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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10340/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rainone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sardegna n. 93/2023 depositata il 31 gennaio 2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn.AU1517900508, AU1517900809, AU1517901110, AU1517901411,Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026AU1517900207) con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiricorrente) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (d’ora in poi controricorrente)il pagamento dell’Ici per gli anni 2007, 2008, 2009, 2020, 2011, inmerito a terreni edificabili in Zona C2 per mq. 154.493.La questione riguarda l’applicazione dell’imposta in oggetto su terreniin possesso del Comune ricorrente in forza di espropriazione, attivataa seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamentedichiarata illegittima, svolta in assenza di un decreto di esproprio, cheha determinato una modifica dello stato dei luoghi ed unospossessamento senza alcuna forma di indennizzo.La CTP ha rigettato il ricorso.La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appellodell’odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:- i beni oggetto di imposizione coincidono, sulla base dei daticatastali, con quelli che la Società di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), partecipata dal Comune, hautilizzato a seguito di un esproprio eseguito su delega delComune stesso per la trasformazione dei quali aveva ottenutouna regolare autorizzazione dalla Regione Sardegna;- dato che il presupposto impositivo consiste nel possesso degliimmobili, nel caso di specie, questo non sussiste, in quanto iterreni erano posseduti dal Comune per mezzo della partecipataSTU s.p.a.;- la potenzialità edificatoria era pari a zero, trattandosi diinedificabilità assoluta.Il Comune ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositatomemoria; la controparte si è costituita con controricorso ed hadepositato memoria.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Con ordinanza n. 16687 del 2024 la causa è stata rinviata per latrattazione in pubblica udienza, al fine di suscitare il pienocontraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica:a) se il possesso, quale presupposto impositivo dell’Ici, debbasempre corrispondere all’esercizio di un diritto reale o incontri il limitedella sussistenza della effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53Cost.;b) se debba, quindi, essere escluso il presupposto impositivonell’ipotesi in cui l’immobile sia stato dichiarato da un provvedimentogiudiziale abusivamente occupato, in modo tale da renderloinutilizzabile ed indisponibile (nella specie, in forza di un’espropriazionedi un decreto di esproprio, che ha determinato uno spossessamento euna modifica dello stato dei luoghi).Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso; la controricorrente ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504.

Sostiene che, ai fini dell’applicazione della norma e, dunque,del pagamento dell’imposta, sono ritenuti indefettibili duepresupposti: uno, oggettivo, riferito al possesso; uno, soggettivo,che individua il soggetto passivo di imposta nel proprietariodell’immobile, o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie.

Censura la sentenza impugnata laddove non hainteso il requisito del possesso nel senso di potere di fatto sulla cosacorrispondente all’esercizio di un diritto reale.2.

La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevatadalla controricorrente, per asserita mancata impugnazione di unaNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle rationes decidendi su cui sarebbe basata la motivazione dellasentenza impugnata, non è fondata.Il ricorrente sostiene che la sentenza abbia motivato il difetto delpresupposto impositivo sull’inesistenza del possesso in capo allasocietà appellante, oggi controricorrente (prima ragione), nonchésulla circostanza che la potenzialità edificatoria fosse pari a zero peressere stata del tutto sfruttata dal Comune (seconda ragione).La sentenza afferma: « È indiscutibile che la imposta ici debba esserepagata da chi esercita il possesso degli immobili e, nella fattispeciein esame, negli anni de quibus, va rilevata la assoluta inesistenza delpresupposto oggettivo del possesso in capo all’appellante in quantoi terreni con riferimento ai quali il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoil pagamento della imposta erano posseduti dal Comune medesimomediante la partecipata STU.

La potenzialità edificatoria, insomma,era pari a zero trattandosi di inedificabilità assoluta.»2.1.

Ritiene il Collegio che non vi siano propriamente due ragioni deldecidere a base della decisione impugnata.

La riduzione a zero dellacapacità edificatoria è rappresentata infatti come una mera enecessaria conseguenza dello spossessamento effettuato dalComune, e non come l’esito di un accertamento fattuale diverso edulteriore su una caratteristica oggettiva ed indipendente del bene.

Intale senso va interpretato anche l’utilizzo dell’avverbio ‘insomma’con funzione conclusiva e riassuntiva di quanto appena sopraesposto.3.

La questione oggetto del presente giudizio riguarda un’occupazionesenza titolo effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui è stataaccertata l’illegittimità con l’annullamento dei relativi attiamministrativi; è stato, inoltre, disposto lo scioglimento dellaSocietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., a cui il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026aveva affidato la realizzazione delle opere sui terreni dellacontroricorrente.Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, dagli attidifensivi e dalla documentazione allegata, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad una trasformazione del proprio territorio,nella quale erano ricompresi i terreni di proprietà dellacontroricorrente mediante la costituzione di una società ditrasformazione urbana ([OSCURATO:SOCIETA].), ai sensi dell'art. 59 L. n. 127del 1997 e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267 del 2000, a tal finericorrendo anche a finanziamenti statali.

Essendo andate desertedue procedure di gara, è stata avviata una procedura di scelta delsocio a trattativa privata.L’odierna controricorrente ha fatto ricorso innanzi al T.A.R.,censurando il procedimento di scelta del socio; la domanda è stataaccolta dal T.A.R.

Sardegna (sentenza n. 1328/2009, all. 22 di cuialla memoria della controricorrente) con annullamento degli attiimpugnati, e sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato(sentenza n. 3490/2010, all. 23).Tali circostanze trovano conferma nella sentenza di primo grado(CTP di Sassari n. 3 del 2019, all. 5 fasc. ricorrente e nella sentenzaT.A.R. n. 275/2020 all. 7 fasc. ricorrente) da cui si evince che, aseguito dell’annullamento della procedura, era stata richiesta lariconsegna dei terreni occupati, previa rimessione in pristino dellostato dei luoghi.Risulta, inoltre, che a seguito di delibera di pubblica utilità delle areeda trasformare per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamenteprorogata, il ricorrente abbia: delegato i poteri di occupazione e diesproprio delle suddette aree alla propria partecipata; rilasciato infavore della [OSCURATO:SOCIETA]. l'autorizzazione alla trasformazione edilizia;occupato i terreni trasformandoli con opere edili di scavo e diNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026movimento terra (v.

T.A.R.

Sardegna n. 1328/2009; Consiglio diStato n. 3490/2010, citate, e ricorso in appello dellacontroricorrente p. 4).Il T.A.R.

Sardegna, adito in sede di ottemperanza, dopo avereaccertato le avvenute trasformazioni edilizie sui terreni in oggetto,ha ordinato al Comune la messa in pristino dei terreni e la lororestituzione all'intimata (sent. n. 532 del 2011), ordine maieseguito.Il ricorrente che ha, inoltre, deliberato di non adempiere all’ordinegiudiziale (all. 30 e 31 memoria controricorrente), ha propostoappello innanzi al Consiglio di Stato, eccependo l'incompetenza delgiudice amministrativo, prospettando l'impossibilità di procederealla restituzione dei terreni, in quanto posseduti ed utilizzati dal2006 in poi per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche dalla STUs.p.a.Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso inprimo grado dell'odierna controricorrente per vizi di forma,individuando la competenza del giudice ordinario (sent. n.5932/2011).La controricorrente ha agito per la restituzione dei terreni occupati,per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e per il risarcimentodel danno.

È stato, infatti, giudizialmente accertato che i terreni nonsono mai stati formalmente oggetto di decretazione d’occupazioned’urgenza (sentenza T.A.R. n. 275/2020 all. 7 fasc. ricorrente,citata).4.Il presupposto dell’Ici è «il possesso di fabbricati, di aree fabbricabilie di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi usodestinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione oscambio è diretta l’attività dell'impresa» (art. 1, comma 2, del d.lgs.n. 504 del 1992).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’art. 3, comma 1, prevede che i «soggetti passivi dell’imposta sonoil proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero iltitolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,superficie, sugli stessi…».Secondo un principio consolidato di legittimità, ai finidell’individuazione della legittimazione passiva, la situazione dipossesso rilevante è quella legata alla titolarità di un diritto reale.Si è, infatti, affermato che dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivodell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di undiritto reale di godimento sull'immobile (Cass., Sez. 5, n.21451/2009, Rv. 609987 – 01, Sez. 2, n. 10987/2013, Rv. 626387- 01).Secondo il consolidato ed uniforme orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, la norma tributaria fa riferimento soloalla nozione di jus possidendi, cosicché l’elenco dei soggetti passiviindicati dalla norma tributaria costituisce un numerus clausus, inquanto collegato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro dirittoreale di godimento (Cass. Sez. 6 - 5, n. 24972/2022, Rv. 665739 -01; Sez. 5, n. 7274/2019, Rv. 653046 - 01; Sez. 6-5, n.14119/2017; Sez. 5 n. 6192/2007, Rv. 597895 - 01), con taluneeccezioni espressamente e tassativamente individuate, date dallaprevisione del conduttore nel leasing finanziario (Cass., Sez. 5, n.13120/2022, Rv. 664589 - 01; Cass., Sez. 5., nn. 10589/2023,10594/2023, 10617/2023, 10708/2023 e 10733/2023; Cass., Sez.5, n. 6232/2024; Cass., Sez. 5, n. 5447/2025), del concessionariodi area pertinente al demanio (Cass., Sez. 5, n. 33701/2023,Rv. 669798 – 01, Sez. 5, n. 11000/2025, Rv. 674965 – 01, Sez. 5,n. 27259/2025, Rv. 676853 - 01)) o al patrimonio indisponibile(Cass., Sez. 5, n. 18946/2025, Rv. 675200 - 01) dello Stato o diNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026enti territoriali, del coniuge assegnatario dell’abitazione familiare neiprocedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44 – Cass., 5, n. 6544/2023, Rv. 667339 -01) o del convivente more uxorio assegnatario dell’abitazionefamiliare in caso di cessazione del rapporto (ex art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44 – Cass., Sez. 5, n. 11416/2019,Rv. 653668 - 01), nei quali il legislatore ha dato autonoma especifica rilevanza alla detenzione “qualificata” dalla connessione adun titolo contrattuale, amministrativo o giudiziale.Seguendo la stessa impostazione, è stato anche affermato, semprein tema di ICI, che il proprietario degli immobili oggetto di sequestropenale, disposto ai sensi dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965 o delsuccessivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivod'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento deltributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del dirittoreale e non la disponibilità del bene, e che il sequestro penale, adifferenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità deibeni ad esso sottoposti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22216/2015, Rv.637184 – 01, Sez. 6 - 5, n. 14678/2016, Rv. 640555 - 01).Un più recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di IMU,a conferma dei suesposti principi espressi in materia di ICI, haaffermato che nel leasing, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n.23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione delcontratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materialedisponibilità del bene per mancata riconsegna da partedell'utilizzatore, in quanto non è la detenzione materiale del bene daparte di quest'ultimo ad assumere rilevanza ai fini impositivi, bensìNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzionequalificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta dicui all'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI(Cass., Sez. 5, n. 6844/2023, Rv. 667380 – 01, Sez. 5, n.29973/2019, Rv. 655919 - 01).Restando sul medesimo contratto, in tema di IMU, si è di recenteaffermato che, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da partedi terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasingfinanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta ècomunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondoquanto indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria inrelazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o non siastata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale perl'occupazione abusiva (Cass., Sez. 5, n. 10420/2025, Rv. 674951 -01).4.1.

Con più specifico riferimento ad ipotesi di spossessamento delbene da parte della p.a., le Sezioni Unite di questa Corte hanno, alriguardo, affermato che, in tema di occupazione temporanea ed'urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazionelegittima decorre dal momento della effettiva immissione inpossesso del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola,in conseguenza del c.d.

"dimensionamento", consistentenell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti enell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quelmomento il possesso dell'area s'intende trasferitoall'amministrazione espropriante costituendosi, per effetto di talicomportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimentodell'immobile da parte del proprietario.

Dalla stessa data decorre -per le occupazioni regolate, ratione temporis, dall'art. 20 della leggeNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 865 del 1971 - anche il diritto alla corrispondente indennità (ilquale postula che il proprietario abbia effettivamente perduto ladisponibilità del bene).

L'indisponibilità giuridica derivante dallamera pronuncia del decreto di occupazione può invece costituirepresupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in favore delproprietario dell'immobile, soltanto ove quest'ultimo fornisca ladimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio effettivo (quale, adesempio, quello derivante dall'impossibilità di alienazione del benein presenza di concrete possibilità) (Cass. Sez.

U, n. 18077/2009,Rv. 609261 – 01, Sez. 1, n. 9488/2014, Rv. 631151 - 01).La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ripetutamente riconosciutola legittimazione passiva, per il pagamento del tributo per cui ècausa, in capo al proprietario del cespite sottoposto a proceduraablatoria, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenzada parte della P.A., finché non sia intervenuto il decreto di esproprio(Cass., Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv. 611757– 01, Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 - 01 Sez. 1, Rv. 600658– 01, Sez. 1, n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01).In tal senso si è affermato che l'occupazione temporanea d'urgenzadi un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario delpossesso del bene fino a quando non intervenga il decreto diesproprio (o comunque l'ablazione) del fondo, sicché egli restasoggetto passivo dell'imposta, ancorché l'immobile sia detenutodall'occupante (Cass., Sez. 6 - 5, n. 19041/2016, Rv. 641107 – 01,in tema di occupazione temporanea; Sez. 5, n. 21157/2016, Rv.641467 - 01 in tema di requisizione post terremoto).Il principio trova il suo fondamento sul rilievo, sopra accennato, cheil fatto generatore dell’imposta è la situazione di possesso, intesocome attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale, e non diquella di mera detenzione.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Su questo tracciato, si è da tempo affermato che l'occupazione diurgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario delpossesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene ildecreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua adappartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosceun'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, chericonosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l’animus remsibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore.

Ne consegue cheil proprietario è soggetto passivo dell'ICI ed è, quindi, obbligato apresentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile è detenutoda terzi (Cass. Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 – 01, cit.; Sez.1, n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv.611757 – 01).È stato, poi, anche ritenuto che, in tema di ICI, l'occupazionetemporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. con effettivaimmissione nel possesso dell'immobile ed irreversibiletrasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'operapubblica, la cui legittimità non è contestata, priva il proprietario delpossesso del bene, con la conseguenza che lo stesso non è tenutoal pagamento dell'imposta (Cass., Sez. 5, n. 5626/2015, Rv.635192 - 01).Giurisprudenza di legittimità successiva (Cass., Sez. 5, n.21157/2016, Rv. 641467 – 01, cit.), ha evidenziato che ilpresupposto qualificante dell'esenzione dal pagamento dell'Ici vieneindividuato nella perdita del possesso del bene; «a sua voltaindividuato, nella concretezza della fattispecie considerata, nellairreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazionedell'opera pubblica.

Situazione, quest'ultima, determinante il venirmeno del possesso in capo al soggetto passivo anche nel suoNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026definitivo mutamento dello stato dei luoghi e della destinazionedell'area - il proprietario potrà mirare a ripristinare un potere di fattocon la cosa corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.

Ancheil precedente di legittimità in questione (n.d.r.

Cass., Sez. 5, n.5626/2015, Rv. 635192 – 01), dunque, si pone a ben vedere nelsolco dell'orientamento su riportato, ricollegando anch'essol'esonero da Ici all'ipotesi di definitivo spossessamento del bene,ancorché ritenuto ravvisabile, non solo, in coincidenza con ilprovvedimento formalmente ablativo della proprietà, ma anchenella irreversibile trasformazione dell'area da parte della PAoccupante (rilevante anche sul piano soggettivo, in quantodimostrativo dell'impiego uti dominus del bene da parte deldetentore).

In tale situazione, e soltanto in questa, in definitiva, puòdirsi venuto meno il presupposto dell'imposizione; come dettoinsito, ex art.1 d.lgs. 504/92, nel «possesso di fabbricati, di areefabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, aqualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cuiproduzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa».In sintesi, può affermarsi, sulla base delle pronunce di legittimitàora richiamate che l’esenzione dal pagamento dell’Ici per il veniremeno del presupposto impositivo può essere collegata:- al provvedimento formalmente ablativo della proprietà;- alla irreversibile trasformazione dell'area da parte della PAoccupante, a seguito dell'immissione in possesso, la cui legittimitànon è contestata (tale ipotesi di definitivo spossessamento del beneè rilevante anche sul piano soggettivo, in quanto dimostrativodell'impiego uti dominus del bene da parte del detentore).Per completezza è necessario dare conto di un ulterioreorientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di ICI, non puòritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 504 del 1992, la P.A. che abbia realizzato un'opera pubblica sulfondo occupato in virtù della cd. accessione invertita, tenuto contoche la realizzazione di tale opera costituisce attività di mero fatto, diper sé inidonea a costituire un titolo di acquisto della proprietà, comepure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, cheha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta allaConvenzione EDU e negato la possibilità di individuare sistemi diacquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quelloautoritativo del legittimo procedimento ablatorio (Cass., Sez. 5, n.19572/2017, Rv. 645294 – 01; Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6 - 5,n. 22962/2022).Tale orientamento si fonda sul principio espresso dalle Sezioni Unite,secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile diun privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non siastato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di naturapermanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempread oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventualeoccupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perditadelle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione,ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli puòesperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso(Cass., Sez.

U, n. 735/2015, Rv. 634018 - 01).4.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i principi di legittimità da ultimo riportati nonpossano trovare piana applicazione nella presente fattispecie.Le ipotesi di esonero per il venire meno del presupposto delpossesso, vagliate dalla giurisprudenza sopra richiamata, inparticolare, quelle dovute a irreversibile trasformazione dell'area daparte della PA occupante sono, infatti, tutte caratterizzate daprocedure di occupazione la cui legittimità non è contestata.

