CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 giugno 2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna 1'8 maggio 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e in anni 7 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato previsto dagli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro ascritto; fatti commessi in Ravenna il 22 aprile 2022. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rispetto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa da un giudice diverso da quello naturale che aveva celebrato il giudizio. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. La doglianza sollevata dai ricorrenti non rientra tra quelle ammesse in questa sede, dovendosi rilevare che vi fu implicita rinuncia al motivo processuale ora riproposto, che peraltro si palesava come manifestamente infondato, non integrando in sè alcuna nullità assoluta la modifica del G.U.P. prima della fase deliberativa. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2