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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 01339/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36428-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 87/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 36428 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 36428/19 tra INPS(Parte ricorrente) e Spina (Parte controricorrente) L'ing. [OSCURATO:PERSONA] con ricorsi del 2015 e 2016 ha proposto opposizione contro due avvisi di addebito notificatigli dall'Inps per contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2007- 2008.

Il tribunale di Cagliari, sez. lavoro, con sent. 17/6/2017 ha accolto il ricorso, annullando gli avvisi di addebito, affermando che l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] riguarda in via residuale i soli lavoratori autonomi per cui non è previsto l'obbligo di iscrizione ad albi o per cui non sono previsti versamenti ad enti di previdenza per i liberi professionisti.

Con sentenza 22/5/19 la corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza, con modifica della motivazione, dichiarando prescritto il diritto dell'Inps ai contributi.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prescrizione decorre dal momento di scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il contribuente.

Con il primo motivo di ricorso si deduce —ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 2935 e 2941 c.c., art. 18 d.lgs 241/1997, art. 17 d.p.r. 435/2001 e del d.p.c.m. 4/6/2019 per avere la sentenza impugnata trascurato che vi era stato uno spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, per effetto del d.p.c.m. 4/6/2019, al 6/7/2019, non essendo di conseguenza prescritto il diritto di credito dell'ente, essendo pervenuto l'avviso di addebito in data 1/7/2014.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già precisato (Sez.

L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto da d.P.C.M. intervenuti in riferimento a ciascun anno.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce —ex art. 360 co. 1 n. 3c.p.c.- violazione degli articoli 2935 e 2944 c.c., art. 18 d.lgs 241/1997, art. 17 d.p.r. 435/2001 e art. 2941 n. 8 c.c. per avere la sentenza impugnata trascurato che nelle dichiarazioni dei redditi del professionista non risultava compilato il quadro RR, con conseguente impossibilità dell'ente di verificare se vi fosse contribuzione da versare.

Tale condotta integrerebbe ipotesi della sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c. per occultamento doloso del debito.

Il motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di lite. p.q.m.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36428-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 87/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36428 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 36428/19 tra INPS(Parte ricorrente) e Spina (Parte controricorrente) L'ing. [OSCURATO:PERSONA] con ricorsi del 2015 e 2016 ha proposto opposizione contro due avvisi di addebito notificatigli dall'Inps per contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2007- 2008. Il tribunale di Cagliari, sez. lavoro, con sent. 17/6/2017 ha accolto il ricorso, annullando gli avvisi di addebito, affermando che l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] riguarda in via residuale i soli lavoratori autonomi per cui non è previsto l'obbligo di iscrizione ad albi o per cui non sono previsti versamenti ad enti di previdenza per i liberi professionisti. Con sentenza 22/5/19 la corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza, con modifica della motivazione, dichiarando prescritto il diritto dell'Inps ai contributi. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prescrizione decorre dal momento di scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il contribuente. Con il primo motivo di ricorso si deduce —ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 2935 e 2941 c.c., art. 18 d.lgs 241/1997, art. 17 d.p.r. 435/2001 e del d.p.c.m. 4/6/2019 per avere la sentenza impugnata trascurato che vi era stato uno spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, per effetto del d.p.c.m. 4/6/2019, al 6/7/2019, non essendo di conseguenza prescritto il diritto di credito dell'ente, essendo pervenuto l'avviso di addebito in data 1/7/2014. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021, Rv. 661100 - 01) che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto da d.P.C.M. intervenuti in riferimento a ciascun anno. Con il secondo motivo di ricorso si deduce —ex art. 360 co. 1 n. 3c.p.c.- violazione degli articoli 2935 e 2944 c.c., art. 18 d.lgs 241/1997, art. 17 d.p.r. 435/2001 e art. 2941 n. 8 c.c. per avere la sentenza impugnata trascurato che nelle dichiarazioni dei redditi del professionista non risultava compilato il quadro RR, con conseguente impossibilità dell'ente di verificare se vi fosse contribuzione da versare. Tale condotta integrerebbe ipotesi della sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c. per occultamento doloso del debito. Il motivo resta assorbito. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di lite. p.q.m. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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