CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15931/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di tentato furto pluriaggravato ex art. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; considerato che è pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così •ciso il 08/03/2023 Il co siglie estensore Il presidente Gi sep [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] _ER1A 14 APR 2023 I