CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore.-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1872/2019depositata il 22/07/2019 e l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli n.1652/2020, depositata in data 26.6.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diCoppola Giovanni C., dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],deducendo che, nei tre anni antecedenti al 2017, la società gli avevacommissionato una pluralità di interventi di riparazione su autovetture,per un importo complessivo di euro 9.050,00, al netto di acconti per euroNumero registro generale 25822/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19026/2026Data pubblicazione 10/06/2026980,00 già corrisposti, chiedendo il pagamento del saldo anche a titolo diingiustificato arricchimento.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha negato di avercommissionato gli interventi e la loro stessa esecuzione.Con sentenza n. 1872/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respintola domanda e ha posto a carico dell’appellante le spese di lite.2. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzialla Corte d’appello di Napoli, che, con ordinanza pronunciata ai sensi degliartt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.Il giudice distrettuale ha ritenuto che il gravame non avesse unaragionevole probabilità di accoglimento, osservando che [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente censurato il capo della sentenza di primo gradorelativo all’inidoneità dei buoni di consegna a dimostrare l’esecuzione delleprestazioni, con conseguente formazione del giudicato; ha ritenutoinfondato il motivo concernente la mancata ammissione delle prove orali,osservando che l’indicazione delle date di esecuzione degli interventi,effettuata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., eratardiva; ha ritenuto improponibile l’azione di arricchimento senza causa,poiché la domanda principale era stata rigettata per carenza di prova enon per carenza originaria del titolo.3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsosulla base di quattro motivi di censura, illustrati con memoria, avverso lasentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello ex art.348-ter c.p.c. è inammissibile.Il giudice d’appello si è limitato a formulare un giudizio prognostico di nonprobabile accoglimento del gravame senza eccedere dai limiti fissatidall’art. 348 bis e ss. c.p.c..Numero registro generale 25822/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19026/2026Data pubblicazione 10/06/2026In queste ipotesi, le parti possono impugnare in cassazione solo lasentenza di primo grado per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c..L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è ricorribile percassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., solo per vizi proprideterminati da violazioni della legge processuale (quali, per meroesempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis,comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c. oallorquando l’inammissibilità, benché formalmente adottata ai sensidell’art. 348 ter c.p.c., si basi su ragioni diverse da quelle previste dallanorma), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essasotteso, o riguardo alla pronuncia sulle spese.Attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza,necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesimasentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, il ricorso non èproponibile per questioni che attengono alla correttezza, nel merito, dellapronuncia di secondo grado.Le decisioni adottate in proposito sono prive di definitività, consentendo –come detto - il terzo comma dell’art. 348-ter c.p.c. di impugnare percassazione il provvedimento di primo grado (Cass. S.U. n. 1914/2016;Cass. 23151/2018).2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115,163, 2721 e 2724 c.c..Si lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda per una pretesagenericità delle allegazioni relative alla collocazione temporale delleprestazioni, confondendo il piano dell’allegazione del fatto costitutivo conquello della prova, e per aver ritenuto necessaria l’indicazione analiticadelle singole riparazioni già in sede introduttiva, mentre la specificazionetemporale era stata successivamente fornita quale completamento delleallegazioni originarie.Numero registro generale 25822/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19026/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 183,comma 6, 244 e 245 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato inammissibilile prove orali articolate dall’attore.Si assume che l’indicazione della data delle prestazioni, intervenuta con laseconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non costituiva unamodificazione della domanda, ma una mera specificazione del fatto storicogià dedotto nell’atto introduttivo; che le circostanze capitolate avevano ungrado di specificità tale che, se confermate, avrebbero condottoall’accoglimento della domanda; che era irrilevante stabilire se le autofossero di proprietà o solo detenute dalla committente, gravando l’obbligodi pagamento sulla parte che aveva commissionato i lavori.2.1. I due motivi sono fondati.Il ricorrente aveva sostenuto di aver effettuato interventi di manutenzionenei tre anni precedenti all’introduzione del giudizio (2017), quindi dal 2014al 2016. Aveva poi richiesto di ammettere una prova testimoniale cheelencava analiticamente le riparazioni effettuate per ciascun veicolo ancheper il periodo dal 2012 al 2015, richiesta che il giudice di primo grado haconsiderato una tardiva precisazione della domanda e perciòinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] rileva, però, che anzitutto il Tribunale non poteva esimersi dalvalutare il merito della domanda sulla base delle originarie allegazioni, nénon poteva respingere la domanda per l’inammissibilità delle successivemodificazioni. A ben vedere, poi, sussisteva solo uno scarto tra i dueperiodi durante i quali erano stati effettuati gli interventi - quello indicatoin citazione e quello individuato nelle memorie istruttorie - checoincidevano riguardo alle annualità 2014 e 2015, ricadenti nel triennioanteriore alla domanda.Il Tribunale non si è poi avveduto che con il secondo capitolo la prova erastata estesa alle attività effettuate nell’anno 2016, venendo quasiintegralmente a coincidere i periodi individuati nei diversi atti processuali.Numero registro generale 25822/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19026/2026Data pubblicazione 10/06/2026In ogni caso, la disposizione dell'art. 244 c.p.c., sulla necessità diun'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni, non va intesa inmodo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova,cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che sifrazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della naturadi detto comportamento o di detta attività (fermo restando chenell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioniprobatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione allaconcreta materia del contendere), in modo da permettere alla contropartedi contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento didifensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, unavolta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventualeindividuazione dei dettagli (Cass. 5842/2002; Cass. 11844/2006).L’indicazione, sinteticamente enunciata in citazione, circa il triennio dieffettuazione degli interventi non era risolutiva a fronte dell’elencazioneanalitica degli interventi asseritamente eseguiti.Non occorreva stabilire se le auto fossero di proprietà o solo detenute dalcommittente, essendo necessario provare, ai fini della sussistenzadell’obbligo contrattuale di pagamento, solo che fosse stata l’[OSCURATO:PERSONA] conferire l’incarico, senza necessità di accertare a chi appartenessero iveicoli.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 329,112, 342 e 346 c.p.c., censurando la pronuncia per avere la Corted’appello ravvisato un giudicato interno in ordine alla valutazione deibuoni di consegna e, segnatamente, alla loro inidoneità a provare il fattocostitutivo del credito. Per contro, l’atto di appello aveva investito l’interaricostruzione del rapporto dedotto in giudizio, censurando l’esito decisoriosul piano probatorio e istruttorio nel suo complesso.Numero registro generale 25822/2020Numero sezionale 1304/2026Numero di raccolta generale 19026/2026Data pubblicazione 10/06/2026Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2041 e2042 c.c., lamentando che il giudice, dopo avere rigettato la domandaprincipale per difetto di prova del titolo, era tenuto ad esaminare ladomanda subordinata di arricchimento senza causa.3.1. Il terzo motivo è inammissibile poiché attinge l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., avendo la Corte d’appello (non il Tribunale) ravvisato ungiudicato riguardo alla valenza probatoria dei buoni di consegna deiveicoli; il quarto motivo è, invece, assorbito, dovendo il giudice di rinvioacquisire le prove e esaminare nuovamente i fatti costitutivi delladomanda in base all’esito dell’istruttoria.4. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso avversol’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. oltre che del terzo motivo diimpugnazione; sono, invece, accolti i primi due motivi di ricorso mentre èdichiarato assorbito il quarto.La sentenza del Tribunale è cassata in relazione ai motivi accolti, conrinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,la quale tornerà ad esaminare il merito della vicenda dopo aver compiutola necessaria attività istruttoria.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.,accoglie i primi due motivi di ricorso avverso la sentenza del Tribunale,dichiara assorbito il quarto ed inammissibile il terzo motivo, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronunciasulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente