CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile - si vedano pagg. 3-4 della sent. impugnata - ha indicato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione in luogo a quello di furto aggravato e conseguentemente, alla mancata pronuncia di non luogo a procedere a causa della mancanza di querela per il reato di furto, è anch'esso reiterativo di profili involgenti il fatto, a fronte dell'adeguata motivazione con cui la Corte d'appello ha indicato plurimi argomenti logici per disattendere la generica versione difensiva prospettata dal ricorrente - si veda pag. 4 -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]