Nelcaso in esame, invece, la trasformazione irreversibile si èNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026determinata a seguito di procedimenti amministrativi dichiaratiillegittimi in accoglimento delle istanze del proprietario volte adottenere il ripristino delle condizioni di pieno possesso e godimento.Si è inoltre affermato che le ulteriori ipotesi in cui il decreto diesproprio non sia stato emesso o sia stato annullato integrino unillecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesarisarcitoria.Tenuto conto che nella fattispecie in esame la disciplina favorevolealla controricorrente non troverebbe applicazione, si pone lanecessità di valutare se, alla luce del sopra esposto assettonormativo, un’applicazione ferma e rigorosa del diritto vivente (nellaesegesi declinata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità) nonsi ponga in contrasto con i principi costituzionali.In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ilgiudice a quo ha, infatti, la facoltà di assumere l’interpretazionecensurata in termini di «diritto vivente» e di richiederne su talepresupposto il controllo di compatibilità con i parametricostituzionali, ciò, senza che gli si possa addebitare di non averseguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi,(Corte Cost. sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020,n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019,n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016,n. 11 del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012,n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004).Il caso di specie non trova precedenti di legittimità specifici e unmaggiore approfondimento si impone alla luce della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 60 del 2024.

Con essa, come ben noto, èstato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degliartt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., l’art. 9, comma1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis,Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026nella parte in cui non prevede l’esenzione, per il periodo dell’annodurante il quale sussiste la condizione di occupazione abusiva, dalpagamento dell’IMU per gli immobili non utilizzabili, né disponibili aseguito di occupazione abusiva, per la quale sia statatempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziariapenale.Si è, dunque, affermato che - indipendentemente dalla nozione dipossesso - è irragionevole affermare che sussista la capacitàcontributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusivadi un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile.È stato, con tale pronuncia, riaffermato il principio, tanto consolidatoda potersi ritenere quale uno dei pilastri della giurisprudenzacostituzionale in materia tributaria, secondo cui ogni prelievotributario deve avere una causa giustificatrice in indiciconcretamente rivelatori di ricchezza, con la conseguenza che lasottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dalrilievo di una minore o assente capacità contributiva, che illegislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto(nello stesso senso C.Cost. sent. n. 10/2023- mass. 0045322; sent.n. 120/2020 - mass. 45650; sent. n. 156/2001 - mass. 26245; sent.n. 111/1997 - mass. 23271; sent. 21/1996 - mass. 22138; sent.143/1995 - mass. 21365; sent. 179/1985 - mass. 10989; sent.200/1976 - mass. 8507).Né è possibile pervenire a diversa soluzione in forza dell’interventolegislativo di cui all’art. 1, 81˚ comma, della legge 29 dicembre2022, n. 197, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023,«Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il qualesussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili ne´disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autoritàgiudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondoNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva siastata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».La tipicità della previsione normativa ora riportata, circoscritta aspecifiche ipotesi di rilevanza penale, esclude, infatti, una suaapplicazione estensiva (già esclusa dalla citata sentenza C.Cost. n.60/2024 che ritenne inevitabile una pronuncia di illegittimitàcostituzionale della norma impositiva denunciata, pur con riguardoad una fattispecie materiale del tutto sovrapponibile a quelladisciplinata dal legislatore del 2022), tanto più vista la sua naturainnovativa e non interpretativa, in una con la natura esonerativa edi stretta interpretazione della materia.Non ritiene il Collegio che sia percorribile la stradadell’interpretazione costituzionalmente orientata, tenuto conto delladiversità dei parametri fattuali, nonché della peculiarità soggettivadella fattispecie, atteso che nel caso in esame una parte è un entepubblico, come tale regolato da specifiche ed inderogabili disciplinein ragione degli interessi pubblici sottesi alla sua azione.Sollevando questione di legittimità costituzionale in materia di Icisull’abitazione principale, già Cass., Sez.

U, n. 26774 del 2024 ha,del resto, ritenuto non applicabile de plano quanto poco primaaffermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) su analogaquestione in materia di Imu.Una interpretazione alternativa andrebbe poi ad incidere sulpresupposto d’imposta, il quale deve essere necessariamentetipizzato dalla legge.

Ad oggi, infatti, in forza dell’indirizzointerpretativo sopra richiamato, esso è legato ad una situazione dipossesso riconducibile alla titolarità di un diritto reale.Una simile interpretazione determinerebbe, in altri termini, senzaben delinearne i confini, uno scollegamento tra la soggettivitàpassiva d’imposta e il numero chiuso dei diritti reali, legameNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026fondamentale per la verifica di uno degli elementi richiesti per lasussistenza del presupposto impositivo.Con ciò si rischierebbe, quindi, di introdurre una casisticaeterogenea, mutevole e non ben perimetrata di esclusione dallaimposta non prevista per legge (esclusione oggi calibrata sulcomportamento illegittimo della PA, ma ipotizzabile in molte altrefattispecie concrete di spossessamento), senza un sicuro vagliocostituzionale circa la nozione di possesso rilevante ai fini Ici (edImu).Si osserva, infine, che se un’interpretazione costituzionalmenteorientata è risultata preclusa con riguardo ad una situazione dimassima evidenza e gravità perché di rilevanza penale (Cass., Sez.5, n. 9956/2023, ordinanza da cui è scaturita la citata decisionedella Corte Costituzionale n. 60 del 2024), a maggior ragione èsostenibile tale preclusione, nella presente fattispecie, ovel’occupazione delle aree è avvenuta pur sempre nell’ambito dipotestà autoritativa di pubblico interesse, sebbene successivamenteaccertata in via giudiziale come illegittima nel suo effetto ablativo.5.

Per quanto riguarda il profilo della manifesta infondatezza, il Collegioritiene che sussistano seri dubbi di incompatibilità della norma conle previsioni di cui agli artt. 3, 42 e 53 Cost..5.1 È ben noto che la Corte Costituzionale, nel delineare la portatadell’art. 53 Cost., ha individuato tre requisiti essenziali della capacitàcontributiva: l’effettività, la certezza e l’attualità (tra le tante: CorteCost., 12 luglio 1967, n. 109; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200;Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42; Corte Cost., 22 aprile 1980, n.54; Corte Cost., n. 252/1992; Corte Cost., 29 gennaio 1996, n. 73;Corte Cost., 26 luglio 2000, n. 362).In ordine al primo requisito, il nesso tra il fatto rivelatore di capacitàcontributiva e il tributo deve essere effettivo e non apparente oNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026fittizio.

L’effettività esprime, infatti, la concreta idoneità delpresupposto rispetto all’obbligazione d’imposta, la quale dovràavere ad oggetto una manifestazione economica reale, che consentala misurazione di un reddito esistente e non meramente presunto.Alla stregua dell’impostazione della Consulta (Corte Cost., 12 luglio1967, n. 109; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200), il concorso allespese pubbliche deve, quindi, salvaguardare il diritto delcontribuente ad essere chiamato a concorrere alle spese pubblichesolo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva eidoneità effettiva al pagamento delle imposte, non potendo esserequalificata come capacità contributiva un’idoneità economica chenon si basi su fatti reali, ma fittizi (Corte Cost., 26 marzo 1980, n.42).La capacità contributiva, inoltre, deve essere effettiva nel senso dicerta ed attuale, e non meramente presunta o ipotetica (CorteCost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254; Corte Cost., 26 marzo1980, n. 42.; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 252; Corte Cost., 29gennaio 1996, n. 73; Corte Cost., 26 luglio 2000, n. 362).

In forzadel parametro dell’attualità, infine, il tributo deve essere correlatoad una capacità contributiva presente (in atto), non ad una capacitàcontributiva passata o futura (Corte Cost., 22 aprile 1980, n. 54),ovvero la capacità contributiva deve sussistere nel momento in cuisi verifica il prelievo.La capacità contributiva risulta, pertanto, inscindibilmenteconnessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria,a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e,correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributariodisuguale (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, affermato che percapacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., si deve intenderel'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dalpresupposto economico cui l'imposizione è collegata, presuppostoche consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondovalutazioni discrezionali riservate al legislatore, salvo, tuttavia, ilcontrollo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loroarbitrarietà o irrazionalità (C.

Cost. n. 108 del 2023 e, nello stessosenso, n. 201 del 2014).5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nella presente fattispecie, per le annualitàd’imposta in cui le aree sono state oggetto di occupazione diurgenza, affidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. e irreversibilmente trasformate, ilprelievo tributario possa porsi in contrasto con i principicostituzionali sopra richiamati, potendo il comportamento illegittimodella P.A. ricalcare l’ipotesi di occupazione abusiva presa in esamenella pronuncia di incostituzionalità sopra richiamata.Il possesso, come delineato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504del 1992, quale elemento costitutivo del presupposto impositivo, peressere effettivo, deve essere tale che l’immobile rientrimaterialmente nella disponibilità individuale del possessore, così chequest’ultimo possa esercitare le prerogative discendenti dal dirittoricadente sull’immobile.Nel caso in esame l’attivazione della procedura di occupazioned’urgenza e lo spossessamento delle aree sono stati contrastati conazioni legali che hanno portato alla dichiarazione di illegittimitàdell’intera procedura, avvenuta sostanzialmente di fatto, in quanto iterreni non sono mai stati formalmente oggetto di decretazioned’occupazione d’urgenza (sentenza T.A.R. n. 275/2020 all. 7 fasc.ricorrente, citata).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026In tal senso le diverse azioni giudiziali proposte dallacontroricorrente costituiscono un inequivocabile indice rivelatoredell’impossibilità di utilizzo dei beni, i quali nel frattempo sono statitrasformati.Diversamente, un’interpretazione meramente formale dellasoggettività passiva, non temperata dal limite della capacitàcontributiva effettiva, condurrebbe ad addossare l’imposizione alproprietario che risulta integralmente spossessato e privo di ogniutilità economica del bene per factum principis qui riconducibile,peraltro, allo stesso Comune impositore.In caso di occupazione d’urgenza dichiarata illegittima l’obbligotributario dovrebbe ritenersi conseguente all’esito delle azioniamministrative e civilistiche previste dall’ordinamento.Nel caso di una condizione definibile come patologica del sistema,come quella ricorrente nel caso in esame, in cui la contribuente sitrovi nell’impossibilità, non solo, di servirsi e trarre beneficiodall’utilizzo diretto o indiretto dei propri terreni, ma anche direcuperare il possesso degli stessi per scelta degli organi pubblici (enon a causa di comportamento illegittimo o per inerzia della stessacontribuente) e, ancora, in presenza di un fatto oggettivo diaccertamento giudiziale di illegittimità dell’occupazione dei beni,parrebbe in contrasto con i principi costituzionali imporre ilpagamento dell’imposta anche per le annualità in cui permanel’occupazione abusiva.

Non vi è dubbio che venga a difettare, nellaspecie, l’effettiva capacità, in assenza di strumenti giuridici atti atutelare la proprietà privata.5.3.

Nel valutare la condizione, sopra descritta, di oggettivaimpossibilità della ricorrente proprietaria di dare concretaestrinsecazione al proprio diritto, e di oggettiva indisponibilità delbene scaturente dall’abusiva occupazione patita, è peraltro degno diNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026rilievo che i soggetti passivi individuati dalla normativa ICI sonoanche quelli che si avvantaggiano dei servizi pubblici (illuminazione,pubblica sicurezza ecc.) resi disponibili dai Comuni, circostanzaevidenziata dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo diosservare che «l’imposizione ICI non tende a colpire solo iproprietari ma, più in generale, i titolari delle situazioni previstedall’art. 3 (ndr. del d.lgs. n. 504/1992), in quanto idonee, nella lorovarietà, ad individuare di norma coloro che, avendo il godimento delbene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e dellea regime, destinato, in sostituzione di altri tributi contestualmentesoppressi» (cfr.

Corte Cost. 2 aprile 1999, n. 1999, e 22 aprile 1997,n. 111).6.

La disposizione in commento appare, inoltre, in conflitto anche conl’art. 3 Cost. che necessariamente implica un principio diragionevolezza delle leggi, in forza del quale è necessario che ledistinzioni operate dal legislatore tributario, anche per settorieconomici, non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate (C.Cost., 16 luglio 2014, n. 201), al fine di verificare la coerenza internadella struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, comepure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione.A parere del Collegio, risulterebbe, invero, irragionevole che alproprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile (eventualmente,a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai sensi dell’art. 8,comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una riduzione dellabase imponibile dell’ICI, mentre, per il proprietario di un terrenotrasformato irreversibilmente senza il suo consenso per effetto diuna procedura dichiarata illegittima, nell’attesa di recuperare insede giudiziale il possesso dei terreni e di provvedere alla riduzionein pristino, sia prevista una tassazione integrale.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Sotto un diverso profilo, posto che la violazione del principio dieguaglianza in ambito tributario sussiste laddove situazioniomogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso enon quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni nonassimilabili (ex plurimis, C. Cost., sentenze n. 108 del 2023, n. 270del 2022 e n. 172 del 2021, n. 34 del 2025), anche in forza dellapronuncia della C. Cost. n. 60 del 2024, si avrebbe che, a fronte disituazioni omogenee in cui il contribuente titolare di un diritto reale,nonostante l’esercizio di azioni legali, è privato del possesso delbene per atto attribuibile a terzi, in un caso di occupazione abusivada parte di terzi privati e di cui sia precluso lo sgombero per causeindipendenti dalla volontà del contribuente, accertatagiudizialmente, viene ritenuto privo di capacità contributiva, mentrenell’altro caso di procedura di occupazione d’urgenza, effettuata daun ente pubblico senza decreto di esproprio, annullatagiudizialmente, continuerebbe ad essere ritenuto in grado diesprimere una capacità contributiva.

Con l’aggravante, in taleultimo caso, dell’irreversibile trasformazione del bene.7.

Dubbi di compatibilità costituzionale si pongono anche con l’art. 42,secondo comma, Cost. che garantisce e tutela la proprietà privata.L’occupazione, lo spossessamento e la trasformazione irreversibiledei terreni a fronte dei quali il proprietario contribuente non ricevetutela adeguata determinerebbero, per la pubblica amministrazione,non solo il vantaggio della illegittima disponibilità dei beni, ma anchequello derivante dalla riscossione del tributo, in dipendenza di unasituazione illecita dalla stessa posta in essere.La tassazione di beni occupati sine titulo nei termini sopra espostipone, peraltro, dubbi di tenuta anche con l’art. 1 del Protocollo 1della Convenzione EDU, posto a tutela della proprietà privata.

Indiverse occasioni la Corte EDU, infatti, ha affermato che non èNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026consentito alla pubblica amministrazione trarre vantaggio da propricomportamenti illeciti e, più in generale, da una situazione diillegalità dalla stessa determinata o occasionata (CEDU, 13 ottobre2015, [OSCURATO:PERSONA] e Alba c.

Italia; CEDU, 6 marzo 2007, Scordino c.Italia), ed il principio ha trovato ingresso anche in pronunce resedalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71; CorteCost., 8 ottobre 2010, n. 293).In tal senso più di recente la Corte EDU (Sez. 3, [OSCURATO:PERSONA].

Serbia, n. 53002/21, 18 novembre 2025), ha ribadito che anchein presenza di progetti di interesse pubblico, l’ingerenza nei beni daparte di società pubbliche deve avvenire nel rispetto delle procedurelegali e garantire una tutela effettiva contro condotte arbitrarie.Nella fattispecie la responsabilità è stata fatta risalire allo Stato,poiché la società che aveva proceduto allo spoglio era una societàstatale che aveva operato in attuazione di un progetto pubblico.Nel ritenere, comunque, sanzionabili l’illegittimità dellospossessamento e l’impossibilità di restituzione a causa delladestinazione pubblica dell’area, la pronuncia implica l’ammissibilitàdi un sindacato (di proporzione o adeguatezza) da parte della CEDUsulle ragioni di interesse pubblico addotte a giustificazione dalloStato.Sembra, pertanto, che possa ritenersi ammorbidito il rigidoorientamento della stessa CEDU che negava la cd. espropriazioneindiretta sul presupposto che fosse preclusa l’individuazione disistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto eda quello autoritativo del procedimento ablatorio, principio su cui sifondava la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, n.19572/2017, Rv. 645294 – 01, cit.; Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6- 5, n. 22962/20228, cit.).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/20268.

In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente infondata, inriferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53,primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionaledell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testovigente ratione temporis), nella parte in cui non esclude lasoggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto realedi godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguitada decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, laquale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione deglistessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamentein pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonchéper l’annullamento in sede amministrativa della procedura dioccupazione.Tale questione – che mantiene la sua attualità anche nel regime Imu,sul punto improntato agli stessi criteri normativi - appare, altresì,rilevante ai fini della decisione della presente controversia, in quantol'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale in parte quadell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 inciderebbesull’indirizzo interpretativo (favorevole all’ente impositore) ormairadicatosi su di essa.

La decisione del ricorso richiede, invero,l’applicazione della citata disposizione normativa, da qui la rilevanzadel dubbio di illegittimità costituzionale in considerazione dellasussistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra ladefinizione del giudizio principale e la risoluzione della questione dilegittimità costituzionale (Corte Cost., 21 dicembre 2021, n. 250).9.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alladichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale segue la sospensione delNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti allaCorte Costituzionale.

P.Q.MLa Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimentoagli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma,Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo vigente rationetemporis), nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI delproprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), cheabbia subito un’occupazione d’urgenza di terreni non seguita dadecreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la qualeabbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi,nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamenteriduzione in pristino dello stato dei luoghi, per il risarcimento deldanno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa dellaprocedura di occupazione;dispone la sospensione del presente procedimento;dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sianotificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questaCorte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;dispone altresì che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanzasia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senatodella Repubblica;dispone che gli atti processuali, ivi compresi i documenti relativi allenotificazioni e comunicazioni disposte, vengano immediatamentetrasmessi alla Corte Costituzionale.Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 .Il PresidenteNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rainone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sardegna n. 93/2023 depositata il 31 gennaio 2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn.AU1517900508, AU1517900809, AU1517901110, AU1517901411,Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026AU1517900207) con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poiricorrente) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (d’ora in poi controricorrente)il pagamento dell’Ici per gli anni 2007, 2008, 2009, 2020, 2011, inmerito a terreni edificabili in Zona C2 per mq. 154.493.La questione riguarda l’applicazione dell’imposta in oggetto su terreniin possesso del Comune ricorrente in forza di espropriazione, attivataa seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamentedichiarata illegittima, svolta in assenza di un decreto di esproprio, cheha determinato una modifica dello stato dei luoghi ed unospossessamento senza alcuna forma di indennizzo.La CTP ha rigettato il ricorso.La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appellodell’odierna controricorrente, sulla base delle seguenti ragioni:- i beni oggetto di imposizione coincidono, sulla base dei daticatastali, con quelli che la Società di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), partecipata dal Comune, hautilizzato a seguito di un esproprio eseguito su delega delComune stesso per la trasformazione dei quali aveva ottenutouna regolare autorizzazione dalla Regione Sardegna;- dato che il presupposto impositivo consiste nel possesso degliimmobili, nel caso di specie, questo non sussiste, in quanto iterreni erano posseduti dal Comune per mezzo della partecipataSTU s.p.a.;- la potenzialità edificatoria era pari a zero, trattandosi diinedificabilità assoluta.Il Comune ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositatomemoria; la controparte si è costituita con controricorso ed hadepositato memoria.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Con ordinanza n. 16687 del 2024 la causa è stata rinviata per latrattazione in pubblica udienza, al fine di suscitare il pienocontraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica:a) se il possesso, quale presupposto impositivo dell’Ici, debbasempre corrispondere all’esercizio di un diritto reale o incontri il limitedella sussistenza della effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53Cost.;b) se debba, quindi, essere escluso il presupposto impositivonell’ipotesi in cui l’immobile sia stato dichiarato da un provvedimentogiudiziale abusivamente occupato, in modo tale da renderloinutilizzabile ed indisponibile (nella specie, in forza di un’espropriazionedi un decreto di esproprio, che ha determinato uno spossessamento euna modifica dello stato dei luoghi).Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso; la controricorrente ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504. Sostiene che, ai fini dell’applicazione della norma e, dunque,del pagamento dell’imposta, sono ritenuti indefettibili duepresupposti: uno, oggettivo, riferito al possesso; uno, soggettivo,che individua il soggetto passivo di imposta nel proprietariodell’immobile, o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi, superficie. Censura la sentenza impugnata laddove non hainteso il requisito del possesso nel senso di potere di fatto sulla cosacorrispondente all’esercizio di un diritto reale.2. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevatadalla controricorrente, per asserita mancata impugnazione di unaNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle rationes decidendi su cui sarebbe basata la motivazione dellasentenza impugnata, non è fondata.Il ricorrente sostiene che la sentenza abbia motivato il difetto delpresupposto impositivo sull’inesistenza del possesso in capo allasocietà appellante, oggi controricorrente (prima ragione), nonchésulla circostanza che la potenzialità edificatoria fosse pari a zero peressere stata del tutto sfruttata dal Comune (seconda ragione).La sentenza afferma: « È indiscutibile che la imposta ici debba esserepagata da chi esercita il possesso degli immobili e, nella fattispeciein esame, negli anni de quibus, va rilevata la assoluta inesistenza delpresupposto oggettivo del possesso in capo all’appellante in quantoi terreni con riferimento ai quali il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoil pagamento della imposta erano posseduti dal Comune medesimomediante la partecipata STU. La potenzialità edificatoria, insomma,era pari a zero trattandosi di inedificabilità assoluta.»2.1. Ritiene il Collegio che non vi siano propriamente due ragioni deldecidere a base della decisione impugnata. La riduzione a zero dellacapacità edificatoria è rappresentata infatti come una mera enecessaria conseguenza dello spossessamento effettuato dalComune, e non come l’esito di un accertamento fattuale diverso edulteriore su una caratteristica oggettiva ed indipendente del bene. Intale senso va interpretato anche l’utilizzo dell’avverbio ‘insomma’con funzione conclusiva e riassuntiva di quanto appena sopraesposto.3. La questione oggetto del presente giudizio riguarda un’occupazionesenza titolo effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui è stataaccertata l’illegittimità con l’annullamento dei relativi attiamministrativi; è stato, inoltre, disposto lo scioglimento dellaSocietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., a cui il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026aveva affidato la realizzazione delle opere sui terreni dellacontroricorrente.Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, dagli attidifensivi e dalla documentazione allegata, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad una trasformazione del proprio territorio,nella quale erano ricompresi i terreni di proprietà dellacontroricorrente mediante la costituzione di una società ditrasformazione urbana ([OSCURATO:SOCIETA].), ai sensi dell'art. 59 L. n. 127del 1997 e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267 del 2000, a tal finericorrendo anche a finanziamenti statali. Essendo andate desertedue procedure di gara, è stata avviata una procedura di scelta delsocio a trattativa privata.L’odierna controricorrente ha fatto ricorso innanzi al T.A.R.,censurando il procedimento di scelta del socio; la domanda è stataaccolta dal T.A.R. Sardegna (sentenza n. 1328/2009, all. 22 di cuialla memoria della controricorrente) con annullamento degli attiimpugnati, e sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato(sentenza n. 3490/2010, all. 23).Tali circostanze trovano conferma nella sentenza di primo grado(CTP di Sassari n. 3 del 2019, all. 5 fasc. ricorrente e nella sentenzaT.A.R. n. 275/2020 all. 7 fasc. ricorrente) da cui si evince che, aseguito dell’annullamento della procedura, era stata richiesta lariconsegna dei terreni occupati, previa rimessione in pristino dellostato dei luoghi.Risulta, inoltre, che a seguito di delibera di pubblica utilità delle areeda trasformare per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamenteprorogata, il ricorrente abbia: delegato i poteri di occupazione e diesproprio delle suddette aree alla propria partecipata; rilasciato infavore della [OSCURATO:SOCIETA]. l'autorizzazione alla trasformazione edilizia;occupato i terreni trasformandoli con opere edili di scavo e diNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026movimento terra (v. T.A.R. Sardegna n. 1328/2009; Consiglio diStato n. 3490/2010, citate, e ricorso in appello dellacontroricorrente p. 4).Il T.A.R. Sardegna, adito in sede di ottemperanza, dopo avereaccertato le avvenute trasformazioni edilizie sui terreni in oggetto,ha ordinato al Comune la messa in pristino dei terreni e la lororestituzione all'intimata (sent. n. 532 del 2011), ordine maieseguito.Il ricorrente che ha, inoltre, deliberato di non adempiere all’ordinegiudiziale (all. 30 e 31 memoria controricorrente), ha propostoappello innanzi al Consiglio di Stato, eccependo l'incompetenza delgiudice amministrativo, prospettando l'impossibilità di procederealla restituzione dei terreni, in quanto posseduti ed utilizzati dal2006 in poi per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche dalla STUs.p.a.Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso inprimo grado dell'odierna controricorrente per vizi di forma,individuando la competenza del giudice ordinario (sent. n.5932/2011).La controricorrente ha agito per la restituzione dei terreni occupati,per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e per il risarcimentodel danno. È stato, infatti, giudizialmente accertato che i terreni nonsono mai stati formalmente oggetto di decretazione d’occupazioned’urgenza (sentenza T.A.R. n. 275/2020 all. 7 fasc. ricorrente,citata).4.Il presupposto dell’Ici è «il possesso di fabbricati, di aree fabbricabilie di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi usodestinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione oscambio è diretta l’attività dell'impresa» (art. 1, comma 2, del d.lgs.n. 504 del 1992).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’art. 3, comma 1, prevede che i «soggetti passivi dell’imposta sonoil proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero iltitolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,superficie, sugli stessi…».Secondo un principio consolidato di legittimità, ai finidell’individuazione della legittimazione passiva, la situazione dipossesso rilevante è quella legata alla titolarità di un diritto reale.Si è, infatti, affermato che dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivodell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di undiritto reale di godimento sull'immobile (Cass., Sez. 5, n.21451/2009, Rv. 609987 – 01, Sez. 2, n. 10987/2013, Rv. 626387- 01).Secondo il consolidato ed uniforme orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, la norma tributaria fa riferimento soloalla nozione di jus possidendi, cosicché l’elenco dei soggetti passiviindicati dalla norma tributaria costituisce un numerus clausus, inquanto collegato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro dirittoreale di godimento (Cass. Sez. 6 - 5, n. 24972/2022, Rv. 665739 -01; Sez. 5, n. 7274/2019, Rv. 653046 - 01; Sez. 6-5, n.14119/2017; Sez. 5 n. 6192/2007, Rv. 597895 - 01), con taluneeccezioni espressamente e tassativamente individuate, date dallaprevisione del conduttore nel leasing finanziario (Cass., Sez. 5, n.13120/2022, Rv. 664589 - 01; Cass., Sez. 5., nn. 10589/2023,10594/2023, 10617/2023, 10708/2023 e 10733/2023; Cass., Sez.5, n. 6232/2024; Cass., Sez. 5, n. 5447/2025), del concessionariodi area pertinente al demanio (Cass., Sez. 5, n. 33701/2023,Rv. 669798 – 01, Sez. 5, n. 11000/2025, Rv. 674965 – 01, Sez. 5,n. 27259/2025, Rv. 676853 - 01)) o al patrimonio indisponibile(Cass., Sez. 5, n. 18946/2025, Rv. 675200 - 01) dello Stato o diNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026enti territoriali, del coniuge assegnatario dell’abitazione familiare neiprocedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44 – Cass., 5, n. 6544/2023, Rv. 667339 -01) o del convivente more uxorio assegnatario dell’abitazionefamiliare in caso di cessazione del rapporto (ex art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44 – Cass., Sez. 5, n. 11416/2019,Rv. 653668 - 01), nei quali il legislatore ha dato autonoma especifica rilevanza alla detenzione “qualificata” dalla connessione adun titolo contrattuale, amministrativo o giudiziale.Seguendo la stessa impostazione, è stato anche affermato, semprein tema di ICI, che il proprietario degli immobili oggetto di sequestropenale, disposto ai sensi dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965 o delsuccessivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivod'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento deltributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del dirittoreale e non la disponibilità del bene, e che il sequestro penale, adifferenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità deibeni ad esso sottoposti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22216/2015, Rv.637184 – 01, Sez. 6 - 5, n. 14678/2016, Rv. 640555 - 01).Un più recente indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di IMU,a conferma dei suesposti principi espressi in materia di ICI, haaffermato che nel leasing, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n.23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione delcontratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materialedisponibilità del bene per mancata riconsegna da partedell'utilizzatore, in quanto non è la detenzione materiale del bene daparte di quest'ultimo ad assumere rilevanza ai fini impositivi, bensìNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzionequalificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta dicui all'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI(Cass., Sez. 5, n. 6844/2023, Rv. 667380 – 01, Sez. 5, n.29973/2019, Rv. 655919 - 01).Restando sul medesimo contratto, in tema di IMU, si è di recenteaffermato che, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da partedi terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasingfinanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta ècomunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondoquanto indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria inrelazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o non siastata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale perl'occupazione abusiva (Cass., Sez. 5, n. 10420/2025, Rv. 674951 -01).4.1. Con più specifico riferimento ad ipotesi di spossessamento delbene da parte della p.a., le Sezioni Unite di questa Corte hanno, alriguardo, affermato che, in tema di occupazione temporanea ed'urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazionelegittima decorre dal momento della effettiva immissione inpossesso del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola,in conseguenza del c.d. "dimensionamento", consistentenell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti enell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quelmomento il possesso dell'area s'intende trasferitoall'amministrazione espropriante costituendosi, per effetto di talicomportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimentodell'immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data decorre -per le occupazioni regolate, ratione temporis, dall'art. 20 della leggeNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 865 del 1971 - anche il diritto alla corrispondente indennità (ilquale postula che il proprietario abbia effettivamente perduto ladisponibilità del bene). L'indisponibilità giuridica derivante dallamera pronuncia del decreto di occupazione può invece costituirepresupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in favore delproprietario dell'immobile, soltanto ove quest'ultimo fornisca ladimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio effettivo (quale, adesempio, quello derivante dall'impossibilità di alienazione del benein presenza di concrete possibilità) (Cass. Sez. U, n. 18077/2009,Rv. 609261 – 01, Sez. 1, n. 9488/2014, Rv. 631151 - 01).La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ripetutamente riconosciutola legittimazione passiva, per il pagamento del tributo per cui ècausa, in capo al proprietario del cespite sottoposto a proceduraablatoria, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenzada parte della P.A., finché non sia intervenuto il decreto di esproprio(Cass., Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv. 611757– 01, Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 - 01 Sez. 1, Rv. 600658– 01, Sez. 1, n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01).In tal senso si è affermato che l'occupazione temporanea d'urgenzadi un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario delpossesso del bene fino a quando non intervenga il decreto diesproprio (o comunque l'ablazione) del fondo, sicché egli restasoggetto passivo dell'imposta, ancorché l'immobile sia detenutodall'occupante (Cass., Sez. 6 - 5, n. 19041/2016, Rv. 641107 – 01,in tema di occupazione temporanea; Sez. 5, n. 21157/2016, Rv.641467 - 01 in tema di requisizione post terremoto).Il principio trova il suo fondamento sul rilievo, sopra accennato, cheil fatto generatore dell’imposta è la situazione di possesso, intesocome attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale, e non diquella di mera detenzione.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Su questo tracciato, si è da tempo affermato che l'occupazione diurgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario delpossesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene ildecreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua adappartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosceun'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, chericonosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l’animus remsibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue cheil proprietario è soggetto passivo dell'ICI ed è, quindi, obbligato apresentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile è detenutoda terzi (Cass. Sez. 1, n. 21433/2007, Rv. 600658 – 01, cit.; Sez.1, n. 10686/2005, Rv. 584029 - 01; Sez. 5, n. 4753/2010, Rv.611757 – 01).È stato, poi, anche ritenuto che, in tema di ICI, l'occupazionetemporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. con effettivaimmissione nel possesso dell'immobile ed irreversibiletrasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'operapubblica, la cui legittimità non è contestata, priva il proprietario delpossesso del bene, con la conseguenza che lo stesso non è tenutoal pagamento dell'imposta (Cass., Sez. 5, n. 5626/2015, Rv.635192 - 01).Giurisprudenza di legittimità successiva (Cass., Sez. 5, n.21157/2016, Rv. 641467 – 01, cit.), ha evidenziato che ilpresupposto qualificante dell'esenzione dal pagamento dell'Ici vieneindividuato nella perdita del possesso del bene; «a sua voltaindividuato, nella concretezza della fattispecie considerata, nellairreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazionedell'opera pubblica. Situazione, quest'ultima, determinante il venirmeno del possesso in capo al soggetto passivo anche nel suoNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026definitivo mutamento dello stato dei luoghi e della destinazionedell'area - il proprietario potrà mirare a ripristinare un potere di fattocon la cosa corrispondente all'esercizio del diritto dominicale. Ancheil precedente di legittimità in questione (n.d.r. Cass., Sez. 5, n.5626/2015, Rv. 635192 – 01), dunque, si pone a ben vedere nelsolco dell'orientamento su riportato, ricollegando anch'essol'esonero da Ici all'ipotesi di definitivo spossessamento del bene,ancorché ritenuto ravvisabile, non solo, in coincidenza con ilprovvedimento formalmente ablativo della proprietà, ma anchenella irreversibile trasformazione dell'area da parte della PAoccupante (rilevante anche sul piano soggettivo, in quantodimostrativo dell'impiego uti dominus del bene da parte deldetentore). In tale situazione, e soltanto in questa, in definitiva, puòdirsi venuto meno il presupposto dell'imposizione; come dettoinsito, ex art.1 d.lgs. 504/92, nel «possesso di fabbricati, di areefabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, aqualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cuiproduzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa».In sintesi, può affermarsi, sulla base delle pronunce di legittimitàora richiamate che l’esenzione dal pagamento dell’Ici per il veniremeno del presupposto impositivo può essere collegata:- al provvedimento formalmente ablativo della proprietà;- alla irreversibile trasformazione dell'area da parte della PAoccupante, a seguito dell'immissione in possesso, la cui legittimitànon è contestata (tale ipotesi di definitivo spossessamento del beneè rilevante anche sul piano soggettivo, in quanto dimostrativodell'impiego uti dominus del bene da parte del detentore).Per completezza è necessario dare conto di un ulterioreorientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di ICI, non puòritenersi soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026n. 504 del 1992, la P.A. che abbia realizzato un'opera pubblica sulfondo occupato in virtù della cd. accessione invertita, tenuto contoche la realizzazione di tale opera costituisce attività di mero fatto, diper sé inidonea a costituire un titolo di acquisto della proprietà, comepure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, cheha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta allaConvenzione EDU e negato la possibilità di individuare sistemi diacquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quelloautoritativo del legittimo procedimento ablatorio (Cass., Sez. 5, n.19572/2017, Rv. 645294 – 01; Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6 - 5,n. 22962/2022).Tale orientamento si fonda sul principio espresso dalle Sezioni Unite,secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile diun privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non siastato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di naturapermanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempread oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventualeoccupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perditadelle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione,ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli puòesperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso(Cass., Sez. U, n. 735/2015, Rv. 634018 - 01).4.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i principi di legittimità da ultimo riportati nonpossano trovare piana applicazione nella presente fattispecie.Le ipotesi di esonero per il venire meno del presupposto delpossesso, vagliate dalla giurisprudenza sopra richiamata, inparticolare, quelle dovute a irreversibile trasformazione dell'area daparte della PA occupante sono, infatti, tutte caratterizzate daprocedure di occupazione la cui legittimità non è contestata. Nelcaso in esame, invece, la trasformazione irreversibile si èNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026determinata a seguito di procedimenti amministrativi dichiaratiillegittimi in accoglimento delle istanze del proprietario volte adottenere il ripristino delle condizioni di pieno possesso e godimento.Si è inoltre affermato che le ulteriori ipotesi in cui il decreto diesproprio non sia stato emesso o sia stato annullato integrino unillecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesarisarcitoria.Tenuto conto che nella fattispecie in esame la disciplina favorevolealla controricorrente non troverebbe applicazione, si pone lanecessità di valutare se, alla luce del sopra esposto assettonormativo, un’applicazione ferma e rigorosa del diritto vivente (nellaesegesi declinata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità) nonsi ponga in contrasto con i principi costituzionali.In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ilgiudice a quo ha, infatti, la facoltà di assumere l’interpretazionecensurata in termini di «diritto vivente» e di richiederne su talepresupposto il controllo di compatibilità con i parametricostituzionali, ciò, senza che gli si possa addebitare di non averseguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi,(Corte Cost. sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020,n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019,n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016,n. 11 del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012,n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004).Il caso di specie non trova precedenti di legittimità specifici e unmaggiore approfondimento si impone alla luce della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 60 del 2024. Con essa, come ben noto, èstato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degliartt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., l’art. 9, comma1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis,Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026nella parte in cui non prevede l’esenzione, per il periodo dell’annodurante il quale sussiste la condizione di occupazione abusiva, dalpagamento dell’IMU per gli immobili non utilizzabili, né disponibili aseguito di occupazione abusiva, per la quale sia statatempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziariapenale.Si è, dunque, affermato che - indipendentemente dalla nozione dipossesso - è irragionevole affermare che sussista la capacitàcontributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusivadi un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile.È stato, con tale pronuncia, riaffermato il principio, tanto consolidatoda potersi ritenere quale uno dei pilastri della giurisprudenzacostituzionale in materia tributaria, secondo cui ogni prelievotributario deve avere una causa giustificatrice in indiciconcretamente rivelatori di ricchezza, con la conseguenza che lasottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dalrilievo di una minore o assente capacità contributiva, che illegislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto(nello stesso senso C.Cost. sent. n. 10/2023- mass. 0045322; sent.n. 120/2020 - mass. 45650; sent. n. 156/2001 - mass. 26245; sent.n. 111/1997 - mass. 23271; sent. 21/1996 - mass. 22138; sent.143/1995 - mass. 21365; sent. 179/1985 - mass. 10989; sent.200/1976 - mass. 8507).Né è possibile pervenire a diversa soluzione in forza dell’interventolegislativo di cui all’art. 1, 81˚ comma, della legge 29 dicembre2022, n. 197, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023,«Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il qualesussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili ne´disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autoritàgiudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondoNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva siastata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».La tipicità della previsione normativa ora riportata, circoscritta aspecifiche ipotesi di rilevanza penale, esclude, infatti, una suaapplicazione estensiva (già esclusa dalla citata sentenza C.Cost. n.60/2024 che ritenne inevitabile una pronuncia di illegittimitàcostituzionale della norma impositiva denunciata, pur con riguardoad una fattispecie materiale del tutto sovrapponibile a quelladisciplinata dal legislatore del 2022), tanto più vista la sua naturainnovativa e non interpretativa, in una con la natura esonerativa edi stretta interpretazione della materia.Non ritiene il Collegio che sia percorribile la stradadell’interpretazione costituzionalmente orientata, tenuto conto delladiversità dei parametri fattuali, nonché della peculiarità soggettivadella fattispecie, atteso che nel caso in esame una parte è un entepubblico, come tale regolato da specifiche ed inderogabili disciplinein ragione degli interessi pubblici sottesi alla sua azione.Sollevando questione di legittimità costituzionale in materia di Icisull’abitazione principale, già Cass., Sez. U, n. 26774 del 2024 ha,del resto, ritenuto non applicabile de plano quanto poco primaaffermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) su analogaquestione in materia di Imu.Una interpretazione alternativa andrebbe poi ad incidere sulpresupposto d’imposta, il quale deve essere necessariamentetipizzato dalla legge. Ad oggi, infatti, in forza dell’indirizzointerpretativo sopra richiamato, esso è legato ad una situazione dipossesso riconducibile alla titolarità di un diritto reale.Una simile interpretazione determinerebbe, in altri termini, senzaben delinearne i confini, uno scollegamento tra la soggettivitàpassiva d’imposta e il numero chiuso dei diritti reali, legameNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026fondamentale per la verifica di uno degli elementi richiesti per lasussistenza del presupposto impositivo.Con ciò si rischierebbe, quindi, di introdurre una casisticaeterogenea, mutevole e non ben perimetrata di esclusione dallaimposta non prevista per legge (esclusione oggi calibrata sulcomportamento illegittimo della PA, ma ipotizzabile in molte altrefattispecie concrete di spossessamento), senza un sicuro vagliocostituzionale circa la nozione di possesso rilevante ai fini Ici (edImu).Si osserva, infine, che se un’interpretazione costituzionalmenteorientata è risultata preclusa con riguardo ad una situazione dimassima evidenza e gravità perché di rilevanza penale (Cass., Sez.5, n. 9956/2023, ordinanza da cui è scaturita la citata decisionedella Corte Costituzionale n. 60 del 2024), a maggior ragione èsostenibile tale preclusione, nella presente fattispecie, ovel’occupazione delle aree è avvenuta pur sempre nell’ambito dipotestà autoritativa di pubblico interesse, sebbene successivamenteaccertata in via giudiziale come illegittima nel suo effetto ablativo.5. Per quanto riguarda il profilo della manifesta infondatezza, il Collegioritiene che sussistano seri dubbi di incompatibilità della norma conle previsioni di cui agli artt. 3, 42 e 53 Cost..5.1 È ben noto che la Corte Costituzionale, nel delineare la portatadell’art. 53 Cost., ha individuato tre requisiti essenziali della capacitàcontributiva: l’effettività, la certezza e l’attualità (tra le tante: CorteCost., 12 luglio 1967, n. 109; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200;Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42; Corte Cost., 22 aprile 1980, n.54; Corte Cost., n. 252/1992; Corte Cost., 29 gennaio 1996, n. 73;Corte Cost., 26 luglio 2000, n. 362).In ordine al primo requisito, il nesso tra il fatto rivelatore di capacitàcontributiva e il tributo deve essere effettivo e non apparente oNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026fittizio. L’effettività esprime, infatti, la concreta idoneità delpresupposto rispetto all’obbligazione d’imposta, la quale dovràavere ad oggetto una manifestazione economica reale, che consentala misurazione di un reddito esistente e non meramente presunto.Alla stregua dell’impostazione della Consulta (Corte Cost., 12 luglio1967, n. 109; Corte Cost., 28 luglio 1976, n. 200), il concorso allespese pubbliche deve, quindi, salvaguardare il diritto delcontribuente ad essere chiamato a concorrere alle spese pubblichesolo in quanto in possesso di effettiva capacità contributiva eidoneità effettiva al pagamento delle imposte, non potendo esserequalificata come capacità contributiva un’idoneità economica chenon si basi su fatti reali, ma fittizi (Corte Cost., 26 marzo 1980, n.42).La capacità contributiva, inoltre, deve essere effettiva nel senso dicerta ed attuale, e non meramente presunta o ipotetica (CorteCost., 28 luglio 1976, n. 200, cit., 1254; Corte Cost., 26 marzo1980, n. 42.; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 252; Corte Cost., 29gennaio 1996, n. 73; Corte Cost., 26 luglio 2000, n. 362). In forzadel parametro dell’attualità, infine, il tributo deve essere correlatoad una capacità contributiva presente (in atto), non ad una capacitàcontributiva passata o futura (Corte Cost., 22 aprile 1980, n. 54),ovvero la capacità contributiva deve sussistere nel momento in cuisi verifica il prelievo.La capacità contributiva risulta, pertanto, inscindibilmenteconnessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria,a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e,correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributariodisuguale (Corte Cost., 6 luglio 1972, n. 120).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, affermato che percapacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., si deve intenderel'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dalpresupposto economico cui l'imposizione è collegata, presuppostoche consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondovalutazioni discrezionali riservate al legislatore, salvo, tuttavia, ilcontrollo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loroarbitrarietà o irrazionalità (C. Cost. n. 108 del 2023 e, nello stessosenso, n. 201 del 2014).5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che nella presente fattispecie, per le annualitàd’imposta in cui le aree sono state oggetto di occupazione diurgenza, affidate alla [OSCURATO:SOCIETA]. e irreversibilmente trasformate, ilprelievo tributario possa porsi in contrasto con i principicostituzionali sopra richiamati, potendo il comportamento illegittimodella P.A. ricalcare l’ipotesi di occupazione abusiva presa in esamenella pronuncia di incostituzionalità sopra richiamata.Il possesso, come delineato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504del 1992, quale elemento costitutivo del presupposto impositivo, peressere effettivo, deve essere tale che l’immobile rientrimaterialmente nella disponibilità individuale del possessore, così chequest’ultimo possa esercitare le prerogative discendenti dal dirittoricadente sull’immobile.Nel caso in esame l’attivazione della procedura di occupazioned’urgenza e lo spossessamento delle aree sono stati contrastati conazioni legali che hanno portato alla dichiarazione di illegittimitàdell’intera procedura, avvenuta sostanzialmente di fatto, in quanto iterreni non sono mai stati formalmente oggetto di decretazioned’occupazione d’urgenza (sentenza T.A.R. n. 275/2020 all. 7 fasc.ricorrente, citata).