CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
32 ORDINANZA sul ricorso 8591/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 ([OSCURATO:TELEFONO]-[OSCURATO:TELEFONO]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.pa. (già [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) -1202 - intimati - <248 avverso la sentenza n. 2597/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 31/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex artt. 615, 1° co. e 617, 1° co. c.p.c. avverso tre cartelle di pagamento emesse e notificate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione a richieste di pagamento dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Palermo; l'opponente ha eccepito che le cartelle era nulle/inefficaci per la mancata notifica dell'atto a ciascuna di esse presupposto; che le richieste -riferite genericamente una all'anno 2003 e le altre due all'anno 2006- non erano idonee a far comprendere in base a quale titolo, ove pure esistente, fossero state formulate; che l'impossibilità di individuare il titolo non consentiva di appurare se lo stesso fosse esistente o meno; che, in ogni caso, nulla era dovuto dall'opponente al Tribunale di Palermo; che, peraltro, il credito sarebbe stato prescritto, essendo decorso un termine superiore a cinque anni; costituitisi in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e il Ministero della Giustizia, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite; il Tribunale ha rilevato che la difesa erariale aveva prodotto gli estratti, dichiarati conformi agli originali, di due ordinanze e di una sentenza con cui questa Corte aveva rigettato altrettanti ricorsi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende; tanto premesso e considerato che i titoli all'origine dei crediti erano effettivamente sussistenti, ha osservato che la decisione sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo spettava al giudice dell'esecuzione penale, nelle forme previste dall'art. 666 c.p.c.; che le pronunce emesse dalla Corte di Cassazione costituiscono titolo per il recupero delle spese di giustizia e di eventuali sanzioni pecuniarie sin dalla loro pronuncia ed indipendentemente dalla loro notificazione e che pertanto l'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo aveva legittimamente proceduto all'iscrizione a ruolo anche sulla base di semplici estratti; che, in forza dell'articolo 49 del D.P.R. n. 602/1973, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, sulla base del quale può procedersi ad esecuzione senza previa notifica della sentenza da cui risulta il credito, che è invece un semplice presupposto per la formazione del detto ruolo; che la querela di falso proposta dallo Stara avverso gli estratti dei provvedimenti non investiva un aspetto rilevante, atteso che «ciò che rileva nel presente giudizio è solo la circostanza che, nella data indicata nell'estratto impugnato, sia stato effettivamente pronunciato [...] un dispositivo con tenore corrispondente a quello riportato nell'estratto stesso»; che erano infondate anche le contestazioni relative ai vizi formali da cui sarebbero affette le cartelle, che indicavano l'ente che ha emesso il ruolo, il numero del ruolo e la data in cui era stato reso esecutivo, la natura del credito e un numero corrispondente alla pronuncia dalla quale il credito ha avuto origine, elementi tutti che «consentono di identificare in maniera non equivocabile il titolo della pretesa ed anche il destinatario di essa, con una minima diligenza avrebbe potuto compiere tale operazione»; che la valutazione dell'eccezione di prescrizione spetta al giudice penale (nelle forme previste dall'art.666 c.p.p.) e che, comunque, la sanzione pecuniaria è soggetta a prescrizione decennale; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c.. Considerato che: il ricorso -straordinario- è ammissibile soltanto in relazione ai motivi riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi; il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli articoli 112, 132 e 277 c.p.c., per mancata pronuncia sulle difese svolte con l'opposizione e ulteriormente illustrate con le note autorizzate dell'8-9/4/13, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica; il motivo è inammissibile, in primo luogo, per assoluta inosservanza dell'art. 366, n. 6 c.p.c., in quanto non precisa, riproducendolo direttamente o indirettamente, con indicazione della parte corrispondente, il contenuto di detti atti, su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia; ciò è tanto vero che l'illustrazione si risolve in sole sei righe che, non solo rimandano al prosieguo di quella che viene chiamata illustrazione del ricorso "nel merito", ma addebitano al tribunale - peraltro assertoriamente - di avere prescisso «da una concreta considerazione delle difese dell'opponente e da un concreto "confronto" con le stesse», con ciò alludendo dunque ad un esame insufficiente che contraddice la logica della dedotta generica violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre, nelle brevi sei righe non si coglie alcuna spiegazione del generico riferimento all'art. 132 e all'art. 277 c.p.c.; si è pertanto in presenza di motivo che è inammissibile in quanto del tutto carente di illustrazione; il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione, in rapporto all'art. 617 c.p.c., degli artt. 25 e 49 del D.P.R. n. 602/73, dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 212 T.U. 115/2002, nonché «della pronuncia Cassaz. Pen. 45773/08; delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/73, art. 12, 25 in specie; degli artt. 479-480 c.p.c. e dell'art. 226 T.U. 115/2002; del principio relativo al divieto di duplicazione del titolo esecutivo; del principio affermato dalla pronuncia Cassaz. Pen. 45773/08 e ancora da Cassaz. Pen. 7529/11; dei principi affermati dalle pronunce della Cassazione Civile 8267/2010 e 22398/09; del principio di subordinazione delle norme regolamentari alle norme di legge; dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.»: il ricorrente censura il passaggio della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che nell'esecuzione esattoriale il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e non dall'atto da cui nasce l'obbligazione, che costituisce semplice presupposto per la legittima formazione del ruolo; assume che «il ruolo formato in base a sentenza passata in giudicato costituisce titolo derivato dal titolo giurisdizionale» e che nel caso specifico è mancata la notifica del titolo esecutivo, «con conseguente violazione [...] dell'art. 479 cpc e dell'art. 480 cpc», così determinandosi dei vizi che, «oltre ad inficiare la cartella si pongono, a monte, come vizi del ruolo»; rilevato che la riscossione esecutiva mediante ruoli «non può avere minori garanzie giurisdizionali della esecuzione "ordinaria" tramite [OSCURATO:PERSONA]», conclude che «la cartella impugnata è nulla/illegittima: -perché non è stato notificato all'opponente il titolo esecutivo posto a fondamento del ruolo di cui alla cartella [...]; -perché nella cartella neppure si dà notizia della avvenuta notifica; -perché in tal modo non è dato verificare il contenuto del titolo azionato e, quindi, la realtà della asserita condanna e, comunque, la regolarità formale del preteso titolo»; il motivo -inammissibile, per difetto di specificità, nella parte in cui cumula una pluralità di censure eterogenee di cui omette la puntuale illustrazione- è infondato in relazione alla dedotta violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c.; invero, va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui, «in tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo» (Cass. 2553/ 2019, ribadito poi da Cass. 19619/ 2019; cfr., in precedenza, Cass. 30921/ 1998); il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., degli artt. 1365, 1366 e 1367 c.c., nonché degli artt. 615, 3° co., 610 e 127 c.p.p.: il ricorrente assume che il tenore della querela di falso «ha un contenuto in parte diverso, e ignorato dal Tribunale, da quello ricavabile dalla pronuncia che qui occupa» e che «la pronuncia adottata è comunque radicalmente erronea e tecnicamente anomala»; aggiunge che la querela era «riferita non alla avvenuta lettura o meno del dispositivo, in udienza o nel segreto della Camera di Consiglio del Collegio, ma alla falsità in fatto dell'estratto di una pronuncia non pubblicata epperciò giuridicamente non considerabile come atto di riferimento, "l'originale" dell'estratto», atteso che «di una pronuncia non pubblicata non è dato formare un estratto conforme ad un originale giuridicamente, e/o materialmente, inesistente»; il motivo è inammissibile come motivo afferente all'opposizione agli atti, in quanto si risolve in una doglianza rilevante ai fini della contestazione sull'esistenza del titolo esecutivo, che, pertanto, inerendo all'opposizione all'esecuzione, avrebbe dovuto essere svolta con l'appello; se anche così non si ritenesse, il Collegio dovrebbe rilevare che il motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6 c.p.c. nella parte in cui contesta la conferenza e la correttezza delle considerazioni svolte dal Tribunale in relazione all'effettivo contenuto della querela, senza tuttavia procedere alla trascrizione per quanto di interesse di tale atto e nemmeno ad una sua indiretta riproduzione, con precisazione della parte corrispondente, onde consentire a questa Corte di avere contezza del suo reale tenore; è pur vero che viene richiamato l'atto n. 4 del fascicolo di primo grado (che, peraltro, anche se non lo si dice nell'illustrazione, è quello evocato a pag. 3 nell'esposizione del fatto, cioè le conclusioni precisate all'udienza del 29 marzo 2016), ma quanto si argomenta non essere stato considerato dal tribunale, come contenuto della querela, se si confronta con quanto colà riprodotto, riesce di impossibile raccordo e comunque viene esposto in modo che risulta anche impossibile comprendere i termini della querela stessa; il motivo è ulteriormente inammissibile ex art. 366, n. 4 c.p.c., per carenza di specificità, là dove omette l'indicazione del "come" e "perché" sarebbero state violate o falsamente applicate - nella lettura della querela - le norme richiamate nella rubrica; lo stesso sarebbe comunque infondato, essendo basato sull'assunto erroneo (cfr. Cass. Pen. n. 35559/2008) della impossibilità di formare un estratto autentico del dispositivo pronunciato dalla Corte di Cassazione penale (letto in udienza o deliberato in camera di consiglio) prima che la sentenza sia pubblicata e notificata; per di più disserta di lettura in udienza pubblica, quando il tribunale non ha affatto alluso ad una simile udienza ma ha affermato essere rilevante il fatto che il dispositivo «sia stato effettivamente pronunciato dal Presidente della Sezione della Suprema Corte» e che lo stesso avesse un «tenore corrispondente a quello riportato nell'estratto»; col quarto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 5 c.p.c., «il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti»: rileva che, allorquando la difesa erariale aveva prodotto i c.d. estratti conformi all'originale delle pronunce della Corte di Cassazione, l'opponente aveva contestato la legittimità della produzione richiamando il divieto di integrazione della motivazione della cartella e lamenta che il Tribunale non abbia esaminato e non si sia pronunciato «su detto fatto di causa»; il motivo è inammissibile, atteso che quello individuato dal ricorrente non costituisce un "fatto" il cui omesso esame possa essere denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5) c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass., S.U. n. 8053/2014), bensì un'argomentazione difensiva che, peraltro, risulta tutt'altro che decisiva nell'economia della decisione del Tribunale; comunque, se anche si trattasse di "un fatto", il motivo risulterebbe del tutto carente dell'allegazione della sua decisività ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c., sicché il motivo sarebbe comunque inammissibile per tale ragione, competendo al ricorrente di argomentare appunto detta decisività; va rilevato, inoltre, che il ricorrente indica il preteso fatto omesso come dedotto nella comparsa di replica che indica, ma omette di precisare se quanto dedotto nella memoria di replica venne mantenuto in sede di precisazione delle conclusioni, sicché non è dato comprendere come si possa parlare di "fatto omesso"; per di più, l'illustrazione del motivo palesemente non pare riferita alla sentenza impugnata, atteso che a pag. 16, in fine, riproduce fra virgolette, come se fosse parte della sua motivazione, un passo che non trova corrispondenza nella stessa sentenza ed inoltre, a pag. 17, allude ad una inconferenza di Cass. n. 11722 del 2010 adducendo che la sentenza vi avrebbe fatto riferimento, nel mentre essa non contiene questo riferimento; l'illustrazione appare, dunque, anche non correlata alla motivazione e, verosimilmente, propone argomenti concernenti un altro giudizio. col quinto motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione, in relazione all'art. 617 c.p.c., degli artt. 3 I. n. 241/90 e 7-17 della I. n. 212/2000, degli artt. 12 e 25 D.P.R. 602/73, degli artt. 3, 24, 111 e 97 Costituzione e dei «principi di cui agli artt. 1365- 66-67 cc»), il ricorrente censura la sentenza là dove ha affermato che le cartelle contengono elementi idonei ad individuare il titolo della pretesa, contestando -fra l'altro- nelle stesse sia indicato il numero corrispondente alla pronuncia dalla quale i crediti hanno avuto origine;il motivo è inammissibile per difetto di specificità (ex art. 366, n. 4 c.p.c.) poiché il ricorrente non illustra "come" e "perché" sarebbero state violate o falsamente applicate le norme richiamate in rubrica; il sesto motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. sia perché «l'opposizione meritava pieno accoglimento con conseguente onere di spese a carico degli opposti», sia perché le spese avrebbero potuto essere liquidate «una sola volta considerando il Ministero ed Equitalia alla stregua di una sola parte», sia -infine- perché le spese avrebbero potuto essere compensate, almeno nella misura del 50%, atteso che il Ministero aveva eccepito «infondatamente il difetto di giurisdizione del Tribunale civile in favore di quello penale»; il motivo è inammissibile, in quanto: sotto il primo profilo, integra un "non motivo" in quanto si limita a censurare la condanna alle spese sull'assunto che il giudizio avrebbe dovuto avere un esito opposto; sotto il secondo profilo, postula una non consentita pretermissione del fatto che le parti resistenti erano due e distinte fra loro; sotto l'ultimo profilo, censura il mancato utilizzo della facoltà di compensazione delle spese, che non è sindacabile in sede di legittimità (secondo il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005); in difetto di resistenza, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sus