CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1989
Cassazione n. 00706/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ASHAR nato il 29/07/1989 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e di merito, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e manifestamente infondate e segnatamente: - il primo motivo mira (da un lato, ad una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla nozione di vizio di travisamento della prova (che presuppone un errore manifesto rilevabile con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità) e dall'altro a riproporre le questioni sulla ricostruzione dei fatti, che risultano affrontate dalla Corte territoriale senza vizi rilevabili in questa sede (cfr. pagg. 4 e 5); - anche il secondo motivo propone censure che mirano ad avvalorare la tesi difensiva (lieve entità del fatto), a fronte peraltro di motivazione che risulta manifestamente priva dei vizi segnalati (la Corte territoriale ha infatti esaminato tutti gli aspetti della vicenda, evidenziando come lo spaccio realizzato dall'imputato in ragione della provvista che questi aveva dimostrato di avere nella sua disponibilità, congiuntamente alle modalità di cessione, rivelava una condotta di non lieve entità); - il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio declina censure manifestamente infondate (stante il mutamento della struttura del reato continuato, Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653) e non consentite (stante il giudizio di congruità espresso dalla Corte di appello rispetto ad una quantità di pena non manifestamente arbitraria e sproporzionata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.