CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1460/2023 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: con un primo motivo erronea applicazione dell'articolo 73, co. 5 DPR 309/90 per carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'ipotesi delittuosa ascrittogli in ordine alla mancata valutazione dello stato di cronico as- suntore di stupefacente; con un secondo motivo contraddittorietà e manifesta il- logicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha qualificato ia sostanza stupefacente sequestrata come drogante ritenendo non rilevante la quantità di principio attivo; con ul terzo motivo inosservanza ed erronea interpre- tazione dell'articolo 133 cod. proc. pen. per omessa indicazione dei criteri di de- terminazione della pena relativamente al riconoscimento della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legiti_i- mita perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagii at - disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione irn- pugnata e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di iegittimità e avulse da una pedinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dei giudici di merito. Quanto al terzo, inoltre, afferisce al trattamento punitivo benché sul punto la riuscendo allora va bene impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Zorte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno già con- futato la tesi secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe un mero assuntore di stu- pefacente, evidenziando la pluralità di sostanze stupefacenti detenute, ie modalità della detenzione, le ingenti somme di denaro rinvenute, tutti elementi corn .::,,a1Mi con una detenzione finalizzata alla cessione a terzi. Hanno anche evidenziato come, trattandosi di ipotesi di cui all'art. 73 co. 5, sia pacificamente sufficiente ad attestare la capacità drogante dello stupefacente il solo narcotest, senza on necessario accertare la quantità di principio attivo, conformemente al dictufe deila richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. N. 1460/2023 R.G. La sentenza impugnata, infine, è anche pienamente rispondente ai canoni di una logica e congrua motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio laddove i giudici del gravame del merito hanno dato atto, ai fini della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che negli atti processuali non si rinvengono elementi utili a tal fine, e hanno dato conto di avere operato una concreta valuta- zione ai fini del riconoscimento della recidiva specifica contestata, non senza sot- tolineare come l'appello sul punto fosse assolutamente generico. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribaditu .:ne. l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza i motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con ii ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnissi- biiità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delie spese del procedimento consegue quella al pagamento daa san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dee am- mende. Così deciso in Roma il 1