CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso; chiede l'annullamento senza rinvio, in subordine annullamento con rinvio, della sentenza impugnata. /t9 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], assolvendo il primo dal reato di cui agli artt. 56, 317 cod. pen., con revoca delle statuizioni civili e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) ascritto a Ungaro (artt. 476, 479 n. 2, 81 cod. pen.) perché estinto per prescrizione, con condanna del predetto in favore della parte civile, fatto per il quale era stato assolto, all'esito del giudizio di primo grado, perché ritenuto non costituente reato. 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, denunciando tre vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Si richiamano i principi sanciti da questa Corte di legittimità in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria e circa la necessità, per il giudice di secondo grado, di una motivazione cd. rafforzata, indicando il diverso apprezzamento come unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio in punto di affermazione della responsabilità, non risultando sufficiente una mera diversa ricostruzione. Si deduce che, invece, nella specie la motivazione sarebbe sbrigativa, non dotata di forza di persuasione nel senso preteso dalla giurisprudenza di legittimità, basata su ragionamento tautologico che non dimostrerebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, escluso dal giudice di primo grado, diversamente valutando il fatto anche cedendo al travisamento della motivazione offerta dal primo giudice. Si indica, infine, che tali censure erano state inserite in memoria difensiva depositata in sede di discussione, di cui rende conto la sentenza impugnata a pag. 3. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione sulle deduzioni introdotte con memoria difensiva, depositata all'udienza di discussione. Si riportano, a pag. 10 e sgg. gli argomenti di cui alla citata memoria, rispetto ai quali si insiste per il vizio assoluto di motivazione, in quanto sarebbero stati del tutto pretermessi dal giudice di appello. 2.2.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norma penale. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, può decidere soltanto sui capi della sentenza inerenti gli interessi civili, decisione che, invece, è preclusa in caso di proscioglimento. Nel caso in esame, si sottolinea che, nonostante vi sia stata pronuncia assolutoria da parte del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, richiamando precedenti di legittimità in tal senso (Sez. 4, n. 33778 del 20 giugno 2017). 3.Le parti, all'esisto della discussione orale, hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto quanto alle statuizioni civili adottate che vanno annullate senza rinvio, mentre, agli effetti penali, risulta infondato e dunque, deve essere respinto. 1.11 primo motivo è infondato. Osserva, infatti, il Collegio come questa Corte abbia chiarito che è consentito al giudice del gravame la, anche integrale, riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado allorché, non essendo in discussione l'eventualmente diversa valutazione della attendibilità dei dichiaranti escussi (nel qual caso sarebbe onere del giudice del gravame procedere, ove il suo giudizio diverga rispetto a quello espresso al riguardo dal giudice di primo grado, alla rinnovazione della prova dichiarativa : cfr. le note decisione delle Sezioni unite di questa Corte, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Patalano), egli provveda ad argomentare la propria decisione adeguatamente segnalando, per un verso le linee portanti del proprio alternativo percorso motivazionale, mettendo, per altro verso in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del riformato provvedimento del giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, 2017, Rv. 270632). Il vincolo procedimentale posto alla possibilità per il giudice di appello di riformare la sentenza assolutoria di primo grado, vincolo consistente nella necessità che sia stato preventivamente soddisfatto l'onere della rinnovazione dibattimentale, ancorché parziale, concerne, dunque, il solo caso in cui al ribaltamento della prima decisione si giunga esclusivamente sulla base della diversa ed opposta valutazione circa l'attendibilità in ordine alle prove dichiarative assunte, non anche nell'ipotesi in cui si sia giunti al diverso approdo k/ decisionale sulla base della rivalutazione di un compendio probatorio, di carattere documentale. Ciò posto, si è affermato, circa i requisiti della motivazione della sentenza di condanna, resa a seguito di appello proposto dalla parte pubblica, a fronte di assoluzione pronunciata in primo grado, che è principio pacifico ribadito da questa Corte di legittimità, quello secondo cui, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari plausibilità, rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da rimuovere ogni ragionevole dubbio, intrinseco alla stessa situazione di contrasto tra il diverso contenuto delle pronunce di merito. Infatti, ove la sentenza di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, il giudice superiore ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). La sentenza di appello, dunque, deve confutare specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dai primo giudice a base dell'assoluzione, dimostrando l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che si sovrapponga integralmente a quella della decisione riformata (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 6, n. 39911 del 4/06/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). La motivazione cd. rafforzata che necessita in questo caso, deve essere tale da dimostrare l'incompletezza, la non correttezza e l'incoerenza delle relative argomentazioni, con rigorosa analisi critica, seguita da completa, convincente motivazione che, sovrapponendosi a quella assolutoria, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 3 n. 19322 del 20/1/2015, Ruggeri, Rv. 263513; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556). E', poi, immanente per il giudice di appello l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento, ma anche di confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, dovendo risultare, la diversa soluzione adottata, l'unica possibile. Ciò in quanto l'affermazione di responsabilità implica la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione può coprire anche casi — come quello di specie secondo la ricostruzione del giudice di primo grado — in cui vi è stata la mera non certezza, il ragionevole dubbio sulla colpevolezza (Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv 251782; Sez. 6, n. 20656 del 22.11.201, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252627). Ciò implica che la condanna può essere pronunciata, in caso di cd. overturning, solo se l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, in mancanza di elementi sopravvenuti rispetto al compendio probatorio già valutato in primo grado, con motivazione che dia conto, non tanto della propria valutazione del compendio probatorio, che appaia soltanto preferibile rispetto a quella illustrata nel provvedimento impugnato, quanto piuttosto che quella fornita, all'esito del giudizio di secondo grado, sia l'unica ricostruzione possibile. 1.1.Tanto premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la Corte di appello ha fondato il diverso epilogo decisorio, sollecitato dall'appello della parte pubblica, non su una differente valutazione ed interpretazione del dato conoscitivo, in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità della prova dichiarativa, ma in base all'esito di una differente valutazione delle prove documentali e dell'incidenza di tale valutazione sull'elemento soggettivo del reato, anche alla stregua di una decisiva prova logica. Peraltro, si tratta di ribaltamento destinato a produrre effetti ai soli fini civilistici, posto che non si è pronunciata condanna ma sentenza di improcedibilità dell'azione penale per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione, dunque venendo in rilievo la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civilistici. In ogni caso, rileva il Collegio che il diverso epilogo decisorio è stato motivato in conformità ai principi sin qui delineati. La Corte territoriale ha, infatti, valorizzato, sebbene ai soli fini di rilevare la responsabilità agli effetti civili dell'Ungaro, la prova documentale raccolta, del resto in totale sovrapponibilità con le conclusioni cui era giunto il primo giudice (a pagg. 18 e sgg. della sentenza di primo grado). Tuttavia, si è giunti a diversa conclusione valorizzando, correttamente, la natura del dolo (generico) del reato contestato, nonché la circostanza che, nel caso al vaglio, la falsa attestazione reputata rilevante, contenuta nella relazione del 17 giugno 2010, resa alla Commissione per il paesaggio, non era quella, di natura valutativa, resa dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale odierno ricorrente, nel ricondurre l'edificio alla categoria della casa baraccata, ma la descrizione del manufatto, diversa dal vero (indicandolo come sviluppato in "due piani fuori terra con sottotetto praticabile ma non abitabile") quanto al secondo piano, in realtà risultato un sottotetto (volume compreso tra una superficie in tavolato in legno e la sovrastante copertura del tetto), tuttavia prodromica ad ottenere il provvedimento amministrativo richiesto dal Senese (caratteristiche e qualificazione del fabbricato che finivano per escludere, in radice, la possibilità del Senese di conseguire il provvedimento di assenso ex art. 3 del piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali e che gli avrebbe permesso l'adeguamento). La Corte territoriale, inoltre, si è espressamente confrontata con la parte della motivazione della sentenza di primo grado, relativa alla rilevata carenza dell'elemento soggettivo del reato, confutandone, punto per punto le osservazioni, giungendo al diverso risultato decisorio, peraltro inconciliabile con py( le deduzioni difensive di cui alla memoria depositata e richiamata dalla difesa anche in questa sede (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), del cui deposito la Corte d'appello, a pag. 3 della motivazione, rende conto. Da ultimo, è appena il caso di osserva che se è indubitabile che il pubblico ufficiale sia assolutamente libero, nella propria attività valutativa, allorché non possieda alcun margine di scelta, quanto ai criteri cui improntare la propria delibazione, di modo che il documento che contiene il giudizio formulato all'esito della stessa non è destinato a provare la verità di alcun fatto, nel caso in cui, invece, la valutazione da compiersi deve essere effettuata sulla base di criteri predeterminati, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola alla verifica di conformità della situazione fattuale a parametri prefissati, con conseguente integrazione della falsità, laddove detta attestazione di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, Rv. 254305; Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini, Rv. 249858). E', infatti, pacificamente esclusa la configurabilità del falso ideologico nel caso in cui il pubblico ufficiale sia chiamato ad esprimere un giudizio svincolato da criteri di valutazione predeterminati, trattandosi di attività discrezionale, sicché il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto (Sez. 5, n. 38774 del 12/05/2017, Traetta, Rv. 271203). Si è, invece, rilevato in giurisprudenza che, ove l'atto da compiere faccia riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detta attestazione di conformità non si riveli rispondente ai parametri cui essa è implicitamente vincolata (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. cit., in materia di false comunicazioni sociali; Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264364; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep.2013, Platannone, Rv. 254305). 