CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8677-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.P. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - controricorrente - avverso la sentenza n. 351/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Basilicata che ha confermato la pronuncia della CTP di Potenza, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica del prodromico avviso di accertamento presso l'indirizzo esposto in dichiarazione dei redditi; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente ha spiegato difese; che, per mero errore materiale nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. il relatore ha indicato la "manifesta infondatezza", comprendendosi peraltro dalle conclusioni del testo doversi intendere come manifesta fondatezza; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO che con il primo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame della sentenza di primo grado e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi la CTR pronunciata sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di primo grado, promosso avverso l'avviso di presa in carico quale atto non autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; Occorre ricordare che per integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il Ric. 2020 n. 08677 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- che non si verifica quando la decisione adottata si ponga in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 1855 del 2020; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 17956 del 2015; Cass. n. 21612 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011); che nella fattispecie in esame la CTR si è pronunciata nel merito, rigettando l'appello dell'Amministrazione finanziaria, già soccombente in primo grado, così dimostrando implicitamente di aver ritenuto infondata l'eccezione preliminare svolta; che, con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli arti. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 L. n. 890/92 per aver la CTR ritenuto invalida la notifica dell'atto impositivo presupposto ad un indirizzo diverso da quello effettivo della contribuente, non curandosi del fatto che esso coincideva con l'indirizzo fiscale da costei indicato nella dichiarazione dei redditi. In materia va premesso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 360 del 2003, ha dichiarato illegittimo l'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, con la precisazione che «un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa». Fatta questa premessa, è fermo orientamento di questa Corte quello secondo cui <d'art. 60, primo comma, lett. c) , del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la Ric. 2020 n. 08677 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» e l'art. 58, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato «hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte», mentre quelle non residenti «hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato». Anche se, in linea generale, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che il terzo comma dello stesso art. 60, alla cui stregua <de variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica», non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, né che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari. Tale conclusione, come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 (che recita: «negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto») e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco Ric. 2020 n. 08677 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- indirizzo di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715, nella quale ultima si legge che «ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto»). Le considerazioni esposte impongono dunque di tenere nettamente distinta l'ipotesi del cambio di residenza da quella di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi. Infatti, in quest'ultimo caso, questa Corte ha ripetutamente ribadito la validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto, nonostante tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche (Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680; Cass., sez. 6-5, 10/04/2018, n. 8747; Cass., sez. 5, 15/05/2019, n. 12905; Cass., sez. 6-5, 10/10/2019, n. 25450)» (cfr. Cass., V, n. 20017/2021; n. 13843/2021); che è dunque incorsa in error in iudicando la CTR ove ha concluso per l'invalidità della notificazione dell'atto prodromico effettuato presso l'indirizzo indicato dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 08677 sez. MT - ud. 13-04-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Basilicata, in diversa composi