CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 175-31634/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi (art. 581-591, 606, comma 3, cod. proc. pen.), anche di quelli aggiunti trasmessi a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2023. 1.1 A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di conformità verticale delle pronunce di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della penale responsabilità siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali, operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. I motivi svolti nel merito della penale responsabilità sono dunque inammissibili, perché si traducono in una non consentita sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio acquisito, per pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti estorsivi consumati ovvero a scrutinare la congrua motivazione in fatto spesa nel giudizio di merito in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione consumata in ambito endofamiliare, avendo la Corte valorizzato le espressioni di violenza fisica indirizzate alla congiunta (madre) e finalizzate a costringere la stessa alla reiterata consegna non voluta delle somme di denaro E peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482). Sulla medesima falsariga si adagiano i motivi nuovi di ricorso (trasmessi a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2023), con i quali I 175-31634/2023 difesa deduce il difetto dell'elemento costitutivo del reato (danno ingiusto altrui), non rilevato né dal giudice di primo grado, tantomeno da quello di appello. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi anche il deficit di gravame specifico di merito, il che rende inammissibile il motivo nuovo, secondo quanto dispone il comma 3 dell'art. 606, cod. proc. pen.. 2. Del pari deve ritenersi quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, caratterizzato da ampia discrezionalità, senza che siano ravvisabili evidenti illogicità della motivazione, dosimetria della pena base e dei contenuti aumenti per continuazione interna, essendo plurimi gli episodi descritti in imputazione. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennai