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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 17822/2026

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etto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’imputatoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stataconfermata la sentenza del Tribunale di Frosinone del 14 febbraio 2025 che ha condannatoil ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, oltre allestatuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]2.

Il ricorrente deduce: insufficienza di prove; insussistenza del fatto e prescrizione delreato.3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostodall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 cod. proc. pen.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’imputatoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stataconfermata la sentenza del Tribunale di Frosinone del 14 febbraio 2025 che ha condannatoil ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, oltre allestatuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]2. Il ricorrente deduce: insufficienza di prove; insussistenza del fatto e prescrizione delreato.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostodall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 cod. proc. pen.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris