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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 14810/2026

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a sentenza in data 28/02/2025 della Corte di appello di L’Aquilavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avezzano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e RicciStefano, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza in data 28 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 6 marzo 2024, appellatadagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva l’entità della provvisionale adeuro diecimila, confermando nel resto e condannando gli imputati alla rifusionedelle spese di patrocinio del grado in favore della parte civile costituita.2.

Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],è stato proposto dal loro difensore di fiducia ricorso con il quale si prospettanoquattro motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si prospetta vizio di motivazione, anche sotto il profilodel travisamento, a norma dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., circa lasussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato di cui all’art. 388,comma 5, cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, nonché erronea applicazione dell’art. 603 cod.proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione ed erroneaapplicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.)in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e per la sostituzionedella pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria a norma degli artt. 53e ss. della legge n. 689 del 1981.2.4.

Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivazione ed erroneaapplicazione dell’art. 539, comma 2, cod. proc. pen., circa l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento della provvisionale.3.

Il procedimento, rinviato in data 14 gennaio 2026 e in data 11 marzo 2026per impedimento del difensore degli imputati, si è svolto con trattazione orale e leparti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.4.

In data 8 aprile 2026 è pervenuto verbale di remissione di querela da partedi [OSCURATO:PERSONA] e relativa accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2026 da parte di ufficiali di p.g. della Questura di Pescara.E’ sopraggiunta, altresì, formale rinuncia alla costituzione di parte civile daparte del [OSCURATO:PERSONA].Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità laremissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione eritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventualicause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purchéil ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 4, n. 44594 del 11/11/2021,Vitucci, Rv. 282301 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante,Rv. 281326 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01).Il principio di immediata applicabilità della causa estintiva determina, dunque,l’assorbimento di tutte le censure proposte dal ricorrente e ne preclude l’esame(cfr., in una fattispecie analoga, Sez. 6, n. 1606 del 11/11/2022, dep. 2023,Malattia, Rv. 284147 – 01).Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essereil reato estinto per remissione di querela.Gli imputati, come da accordo tra le parti, che richiama la previsionenormativa di cui all’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno condannati allarifusione delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza in data 28/02/2025 della Corte di appello di L’Aquilavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avezzano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e RicciStefano, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 28 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 6 marzo 2024, appellatadagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva l’entità della provvisionale adeuro diecimila, confermando nel resto e condannando gli imputati alla rifusionedelle spese di patrocinio del grado in favore della parte civile costituita.2. Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],è stato proposto dal loro difensore di fiducia ricorso con il quale si prospettanoquattro motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si prospetta vizio di motivazione, anche sotto il profilodel travisamento, a norma dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., circa lasussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato di cui all’art. 388,comma 5, cod. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, nonché erronea applicazione dell’art. 603 cod.proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione ed erroneaapplicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.)in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e per la sostituzionedella pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria a norma degli artt. 53e ss. della legge n. 689 del 1981.2.4. Con il quarto motivo si deduce mancanza di motivazione ed erroneaapplicazione dell’art. 539, comma 2, cod. proc. pen., circa l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento della provvisionale.3. Il procedimento, rinviato in data 14 gennaio 2026 e in data 11 marzo 2026per impedimento del difensore degli imputati, si è svolto con trattazione orale e leparti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.4. In data 8 aprile 2026 è pervenuto verbale di remissione di querela da partedi [OSCURATO:PERSONA] e relativa accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2026 da parte di ufficiali di p.g. della Questura di Pescara.E’ sopraggiunta, altresì, formale rinuncia alla costituzione di parte civile daparte del [OSCURATO:PERSONA].Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità laremissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione eritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventualicause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purchéil ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004,Chiasserini, Rv. 227681 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 4, n. 44594 del 11/11/2021,Vitucci, Rv. 282301 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante,Rv. 281326 – 01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01).Il principio di immediata applicabilità della causa estintiva determina, dunque,l’assorbimento di tutte le censure proposte dal ricorrente e ne preclude l’esame(cfr., in una fattispecie analoga, Sez. 6, n. 1606 del 11/11/2022, dep. 2023,Malattia, Rv. 284147 – 01).Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essereil reato estinto per remissione di querela.Gli imputati, come da accordo tra le parti, che richiama la previsionenormativa di cui all’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., vanno condannati allarifusione delle spese processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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