CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43682/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Sesta sezione di questa S.C., con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CORTE di APPELLO di CAGLIARI in data 7/05/2019 di condanna per peculato, in relazione alla percezione di indennità quale consigliere regionale dalla Regione Sardegna, la annullava senza rinvio limitatamente alle condotte anteriori al 20/10/2007 perché i reati sono estinti per prescrizione, rinviava ad altra sezione della CORTE territoriale per la rideterminazione della pena quanto alle condotte residue e, rigettando per il resto il ricorso, dichiarava l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle medesime residue condotte. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. In principalità viene riassunto il contenuto della richiamata sentenza di questa S.C. in relazione ai motivi proposti con l'originario ricorso contro la sentenza della CORTE di CAGLIARI; la Sezione Sesta penale: - ha escluso l'immutazione del fatto in ordine all'avvenuto riconoscimento della commissione del reato in forma concorsuale invece che monosoggettiva (primo motivo); - ha disatteso la censura sulla indeterminatezza dell'addebito (secondo motivo) e sulla separazione del procedimento a carico della ricorrente rispetto ad altri coimputati (terzo e quarto motivo); - ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Collegio di appello, in virtù della quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato i fondi contestati per finalità estranee da quelle inerenti all'esercizio del mandato di consigliere regionale, pur in assenza di un obbligo di rendiconto e pur non essendoci alcuna formale verifica sulla spesa (quinto e sesto motivo); - ha escluso che vi fosse stata una reformatìo in pejus, poiché non era stata in concreto applicata una pena maggiore (settimo motivo) e ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante l'appropriazione della somma di 5.000 euro, risalente al 2017. 2.1. Ciò posto, la ricorrente deduce che la S.C. avrebbe con ciò trascurato quanto aveva costituito oggetto di censura sia nei motivi originariamente proposti, sia in quelli nuovi. In particolare, non avrebbe considerato che la ricorrente aveva gestito in proprio i fondi controversi in conseguenza dell'attività appropriativa-distrattiva dì altri, e precisamente del presidente e del tesoriere del gruppo consiliare di appartenenza, con ciò dovendosi escludere la disponibilità del denaro in capo a lei per ragioni del suo ufficio: non sussisteva di conseguenza il reato di peculato. La ricorrente riproponeva in tal senso alla lettera i motivi nuovi già depositati dinanzi all'altra Sezione di questa S.C. per riproporre la seguente tesi: il delitto di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale che opera la interversione del denaro legittimamente posseduto, mentre [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata essendo stata non il soggetto che ha disposto del denaro in questione, bensì colei che lo aveva ricevuto in-virtù di un altrui atto di disposizione. Secondo la ricorrente, aver trascurato questo dato obiettivo per evidente svista o dimenticanza ha costituito la premessa per pretermettere le censure proposte. Il tema sul quale il ricorso insiste è l'avere la CORTE territoriale, e in adesione la S.C., ricondotto la condotta dell'imputata alla violazione dell'art. 314 cod. pen., pur in presenza dell'avvenuta rielaborazione del fatto: tale tema, benché espressamente sollevato nel ricorso, non avrebbe avuto trattazione da parte del Giudice di legittimità. 3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che non può invocarsi né svista né equivoco nella qualificazione della condotta della ricorrente come peculato, atteso che detta scelta ha costituito oggetto di una valutazione ben esplicitata, sebbene succintamente, e totalmente in linea con l'impianto motivazionale, quantomeno implicito, della sentenza, ferma restando l'indubbia decisività della questione. 3.1. La difesa ricorrente ha anche depositato note d'udienza scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile . 1. Giova premettere che, secondo il condiviso orientamento di legittimità (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 57484 del 13/11/2018 Cc. (dep. 19/12/2018 ) Rv. 275408 - 01 ), riveste la qualità di condannato e, quindi, è legittimato a proporre il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità. (Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28717 del 2012 Rv. 252935 - 01 ). 