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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 2026

Cassazione n. 33387/2026

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e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiducianel procedimento a carico di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 2/12/2025 del Tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;letta la memoria datata 1/9/2026 presentata dal difensore dell’imputatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] con la quale si è chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità delricorso per manifesta infondatezza dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. in data 2 dicembre 2025,il Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere per insussistenza dei fattinei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai seguenti contestati reati (in sintesi):- per [OSCURATO:PERSONA]: delitto di cui all’art. 481 cod. pen. per avere certificato il “vistodi conformità” e formalizzato i crediti di imposta a favore della società EcotransS.r.l. pur non avendo preventivamente acquisito l’attestazione di congruità dellespese sostenute dal direttore dei lavori (capo 1 della rubrica delle imputazioni);- per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 640, comma 2,cod. pen. per avere, il primo, quale professionista abilitato da parte dell’Agenziadelle Entrate certificato un inesistente credito di imposta a favore del [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA] (capo 2)- per [OSCURATO:PERSONA]: delitto di cui agli artt. 81cpv. 640, comma 2, cod. pen. peravere, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., emesso fatturaper i lavori di riqualificazione della facciata del [OSCURATO:PERSONA] al fine diprocedere al bonus previsto dalla legge e ricevuto detto bonifico senza avere maiiniziato i predetti lavori ma limitandosi a depositare solo alcuni ponteggi nellevicinanze del condominio (capo 3), nonché delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640cod. pen. per avere, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,emesso fattura per i lavori di riqualificazione della facciata del CondominioCasaconte senza avere mai iniziato tali lavori (capo 4).2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che il Giudice dell’udienza predibattimentalenon si sarebbe limitato a fare una prognosi di futura non punibilità ma sarebbeentrato nel merito della vicenda ritenendo che i fatti non costituiscono reato.Non sarebbe comunque dato comprendere, dato che la sentenza riporta lecorrettamente le emergenze processuali, come il Giudice sarebbe giunto ad unasimile decisione e, in particolare, ad escludere la sussistenza del dolo dei reati incontestazione.A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di provvederesulle statuizioni civili, in tal modo compromettendo il diritto di difesa dellacostituita parte civile, statuizioni che sarebbero comunque state necessarie nelmomento in cui il Giudice ha deciso il merito della vicenda.Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio ad altro giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Occorre in via preliminare ed assorbente rilevare che l’art. 554-quatercod. proc. pen., che disciplina le modalità di impugnazione della sentenza di nonluogo a procedere emessa all’esito di udienza di comparizione predibattimentale,al comma 1 non include la parte civile tra i soggetti legittimati a “proporreappello” avverso la sentenza di non luogo a procedere ed al comma 2 indica chela “persona offesa” «può proporre appello nei soli casi previsti dall’art. 552,comma 3», cioè soltanto nel caso di omessa notifica nei termini di legge deldecreto di citazione, situazione che nel caso di specie non ricorre.