1.2.1 secondo motivo è inammissibile. Questa Corte ha affermato che l'omesso esame di memorie difensive, non determina nullità del provvedimento censurato, ma può incidere sulla completezza della motivazione del medesimo (tra le altre, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578). Si è, inoltre, affermato in conformi pronunce, che l'omesso esame di una memoria difensiva non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non ( sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, :- siano, comunque, smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata. Ciò anche in casi in cui, su tali specifici argomenti, il provvedimento censurato sia rimasto del tutto silente (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà F., Rv. 280670, in relazione a memoria depositata in sede di trattazione del riesame dinanzi al Tribunale; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 in tema di misura cautelare reale). D'altronde, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame, dettagliatamente, tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, pieghi, purché in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Orbene, si osserva che, rispetto alle deduzioni difensive valorizzate con il ricorso, a fronte di espresse censure proposte con gli argomenti espressi nella memoria, ex art. 121 cod. proc. pen. prodotta all'udienza di discussione dinanzi alla Corte territoriale, del cui deposito il giudice d'appello rende conto a pag. 3 della sentenza, la motivazione nel suo complesso risulta incompatibile. Tanto da manifestarsi come irrilevante l'eventuale silenzio in ordine ad alcuni punti degli argomenti devoluti con lo scritto difensivo. Né il ricorso è specifico indicando, rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale, quale degli argomenti devoluti in sede di discussione dell'appello con il deposito della memoria difensiva, siano decisivi, ai fini di una diversa, più favorevole pronuncia per il ricorrente. 2. Il terzo motivo merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il giudice di appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, a fronte di una pronuncia assolutoria nel primo grado di giudizio, su appello della sola parte pubblica, non può decidere sui capi della sentenza inerenti gli interessi civili, decisione che è gli preclusa per effetto del proscioglimento pronunciato nel primo grado di giudizio e, dunque, per l'assenza di una statuizione di condanna. Nel caso in esame, invece, nonostante vi sia stata pronuncia assolutoria da parte del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha ribaltato la pronuncia, con la declaratoria di prescrizione del reato, ma ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile non impugnante. 2.1.Va invece, rilevato che questa Corte ha affermato, reiteratamente, un principio cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata in sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 270992; Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235; Sez. 5, n. 4356 del 16/11/2012, dep. 2013, Vigliotti, Rv. 254389; Sez. 6, n. 21443 del 08/04/2003, Montesani, Rv. 226039). Diverso, invece, è il caso, definito nel procedimento di cui alla pronuncia di questa Corte a Sezioni unite, richiamato dalla Corte territoriale nella motivazione (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001) in cui il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero, aveva ribaltato il giudizio di assoluzione di primo grado, con la condanna dell'imputato agli effetti penale, con l'ovvia conclusione di dover decidere anche sulla domanda risarcitoria (immanente) della parte civile che non aveva impugnato la decisione assolutoria. 2.2. Da ultimo, è appena il caso di osservare che il pubblico ministero, pur in presenza di un reato estinto per prescrizione, era titolare dell'interesse ad impugnare, alla data dell'appello (del 10 ottobre 2016, momento in cui la prescrizione non era ancora maturata) e anche alla data della decisione del gravame, posto che il reato di cui al capo B, ascritto ad Ungaro è condotta strettamente connessa alla pronunciata condanna per il capo A, a carico anche del coimputato [OSCURATO:PERSONA], oggetto di impugnazione della difesa. Sicché nel caso al vaglio, può dirsi senz'altro, in conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. 2019 Rv. 274844) che era ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, pur essendo maturata, al momento della pronuncia della sentenza gravata, la prescrizione del reato, essendo emerso un interesse concreto del pubblico ministero anche alla dichiarazione della causa di estinzione del reato, rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile. 3. Non consegue alla pronuncia la condanna alla rifusione delle spese per l'imputato ricorrente, non risultando questi, integralmente soccombente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli