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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 22631/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando, nell'ambito di una comunicazione via mail intrattenuta il 6 marzo 2015 con più persone, ivi compreso l'offeso, che questi, da consulente tecnico di parte in una causa civile, aveva reso valutazioni circa lo stato dei luoghi che avrebbero potuto essere riferibili, quanto a fondatezza al '[OSCURATO:PERSONA]', ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 8 ottobre 2021, di conferma di quella del Giudice di pace di quella stessa città, che l'aveva condannato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Affida l'impugnativa a due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 594 e 595 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen..

Deduce che, per quanto desumibile dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che aveva dato atto di come l'indirizzo mai! - dal quale in data 6 marzo 2015 era partito il messaggio diffamatorio — fosse proprio quello utilizzato dal Romiti «... con il quale interloquivano tutte le altre parti della causa civile, ed in particolare lo stesso Poletti» (cfr. pag. 1), la fattispecie in concreto accertata si sarebbe dovuta sussumere entro lo schema qualificatorio di cui all'art. 594 cod. pen., piuttosto che in quello di cui all'art. 595 cod. pen., essendo ben possibile che il destinatario delle espressioni diffamatorie fosse presente, in tempo reale allorché la mail che le conteneva, venne inviata, ricevuta e letta da tutti i destinatari .

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 595 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., essendo stata, la sentenza impugnata, pronunciata in spregio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo i giudici di merito omesso di valorizzare i risultati della perizia informatica, che non aveva fugato i dubbi in ordine alla paternità delle espressioni diffamatorie.

3. E' stata disposta la trattazione orale del ricorso, tempestivamente richiesta dal difensore dell'imputato.

4. In data 4 aprile 2023, è stata trasmessa tramite PEC memoria difensiva nell'interesse della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Costituisce pacifico e condiviso approdo di questa Corte quello secondo il quale l'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Rv. 280814; Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).

Al riguardo, è stato spiegato che è la nozione di «presenza» dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo tra l'ingiuria e la diffamazione e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali con ference, audioconferenza o videoconferenza (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata): criterio, questo, che vale anche in caso di presenza solo "virtuale" dell'offeso.

Dunque, se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

2. Nel caso di specie, nulla emerge dalla sentenza impugnata in ordine alla circostanza che le affermazioni del Romiti siano state da questi profferite nell'ambito di una riunione virtuale tra più persone contestualmente collegate, desumendosi, piuttosto, dal tenore dello stesso capo d'imputazione che le stesse siano state affidate ad una mail inviata a più destinatari che l'abbiano letta in tempi diversi.

Né, d'altra parte, nessun concreto e decisivo elemento di prova è stato addotto dal ricorrente, che si è limitato a prospettare in maniera astratta e, perciò, generica il principio di diritto cui i giudici di merito si sarebbero dovuti attenere; ciò, tanto più che la censura all'esame, certamente involgente, come evidenziato, profili di merito, non era stata specificamente dedotta con il gravame.

2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

La sottovalutazione di elementi di prova è deduzione che, a dispetto del richiamo ai canoni di valutazione della prova e al canone di giudizio dell"oltre ogni ragionevole dubbio', si colloca nell'alveo del vizio di motivazione, che non è consentito denunciare con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, avuto riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, entrata in vigore il 6 marzo 2018 (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).Disciplina, questa, certamente applicabile al ricorso per cassazione all'esame, in quanto presentato avverso sentenza di appello, contro sentenza del giudice di pace, pronunciata in data 8 ottobre 2021.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537).

3. Tanto comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], affermando, nell'ambito di una comunicazione via mail intrattenuta il 6 marzo 2015 con più persone, ivi compreso l'offeso, che questi, da consulente tecnico di parte in una causa civile, aveva reso valutazioni circa lo stato dei luoghi che avrebbero potuto essere riferibili, quanto a fondatezza al '[OSCURATO:PERSONA]', ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia in data 8 ottobre 2021, di conferma di quella del Giudice di pace di quella stessa città, che l'aveva condannato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Affida l'impugnativa a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 594 e 595 cod. pen. e 192 e 187 cod. proc. pen.. Deduce che, per quanto desumibile dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che aveva dato atto di come l'indirizzo mai! - dal quale in data 6 marzo 2015 era partito il messaggio diffamatorio — fosse proprio quello utilizzato dal Romiti «... con il quale interloquivano tutte le altre parti della causa civile, ed in particolare lo stesso Poletti» (cfr. pag. 1), la fattispecie in concreto accertata si sarebbe dovuta sussumere entro lo schema qualificatorio di cui all'art. 594 cod. pen., piuttosto che in quello di cui all'art. 595 cod. pen., essendo ben possibile che il destinatario delle espressioni diffamatorie fosse presente, in tempo reale allorché la mail che le conteneva, venne inviata, ricevuta e letta da tutti i destinatari . 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 595 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., essendo stata, la sentenza impugnata, pronunciata in spregio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo i giudici di merito omesso di valorizzare i risultati della perizia informatica, che non aveva fugato i dubbi in ordine alla paternità delle espressioni diffamatorie. 3. E' stata disposta la trattazione orale del ricorso, tempestivamente richiesta dal difensore dell'imputato. 4. In data 4 aprile 2023, è stata trasmessa tramite PEC memoria difensiva nell'interesse della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Costituisce pacifico e condiviso approdo di questa Corte quello secondo il quale l'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Rv. 280814; Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044). Al riguardo, è stato spiegato che è la nozione di «presenza» dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo tra l'ingiuria e la diffamazione e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali con ference, audioconferenza o videoconferenza (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata): criterio, questo, che vale anche in caso di presenza solo "virtuale" dell'offeso. Dunque, se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione. 2. Nel caso di specie, nulla emerge dalla sentenza impugnata in ordine alla circostanza che le affermazioni del Romiti siano state da questi profferite nell'ambito di una riunione virtuale tra più persone contestualmente collegate, desumendosi, piuttosto, dal tenore dello stesso capo d'imputazione che le stesse siano state affidate ad una mail inviata a più destinatari che l'abbiano letta in tempi diversi. Né, d'altra parte, nessun concreto e decisivo elemento di prova è stato addotto dal ricorrente, che si è limitato a prospettare in maniera astratta e, perciò, generica il principio di diritto cui i giudici di merito si sarebbero dovuti attenere; ciò, tanto più che la censura all'esame, certamente involgente, come evidenziato, profili di merito, non era stata specificamente dedotta con il gravame. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La sottovalutazione di elementi di prova è deduzione che, a dispetto del richiamo ai canoni di valutazione della prova e al canone di giudizio dell"oltre ogni ragionevole dubbio', si colloca nell'alveo del vizio di motivazione, che non è consentito denunciare con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, avuto riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, entrata in vigore il 6 marzo 2018 (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).Disciplina, questa, certamente applicabile al ricorso per cassazione all'esame, in quanto presentato avverso sentenza di appello, contro sentenza del giudice di pace, pronunciata in data 8 ottobre 2021. Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537). 3. Tanto comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in comple
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