Infine, lamedesima norma nel prevedere al comma 4 il ricorso per cassazione avverso lasentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello indica tra isoggetti a ciò legittimati solo l’imputato ed il procuratore generale e limita imotivi di ricorso solo ai casi indicati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 606 cod.proc. pen.Dal testo normativo si evince pertanto chiaramente l’assenza dilegittimazione della parte civile a proporre l’impugnazione.Né si potrebbe sostenere che non potendo la parte civile proporre appello,la stessa sarebbe legittimata a proporre direttamente ricorso per cassazione ciòperché non solo la proposizione diretta di tale ricorso si colloca completamente aldi fuori del meccanismo processuale delineato dal legislatore ma anche perché ilconsentire tale impugnazione si porrebbe in contrasto con il disposto del comma3 dell’art. 568 cod. proc. pen. che prevede che il diritto di impugnazione spettasoltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, non ricorrendo nelcaso in esame la situazione residua di cui all’ultima parte del comma citato.A ciò si aggiunge in capo all’odierno ricorrente la non comprovatasussistenza di un interesse a presentare impugnazione richiesto dal comma 4dell’art. 568 cod. proc. pen., ciò in quanto la sentenza qui impugnata risulta deltutto priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile eventualmentepromuovendo atteso che l’art. 652 cod. proc. pen. conferisce tale efficacia soloalle sentenze “pronunciate in seguito a dibattimento”, situazione alla quale non ècerto assimilabile la sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. che si colloca in unafase espressamente definita “predibattimentale” dal legislatore.Ad ulteriore corollario di quanto sopra esposto si aggiunge l’ulteriorerilievo che la disciplina di cui all’art. 554-quater cod. proc. pen., introdotta dald.lgs. n. 150 del 2022 trova il suo sostanziale corrispondente in quella giàprevista per l’udienza preliminare dell’art. 428 cod. proc. pen. e che questa Corteha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche alcaso qui in esame, che «È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso percassazione proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, avverso lasentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare,23 giugno 2017, n. 103, alla predetta è consentita esclusivamente laproposizione dell'appello, nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7,cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, [OSCURATO:PERSONA] c/RoversiDaniela, Rv. 289659-01; Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Rv. 273263-01; Sez.6, n. 2723 del 08/01/2018, Rv. 271976-01).2.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiducianel procedimento a carico di:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficio3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di ufficioavverso la sentenza in data 2/12/2025 del Tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;letta la memoria datata 1/9/2026 presentata dal difensore dell’imputatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] con la quale si è chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità delricorso per manifesta infondatezza dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. in data 2 dicembre 2025,il Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere per insussistenza dei fattinei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai seguenti contestati reati (in sintesi):- per [OSCURATO:PERSONA]: delitto di cui all’art. 481 cod. pen. per avere certificato il “vistodi conformità” e formalizzato i crediti di imposta a favore della società EcotransS.r.l. pur non avendo preventivamente acquisito l’attestazione di congruità dellespese sostenute dal direttore dei lavori (capo 1 della rubrica delle imputazioni);- per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 640, comma 2,cod. pen. per avere, il primo, quale professionista abilitato da parte dell’Agenziadelle Entrate certificato un inesistente credito di imposta a favore del [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA] (capo 2)- per [OSCURATO:PERSONA]: delitto di cui agli artt. 81cpv. 640, comma 2, cod. pen. peravere, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., emesso fatturaper i lavori di riqualificazione della facciata del [OSCURATO:PERSONA] al fine diprocedere al bonus previsto dalla legge e ricevuto detto bonifico senza avere maiiniziato i predetti lavori ma limitandosi a depositare solo alcuni ponteggi nellevicinanze del condominio (capo 3), nonché delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640cod. pen. per avere, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].,emesso fattura per i lavori di riqualificazione della facciata del CondominioCasaconte senza avere mai iniziato tali lavori (capo 4).2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che il Giudice dell’udienza predibattimentalenon si sarebbe limitato a fare una prognosi di futura non punibilità ma sarebbeentrato nel merito della vicenda ritenendo che i fatti non costituiscono reato.Non sarebbe comunque dato comprendere, dato che la sentenza riporta lecorrettamente le emergenze processuali, come il Giudice sarebbe giunto ad unasimile decisione e, in particolare, ad escludere la sussistenza del dolo dei reati incontestazione.A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata ha omesso di provvederesulle statuizioni civili, in tal modo compromettendo il diritto di difesa dellacostituita parte civile, statuizioni che sarebbero comunque state necessarie nelmomento in cui il Giudice ha deciso il merito della vicenda.Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento della sentenza impugnatacon rinvio ad altro giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Occorre in via preliminare ed assorbente rilevare che l’art. 554-quatercod. proc. pen., che disciplina le modalità di impugnazione della sentenza di nonluogo a procedere emessa all’esito di udienza di comparizione predibattimentale,al comma 1 non include la parte civile tra i soggetti legittimati a “proporreappello” avverso la sentenza di non luogo a procedere ed al comma 2 indica chela “persona offesa” «può proporre appello nei soli casi previsti dall’art. 552,comma 3», cioè soltanto nel caso di omessa notifica nei termini di legge deldecreto di citazione, situazione che nel caso di specie non ricorre. Infine, lamedesima norma nel prevedere al comma 4 il ricorso per cassazione avverso lasentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello indica tra isoggetti a ciò legittimati solo l’imputato ed il procuratore generale e limita imotivi di ricorso solo ai casi indicati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 606 cod.proc. pen.Dal testo normativo si evince pertanto chiaramente l’assenza dilegittimazione della parte civile a proporre l’impugnazione.Né si potrebbe sostenere che non potendo la parte civile proporre appello,la stessa sarebbe legittimata a proporre direttamente ricorso per cassazione ciòperché non solo la proposizione diretta di tale ricorso si colloca completamente aldi fuori del meccanismo processuale delineato dal legislatore ma anche perché ilconsentire tale impugnazione si porrebbe in contrasto con il disposto del comma3 dell’art. 568 cod. proc. pen. che prevede che il diritto di impugnazione spettasoltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, non ricorrendo nelcaso in esame la situazione residua di cui all’ultima parte del comma citato.A ciò si aggiunge in capo all’odierno ricorrente la non comprovatasussistenza di un interesse a presentare impugnazione richiesto dal comma 4dell’art. 568 cod. proc. pen., ciò in quanto la sentenza qui impugnata risulta deltutto priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile eventualmentepromuovendo atteso che l’art. 652 cod. proc. pen. conferisce tale efficacia soloalle sentenze “pronunciate in seguito a dibattimento”, situazione alla quale non ècerto assimilabile la sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen. che si colloca in unafase espressamente definita “predibattimentale” dal legislatore.Ad ulteriore corollario di quanto sopra esposto si aggiunge l’ulteriorerilievo che la disciplina di cui all’art. 554-quater cod. proc. pen., introdotta dald.lgs. n. 150 del 2022 trova il suo sostanziale corrispondente in quella giàprevista per l’udienza preliminare dell’art. 428 cod. proc. pen. e che questa Corteha già avuto modo di chiarire, con un principio certamente estensibile anche alcaso qui in esame, che «È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso percassazione proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, avverso lasentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare,23 giugno 2017, n. 103, alla predetta è consentita esclusivamente laproposizione dell'appello, nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7,cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 11064 del 11/03/2026, [OSCURATO:PERSONA] c/RoversiDaniela, Rv. 289659-01; Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Rv. 273263-01; Sez.6, n. 2723 del 08/01/2018, Rv. 271976-01).2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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