CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 02765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza dei 10/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale capitolino che aveva condannato ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione in ordine ai delitto previsto dall'art. 495 cod. pen; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Non manifestamente illogica è la motivazione dela Corte di appeilo che certamente fa riferimento ai precedenti penali, oggetto della censura da parte del ricorrente, ma comunque rileva la non tenuità nella condotta in ragione della circostanza che la condotta era stata posta in essere con la funzione di non far scoprire i precedenti di polizia e i precedenti penali del dichiarante. Il motivo è aspecifico perché censura !a sentenza senza attaccare in modo puntuale !a motivazione in ordine alla non tenuità del fatto, cosicché sussiste una seconda ratio decidencii in sé autosufficiente ma non censurata dal ricorrente. È infatti inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante queiia modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 dei 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata) e che comunque la pena di mesi otto di reclusione, all'esito della diminuzione per il rito abbreviato, risulta pari alla pena minima, cosicché l'argomentazione a sostegno è corretta e non manifestamente illogica. Per altro non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 dei 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione dei corretto esercizio dei proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos, deciso l 5 novembre 2025 Il consiIiere estensore [OSCURATO:PERSONA]