2. Per costante e condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. ex pluribus Sez. 2 sentenza n. 53657 del 17/11/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 268982 imp. Macrì) l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, rispetto al quale è stato previsto il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in "un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso". La conseguenza è che se la causa dell'errore non consiste in via esclusiva in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. Sono poi estranei all'area applicativa dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una portata inesatta, pur se causate da ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Sono altresì estranei gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: così ssuu 16103/2002 Rv. 221280; SSUU 37505/2011 Rv. 250527; SSUU 18651/2015 Rv. 263686; Cass.6770/2008 Rv. 239037; Cass. 14296/2014 Rv. 259503; Cass. 37243/2014 Rv. 260817. 3. E' inoltre incontestato il principio secondo cui "l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso": ex plurimis SSUU 16103/2002 Rv. 221283; Cass. 16287/2015 Rv. 263113. 4. Nella specie la ragione di censura posta a base del ricorso straordinario, che integrerebbe il lamentato errore di fatto, non è neanche, in senso proprio, l'omesso esame di un motivo di ricorso, e nemmeno di una parte delle argomentazioni poste a base di esso: la Sesta sezione, riprendendo quanto illustrato dalla CORTE di APPELLO, ha anzitutto dato conto delle obiezioni difensive riguardanti la pretesa immutazione del fatto, che rappresenta la parte iniziale del presente ricorso, e ha chiarito al § 3 le ragioni per le quali non vi è stata alcuna radicale trasformazione fra accusa e sentenza, poiché il mutamento della descrizione della condotta in concorsuale, da monosoggettíva qual era, non ha cambiato il nucleo centrale del fatto, né ha precluso l'articolazione della difesa, né infine impedito la comprensione da parte dell'imputata della sostanza dell'accusa a lei rivolta. Affrontando in particolare ciò che avrebbe integrato l'errore di fatto, la Sesta sezione non ha eluso il tema che ad avviso della difesa non avrebbe avuto risposta, poiché ha spiegato i motivi della corrispondenza fra la figura del consigliere regionale e quella, più generale, dei pubblico ufficiale, pervenendo alla conclusione che risponde del reato di peculato il consigliere regionale che utilizzi fondi pubblici destinati al finanziamento dei gruppo consiliare di appartenenza, nonostante l'assenza di un obbligo di rendiconto ( cfr. pagg. 9 e 10); in tal modo espressamente considerando la tipologia di contributi rivenienti dal gruppo consiliare. La S.C. ha altresì-aggiunto che tale assenza non esimeva dall'obbligo di correlare le spese effettuate alla finalità pubblicistica sottesa alla erogazione dei contributi e, riprendendo la motivazione della CORTE territoriale, al § 7.1 ha elencato gli indici della avvenuta deviazione rispetto a tale finalità: allorché ha ricordato la periodica erogazione della somma di 1000 euro a mezzo bonifici, l'accredito diretto sul conto corrente privato dell'imputata, e la mancata indicazione da parte sua di documentazione atta a ricondurre le erogazioni alla finalità istituzionale. A pag. 11 della sentenza impugnata si dà atto che alla ricorrente fossero erogate mensilmente somme a titolo di contributo consiliare quale sorta di integrazione dell'indennità; con tale osservazione si riconducono quegli emolumenti tra quegli importi posti a disposizione dell'imputata per ragioni del suo ufficio, non potendosi immaginare altra logica derivazione, sicchè integrati risultano gli elementi costitutivi del peculato. Con ciò stesso il Collegio di appello ha ritenuto, neanche tanto implicitamente, non rilevante al fine di escludere la riscontrata responsabilità se i contributi in questione, prima di pervenire a [OSCURATO:PERSONA], erano transitati dal gruppo regionale, e quindi dal suo presidente e/o tesoriere. Posto quindi che non vi è stato alcun difetto di percezione del motivo di censura - e anzi esso ha conosciuto compiuta trattazione - la motivazione della pronuncia oggetto del presente ricorso straordinario si diffonde in modo dettagliato, condividendo e riproponendo l'iter argomentativo seguito dal Giudice di appello, sulle ragioni della piena affermazione della responsabilità dell'imputata. La pronuncia pertanto per un verso ha in modo articolato ribadito la logicità della motivazione della CORTE territoriale, per altro verso non ha fatto emergere alcun errore percettivo, decisivo ai fini della affermazione della responsabilità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali