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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21095/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 2675/2023, depositata in data 23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n.

TY301B205492/2013,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2008, avevarecuperato a tassazione maggiori imposte ai fini Irpef e Iva, sulla base delprocesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Palermo del31/10/2013, dal quale era, peraltro, emerso che il contribuente eraNumero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026titolare di un’unica partita Iva inerente sia alla sua attività professionale diavvocato che alla titolarità dell’omonima azienda agricola dedita allaproduzione di vini da tavola.In particolare, la ripresa a tassazione era stata originata dallemovimentazioni bancarie rimaste prive di giustificazione da parte delcontribuente ed imputate dall’Ufficio esclusivamente all’attivitàprofessionale di avvocato, poiché dai dati contabili relativi all’attivitàagricola non risultavano ricavi occulti rispetto al vino prodotto.Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva, tra l’altro, ladecadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, il difetto di motivazionedell’atto impugnato, la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente,nonché l’illegittima applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51del d.P.R. n. 633/1972.La CTP accoglieva quasi integralmente il ricorso, reputando legittimasolamente la ripresa fiscale per indeducibilità di costi per euro 234,00.

Igiudici di primo grado, in particolare, ritenevano che l’avviso diaccertamento fosse illegittimo in quanto non distingueva, nelladeterminazione dei redditi imputabili al contribuente, tra le due tipologiereddituali, di avvocato ed imprenditore agricolo, riconducibili al medesimocontribuente.2.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Nel corso delgiudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA], quale erede di StefanoGeraci, già costituito e nelle more deceduto.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (diseguito, CGT-2) rigettava il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un solomotivo.controricorso.Numero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, congiuntamenteagli artt. 56, comma 5, e 51 del d.P.R. n. 633/1972, in combinato dispostocon l’art. 7 della legge n. 212/2000 e con l’art. 2697 c.c., nonché con gliartt. 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La CGT-2, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto chel’Amministrazione fiscale non avesse adottato una motivazione sufficientenell’atto impositivo per non aver l’Ufficio indicato e distinto l’imputazionedel maggior reddito imponibile e della maggiore Iva dovuta in relazionealle due categorie reddituali facenti capo al contribuente.

In sensocontrario, tuttavia, deve rilevarsi che nell’avviso d’accertamento èchiaramente imputato all’attività professionale il maggior redditocorrispondente ai movimenti bancari non giustificati dal contribuente, nonessendo emersi ricavi occultati dallo svolgimento dell’attività agricola.I giudici d’appello, inoltre, in relazione alla presunzione di maggiorreddito, ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972,conseguente ai versamenti sui conti correnti bancari intestati alcontribuente, hanno invertito l’onere della prova, assumendo chespettasse all’Ufficio distinguere le due tipologie di redditi posseduti dalmedesimo contribuente.

In realtà, gravava su quest’ultimo, al fine divincere la presunzione legale di cui alle predette disposizioni, dimostrarela riferibilità delle operazioni contestate all’una o all’altra categoriareddituale.2.

Il motivo – da reputarsi ammissibile, in quanto risultanosufficientemente delineati i fatti di causa e chiaramente enunciate ledoglianze sollevate in relazione alle parti censurate dell’impugnatasentenza - è fondato.Numero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/20262.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensidegli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n.2, del d.P.R. n. 633/1972, tutti i movimenti sui conti bancaridell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricaviriconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attivitàproduttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel cicloproduttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente,configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito diimpresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione delbeneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse sianostate considerate nella determinazione della base imponibile ovvero sianoestranee alla produzione del reddito (Cass. 22/01/2026, n. 1423; Cass.18/09/2024, n. 25043).Per i lavoratori autonomi, invece, dopo la sentenza della Cortecostituzionale n. 228/2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria alprincipio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificatidai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo sianodestinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionalee che questo sia a sua volta produttivo di reddito – la predettapresunzione opera solo in relazione ai versamenti, e non anche aiprelevamenti, effettuati su un conto corrente (Cass. 26/09/2018, n.22931; Cass. 30/03/2018, n. 7951).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, quindi, in mancanzadella prova contraria a carico del contribuente, consenteall'Amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al redditoimponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -,che l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazione non intendaaccogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può esserealtrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato suNumero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026presunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'Ufficio nonabbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, ancheimplicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del redditoripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune dellegiustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio (Cass.29/12/2025, n. 34493).Sul piano probatorio, la presunzione legale relativa, ex art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, comporta l'onere, a carico del contribuente, di darespecifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto dicontestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano daoperazioni imponibili, e tale conseguenza, oltre al regime legale, siriconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che èconnaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014).

In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 32 citato, attraverso idati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale devedimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria nonsono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova nongenerica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 31/01/2024, n.2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857).

Correlativamente, sussiste l’obbligodel giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar contoespressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 20/02/2025, n.4553; Cass. 30/06/2020, n. 13112; Cass. 28/11/2018, n. 30786).Numero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/20262.2 Nella specie, la CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, inquanto la stessa, invertendo l’onere probatorio, ha ritenuto, pur a frontedella presunzione legale fondata sulle operazioni bancarie contestatedall’Amministrazione finanziaria, che spettasse a quest’ultima «distinguerei redditi posseduti dal soggetto sottoposto ad attività di accertamento»,potendo il contribuente «essere chiamato a fornire la prova contrariasoltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima».Tuttavia, in senso contrario a tale conclusione, deve rilevarsi che, afortiori per aver il contribuente utilizzato la medesima partita Iva per ledue attività, di avvocato ed imprenditore agricolo, da lui svolte, gravavasullo stesso, in ossequio al principio di vicinanza della prova, l’onere diindicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascunaoperazione bancaria contestata all’una o all’altra delle predette attività e difornire la prova contraria indicata dalla richiamata giurisprudenza diquesta Corte.Peraltro, dal contenuto dell’avviso di accertamento, riportato allepagg. 4, 5 e 6 del ricorso per cassazione, risulta che l’Ufficio,diversamente da quanto sostenuto dai giudici d’appello, ha operato unachiara distinzione nell’imputazione dei ricavi occulti tra le due attività delcontribuente, ritenendo di dover ricondurre tali ricavi esclusivamenteall’attività professionale di avvocato, posto che non erano emersesituazioni di irregolarità in ordine ai ricavi dell’attività agricola.La CGT-2 avrebbe dovuto, quindi, dapprima verificare se ilcontribuente avesse, nel giustificare le movimentazioni bancarie accertatedall’Ufficio, indicato analiticamente la riconducibilità delle stesse all’una oall’altra delle due attività reddituali espletate, e poi, escludendo quelle noncontestate, da ritenersi confermate sul piano della verifica fiscale, i giudicid’appello sarebbero dovuti entrare nel merito delle movimentazionioggetto di contestazione al fine di appurare la congruità delleNumero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026giustificazioni addotte nell’ottica del superamento della presunzione legaledi cui all’art. 32 cit.3.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudiziospese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 2675/2023, depositata in data 23/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n. TY301B205492/2013,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2008, avevarecuperato a tassazione maggiori imposte ai fini Irpef e Iva, sulla base delprocesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Palermo del31/10/2013, dal quale era, peraltro, emerso che il contribuente eraNumero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026titolare di un’unica partita Iva inerente sia alla sua attività professionale diavvocato che alla titolarità dell’omonima azienda agricola dedita allaproduzione di vini da tavola.In particolare, la ripresa a tassazione era stata originata dallemovimentazioni bancarie rimaste prive di giustificazione da parte delcontribuente ed imputate dall’Ufficio esclusivamente all’attivitàprofessionale di avvocato, poiché dai dati contabili relativi all’attivitàagricola non risultavano ricavi occulti rispetto al vino prodotto.Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva, tra l’altro, ladecadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, il difetto di motivazionedell’atto impugnato, la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente,nonché l’illegittima applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51del d.P.R. n. 633/1972.La CTP accoglieva quasi integralmente il ricorso, reputando legittimasolamente la ripresa fiscale per indeducibilità di costi per euro 234,00. Igiudici di primo grado, in particolare, ritenevano che l’avviso diaccertamento fosse illegittimo in quanto non distingueva, nelladeterminazione dei redditi imputabili al contribuente, tra le due tipologiereddituali, di avvocato ed imprenditore agricolo, riconducibili al medesimocontribuente.2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appellodinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Nel corso delgiudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA], quale erede di StefanoGeraci, già costituito e nelle more deceduto.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (diseguito, CGT-2) rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un solomotivo.controricorso.Numero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, congiuntamenteagli artt. 56, comma 5, e 51 del d.P.R. n. 633/1972, in combinato dispostocon l’art. 7 della legge n. 212/2000 e con l’art. 2697 c.c., nonché con gliartt. 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La CGT-2, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto chel’Amministrazione fiscale non avesse adottato una motivazione sufficientenell’atto impositivo per non aver l’Ufficio indicato e distinto l’imputazionedel maggior reddito imponibile e della maggiore Iva dovuta in relazionealle due categorie reddituali facenti capo al contribuente. In sensocontrario, tuttavia, deve rilevarsi che nell’avviso d’accertamento èchiaramente imputato all’attività professionale il maggior redditocorrispondente ai movimenti bancari non giustificati dal contribuente, nonessendo emersi ricavi occultati dallo svolgimento dell’attività agricola.I giudici d’appello, inoltre, in relazione alla presunzione di maggiorreddito, ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972,conseguente ai versamenti sui conti correnti bancari intestati alcontribuente, hanno invertito l’onere della prova, assumendo chespettasse all’Ufficio distinguere le due tipologie di redditi posseduti dalmedesimo contribuente. In realtà, gravava su quest’ultimo, al fine divincere la presunzione legale di cui alle predette disposizioni, dimostrarela riferibilità delle operazioni contestate all’una o all’altra categoriareddituale.2. Il motivo – da reputarsi ammissibile, in quanto risultanosufficientemente delineati i fatti di causa e chiaramente enunciate ledoglianze sollevate in relazione alle parti censurate dell’impugnatasentenza - è fondato.Numero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/20262.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensidegli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n.2, del d.P.R. n. 633/1972, tutti i movimenti sui conti bancaridell'imprenditore - sia i versamenti sia i prelevamenti, in quanto ricaviriconducibili all'attività economica o utili destinati al reimpiego nell'attivitàproduttiva per l'acquisto di beni e servizi strumentali utilizzati nel cicloproduttivo - si presumono riferiti all'attività economica del contribuente,configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito diimpresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l'indicazione delbeneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse sianostate considerate nella determinazione della base imponibile ovvero sianoestranee alla produzione del reddito (Cass. 22/01/2026, n. 1423; Cass.18/09/2024, n. 25043).Per i lavoratori autonomi, invece, dopo la sentenza della Cortecostituzionale n. 228/2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria alprincipio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificatidai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo sianodestinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionalee che questo sia a sua volta produttivo di reddito – la predettapresunzione opera solo in relazione ai versamenti, e non anche aiprelevamenti, effettuati su un conto corrente (Cass. 26/09/2018, n.22931; Cass. 30/03/2018, n. 7951).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, quindi, in mancanzadella prova contraria a carico del contribuente, consenteall'Amministrazione, a determinate condizioni, di imputare al redditoimponibile i versamenti e (per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -,che l'onere di motivazione, nel caso in cui l'Amministrazione non intendaaccogliere le giustificazioni offerte dal contribuente, non può esserealtrettanto stringente come nel caso dell'accertamento basato suNumero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026presunzioni semplici, essendo sufficiente che l'evidenza che l'Ufficio nonabbia ritenuto raggiunta la prova liberatoria suddetta emerga, ancheimplicitamente, dall'atto accertativo, attraverso la riduzione del redditoripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune dellegiustificazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio (Cass.29/12/2025, n. 34493).Sul piano probatorio, la presunzione legale relativa, ex art. 32 deld.P.R. n. 600/1973, comporta l'onere, a carico del contribuente, di darespecifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto dicontestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano daoperazioni imponibili, e tale conseguenza, oltre al regime legale, siriconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che èconnaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014). In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 32 citato, attraverso idati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determinaun'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale devedimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria nonsono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova nongenerica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogniversamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delleoperazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. 31/01/2024, n.2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857). Correlativamente, sussiste l’obbligodel giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar contoespressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass. 20/02/2025, n.4553; Cass. 30/06/2020, n. 13112; Cass. 28/11/2018, n. 30786).Numero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/20262.2 Nella specie, la CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, inquanto la stessa, invertendo l’onere probatorio, ha ritenuto, pur a frontedella presunzione legale fondata sulle operazioni bancarie contestatedall’Amministrazione finanziaria, che spettasse a quest’ultima «distinguerei redditi posseduti dal soggetto sottoposto ad attività di accertamento»,potendo il contribuente «essere chiamato a fornire la prova contrariasoltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima».Tuttavia, in senso contrario a tale conclusione, deve rilevarsi che, afortiori per aver il contribuente utilizzato la medesima partita Iva per ledue attività, di avvocato ed imprenditore agricolo, da lui svolte, gravavasullo stesso, in ossequio al principio di vicinanza della prova, l’onere diindicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascunaoperazione bancaria contestata all’una o all’altra delle predette attività e difornire la prova contraria indicata dalla richiamata giurisprudenza diquesta Corte.Peraltro, dal contenuto dell’avviso di accertamento, riportato allepagg. 4, 5 e 6 del ricorso per cassazione, risulta che l’Ufficio,diversamente da quanto sostenuto dai giudici d’appello, ha operato unachiara distinzione nell’imputazione dei ricavi occulti tra le due attività delcontribuente, ritenendo di dover ricondurre tali ricavi esclusivamenteall’attività professionale di avvocato, posto che non erano emersesituazioni di irregolarità in ordine ai ricavi dell’attività agricola.La CGT-2 avrebbe dovuto, quindi, dapprima verificare se ilcontribuente avesse, nel giustificare le movimentazioni bancarie accertatedall’Ufficio, indicato analiticamente la riconducibilità delle stesse all’una oall’altra delle due attività reddituali espletate, e poi, escludendo quelle noncontestate, da ritenersi confermate sul piano della verifica fiscale, i giudicid’appello sarebbero dovuti entrare nel merito delle movimentazionioggetto di contestazione al fine di appurare la congruità delleNumero registro generale 18038/2024Numero sezionale 4991/2026Numero di raccolta generale 21095/2026Data pubblicazione 22/06/2026giustificazioni addotte nell’ottica del superamento della presunzione legaledi cui all’art. 32 cit.3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudiziospese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
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