestazione tra le parti, venendo difatti in rilievo una ingiunzione di pagamento - emessa a seguito della definitività, per difetto di impugnazione giudiziale, dell’avviso di accertamento notificato in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente -che, ciò non di meno, era stata contestata per vizi propri dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento), e non anche della ingiunzione stessa; 1.2 – col secondo motivo la ricorrente ripropone la quaestio iuris oggetto dell’eccezione non esaminata dal giudice del gravame, e sotto il profilo della denuncia di violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in quanto l’ingiunzione di pagamento impugnata per vizi propri dell’atto presupposto;1.3 – il terzo motivo espo ne anch’esso la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che il giudice del gravame - nel rilevare il difetto di titolarità, in capo alla contribuente, dell’unità immobiliare oggetto di tassazione -si era pronunciato e xtra petita partiumsiccome controparte aveva dedotto (solo) l’inesistenza «del cespite nel catasto urbano» nel quale non era stato censito; 1.4 – col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ed assume che: -rimaneva in contestazione tra le parti l’eccepita «inesistenza del cespite nel catasto urbano», per erronea «indicazione del foglio catastale», ma, ciò non di meno, risultavano correttamente indicati nell’ingiunzione di pagamento gli altri dati catastali (relativi alla particella, al subalterno, alla categoria, alla rendita ed alla percentuale di possesso) nonché notificato un avviso di accertamento ICI (n. 69/15) che recava le corrette indicazioni catastali , così che la contribuente era a conoscenza della «reale situazione»; - il giudice del gravame, pertanto - nel rilevare che «con note illustrative del 26.04.18 il difensore della Bosco ha prodotto certificato con attestazione di visure catastali da cui emerge che ella non risulta essere titolare dell'immobile tassato nel periodo intercorrente fra il gennaio 1996 e l'aprile 2018» - seppur (così) escludendo l’eccepita inesistenza del cespite - attesa l’incompatibilità logica di detta eccezione col rilievo del difetto di titolarità - aveva omesso di esaminare i «fatti acquisiti in giudizio» e, ad ogni modo, aveva deciso sulla base di una motivazione apparente che non dava conto dei suoi presupposti fattuali né appariva logicamente coerente con la denunciata inesistenza della unità immobiliare tassata;1.5 –il quinto motivo espone la denuncia di violazione del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 sull’assunto che le emergenze catastali hanno rilevanza a soli fini fiscali così che la relativa intestazione soggettiva non è idonea ad escludere, o ad affermare, l’esistenza di un diritto di proprietà; 2. -in via pregiudiziale, va rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, comma 186) -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, comma 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15- quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entroil 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.» (art. 1, comma 205); 3. – come deduce la controricorrente, il Comune di Avellino ha adottato ilRegolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205,della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così che la trattazione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte dispone rinviarsi a nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fi