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026In tal senso le diverse azioni giudiziali proposte dallacontroricorrente costituiscono un inequivocabile indice rivelatoredell’impossibilità di utilizzo dei beni, i quali nel frattempo sono statitrasformati.Diversamente, un’interpretazione meramente formale dellasoggettività passiva, non temperata dal limite della capacitàcontributiva effettiva, condurrebbe ad addossare l’imposizione alproprietario che risulta integralmente spossessato e privo di ogniutilità economica del bene per factum principis qui riconducibile,peraltro, allo stesso Comune impositore.In caso di occupazione d’urgenza dichiarata illegittima l’obbligotributario dovrebbe ritenersi conseguente all’esito delle azioniamministrative e civilistiche previste dall’ordinamento.Nel caso di una condizione definibile come patologica del sistema,come quella ricorrente nel caso in esame, in cui la contribuente sitrovi nell’impossibilità, non solo, di servirsi e trarre beneficiodall’utilizzo diretto o indiretto dei propri terreni, ma anche direcuperare il possesso degli stessi per scelta degli organi pubblici (enon a causa di comportamento illegittimo o per inerzia della stessacontribuente) e, ancora, in presenza di un fatto oggettivo diaccertamento giudiziale di illegittimità dell’occupazione dei beni,parrebbe in contrasto con i principi costituzionali imporre ilpagamento dell’imposta anche per le annualità in cui permanel’occupazione abusiva. Non vi è dubbio che venga a difettare, nellaspecie, l’effettiva capacità, in assenza di strumenti giuridici atti atutelare la proprietà privata.5.3. Nel valutare la condizione, sopra descritta, di oggettivaimpossibilità della ricorrente proprietaria di dare concretaestrinsecazione al proprio diritto, e di oggettiva indisponibilità delbene scaturente dall’abusiva occupazione patita, è peraltro degno diNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026rilievo che i soggetti passivi individuati dalla normativa ICI sonoanche quelli che si avvantaggiano dei servizi pubblici (illuminazione,pubblica sicurezza ecc.) resi disponibili dai Comuni, circostanzaevidenziata dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo diosservare che «l’imposizione ICI non tende a colpire solo iproprietari ma, più in generale, i titolari delle situazioni previstedall’art. 3 (ndr. del d.lgs. n. 504/1992), in quanto idonee, nella lorovarietà, ad individuare di norma coloro che, avendo il godimento delbene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e dellea regime, destinato, in sostituzione di altri tributi contestualmentesoppressi» (cfr. Corte Cost. 2 aprile 1999, n. 1999, e 22 aprile 1997,n. 111).6. La disposizione in commento appare, inoltre, in conflitto anche conl’art. 3 Cost. che necessariamente implica un principio diragionevolezza delle leggi, in forza del quale è necessario che ledistinzioni operate dal legislatore tributario, anche per settorieconomici, non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate (C.Cost., 16 luglio 2014, n. 201), al fine di verificare la coerenza internadella struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, comepure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione.A parere del Collegio, risulterebbe, invero, irragionevole che alproprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile (eventualmente,a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai sensi dell’art. 8,comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una riduzione dellabase imponibile dell’ICI, mentre, per il proprietario di un terrenotrasformato irreversibilmente senza il suo consenso per effetto diuna procedura dichiarata illegittima, nell’attesa di recuperare insede giudiziale il possesso dei terreni e di provvedere alla riduzionein pristino, sia prevista una tassazione integrale.Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Sotto un diverso profilo, posto che la violazione del principio dieguaglianza in ambito tributario sussiste laddove situazioniomogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso enon quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni nonassimilabili (ex plurimis, C. Cost., sentenze n. 108 del 2023, n. 270del 2022 e n. 172 del 2021, n. 34 del 2025), anche in forza dellapronuncia della C. Cost. n. 60 del 2024, si avrebbe che, a fronte disituazioni omogenee in cui il contribuente titolare di un diritto reale,nonostante l’esercizio di azioni legali, è privato del possesso delbene per atto attribuibile a terzi, in un caso di occupazione abusivada parte di terzi privati e di cui sia precluso lo sgombero per causeindipendenti dalla volontà del contribuente, accertatagiudizialmente, viene ritenuto privo di capacità contributiva, mentrenell’altro caso di procedura di occupazione d’urgenza, effettuata daun ente pubblico senza decreto di esproprio, annullatagiudizialmente, continuerebbe ad essere ritenuto in grado diesprimere una capacità contributiva. Con l’aggravante, in taleultimo caso, dell’irreversibile trasformazione del bene.7. Dubbi di compatibilità costituzionale si pongono anche con l’art. 42,secondo comma, Cost. che garantisce e tutela la proprietà privata.L’occupazione, lo spossessamento e la trasformazione irreversibiledei terreni a fronte dei quali il proprietario contribuente non ricevetutela adeguata determinerebbero, per la pubblica amministrazione,non solo il vantaggio della illegittima disponibilità dei beni, ma anchequello derivante dalla riscossione del tributo, in dipendenza di unasituazione illecita dalla stessa posta in essere.La tassazione di beni occupati sine titulo nei termini sopra espostipone, peraltro, dubbi di tenuta anche con l’art. 1 del Protocollo 1della Convenzione EDU, posto a tutela della proprietà privata. Indiverse occasioni la Corte EDU, infatti, ha affermato che non èNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026consentito alla pubblica amministrazione trarre vantaggio da propricomportamenti illeciti e, più in generale, da una situazione diillegalità dalla stessa determinata o occasionata (CEDU, 13 ottobre2015, [OSCURATO:PERSONA] e Alba c. Italia; CEDU, 6 marzo 2007, Scordino c.Italia), ed il principio ha trovato ingresso anche in pronunce resedalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71; CorteCost., 8 ottobre 2010, n. 293).In tal senso più di recente la Corte EDU (Sez. 3, [OSCURATO:PERSONA]. Serbia, n. 53002/21, 18 novembre 2025), ha ribadito che anchein presenza di progetti di interesse pubblico, l’ingerenza nei beni daparte di società pubbliche deve avvenire nel rispetto delle procedurelegali e garantire una tutela effettiva contro condotte arbitrarie.Nella fattispecie la responsabilità è stata fatta risalire allo Stato,poiché la società che aveva proceduto allo spoglio era una societàstatale che aveva operato in attuazione di un progetto pubblico.Nel ritenere, comunque, sanzionabili l’illegittimità dellospossessamento e l’impossibilità di restituzione a causa delladestinazione pubblica dell’area, la pronuncia implica l’ammissibilitàdi un sindacato (di proporzione o adeguatezza) da parte della CEDUsulle ragioni di interesse pubblico addotte a giustificazione dalloStato.Sembra, pertanto, che possa ritenersi ammorbidito il rigidoorientamento della stessa CEDU che negava la cd. espropriazioneindiretta sul presupposto che fosse preclusa l’individuazione disistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto eda quello autoritativo del procedimento ablatorio, principio su cui sifondava la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5, n.19572/2017, Rv. 645294 – 01, cit.; Sez. 5, n. 29195/2017; Sez. 6- 5, n. 22962/20228, cit.).Numero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/20268. In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente infondata, inriferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53,primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionaledell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testovigente ratione temporis), nella parte in cui non esclude lasoggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto realedi godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguitada decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, laquale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione deglistessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamentein pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonchéper l’annullamento in sede amministrativa della procedura dioccupazione.Tale questione – che mantiene la sua attualità anche nel regime Imu,sul punto improntato agli stessi criteri normativi - appare, altresì,rilevante ai fini della decisione della presente controversia, in quantol'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale in parte quadell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 inciderebbesull’indirizzo interpretativo (favorevole all’ente impositore) ormairadicatosi su di essa. La decisione del ricorso richiede, invero,l’applicazione della citata disposizione normativa, da qui la rilevanzadel dubbio di illegittimità costituzionale in considerazione dellasussistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra ladefinizione del giudizio principale e la risoluzione della questione dilegittimità costituzionale (Corte Cost., 21 dicembre 2021, n. 250).9. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alladichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale segue la sospensione delNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026presente procedimento e l'immediata trasmissione degli atti allaCorte Costituzionale. P.Q.MLa Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimentoagli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma,Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo vigente rationetemporis), nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI delproprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), cheabbia subito un’occupazione d’urgenza di terreni non seguita dadecreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la qualeabbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi,nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamenteriduzione in pristino dello stato dei luoghi, per il risarcimento deldanno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa dellaprocedura di occupazione;dispone la sospensione del presente procedimento;dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sianotificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questaCorte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;dispone altresì che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanzasia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senatodella Repubblica;dispone che gli atti processuali, ivi compresi i documenti relativi allenotificazioni e comunicazioni disposte, vengano immediatamentetrasmessi alla Corte Costituzionale.Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 .Il PresidenteNumero registro generale 11432/2023Numero sezionale 812/2026Numero di raccolta generale 10340/2026Data pubblicazione 20/04/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris