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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16496/2026

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to e difeso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia–Sezione Staccata di Catania n. 3507/2024 depositata il07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della319/31/11, depositata il 20.10.2011 dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, Sez.

Staccata di Catania.Premetteva che, a seguito di processo verbale di constatazione,elevato il 20.06.2000 da militari della G.d.F., il 16.12.2005 notificava allaSiciliana [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n.

RJ83000938, con ilquale ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rettificava quantoNumero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarato dalla contribuente relativamente all'anno 1997 ai fini ILOR edelle imposte dirette.Nel ricorso proposto dalla società dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la contribuente, tra le censure mosse avverso l'attoimpositivo, ne eccepiva anche la nullità per decadenza dellaAmministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600cit.

In particolare, essendo intervenuto l'accertamento nel termine diproroga biennale previsto dall'art. 10 della Legge n. 289 del 2002, lacontribuente sosteneva l'inapplicabilità della suddetta proroga al caso dispecie.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà.L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale, che confermava le statuizioni del giudice di primo grado.2.

L'Agenzia delle entrate, con il ricorso per cassazione, si doleva, tral’altro, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., della violazionedell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, per non aver la CTRcorrettamente interpretato la disciplina sul condono, escludendo lafattispecie dalla proroga biennale dei termini d'accertamento.2.1.

Si costituiva la società, che contestava le avverse difese.3.

Con ordinanza n. 25497/2018 questa Corte accoglieva il ricorsodell’Agenzia delle entrate, cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione,affinché decidesse sugli altri motivi di appello non ancora esaminati,nonché sulle spese del presente giudizio.4.

Riassunto il giudizio ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), laCorte di Giustizia di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l’appello erariale.Numero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/20265.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delleentrate, con quattro motivi.La società contribuente è rimasta intimata.6.

In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegatoproposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.5.

La ricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso edepositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve rilevarsi come, diversamente da quantorilevato con la proposta di definizione accelerata, il ricorsodell’Amministrazione finanziaria debba ritenersi tempestivo, applicandosialla presente controversia il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.с. nellalettura antecedente rispetto alle modifiche introdotte dalla legge n.69/2009, termine applicabile ai giudizi instaurati in primo grado prima del4 luglio 2009, e dunque al presente giudizio, introdotto con ricorsodepositato il 9/03/2006.Quindi, la notifica del ricorso in data 29/04/2025 è tempestiva, perchéeffettuata entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata,avvenuta in data 7/05/2024.2.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.с., la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 56 e dell’art. 63 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in combinato disposto con l’art. 61 del d.lgs. n.546/1992.2.1.

Lamenta la ricorrente che la Corte di II Grado abbia esaminatomotivi d’impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il meritodella pretesa tributaria, da ritenersi rinunciati in quanto non riproposti conl’appello, ove la società – così si afferma – si sarebbe resa contumace, maNumero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/2026solamente con il ricorso in riassunzione a seguito di rinvio dallacassazione.3.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.с., la nullità della sentenza o del procedimento aisensi dell’art. 360, per violazione dell’art. 115 c.p.с., in combinatodisposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Osserva l’Agenziadelle entrate che il giudice del rinvio avrebbe falsamente applicato ilprincipio di non contestazione a una fattispecie in esso non sussumibile,violando così l’art. 115 c.p.с.; la Corte regionale avrebbe confuso per noncontestazione la circostanza che nel proprio appello l’Agenzia non si fossediffusa a contestare nel merito l’impugnazione di controparte,comportamento processuale da ritenersi, al contrario, corretto.4.

Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che seguono.4.1.

Giova a tale riguardo rammentare che nel processo tributariol'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992(oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui lequestioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primogrado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,va riferito a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione chesia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione,e tale preclusione si applica anche quando il contribuente non si ècostituito in giudizio, restando contumace (arg. ex Cass. Sez. 5,03/05/2025, n. 11594, Rv. 675027 – 01; conf.

Cass. Sez. 5, 24/09/2014,n. 20062, Rv. 632654 - 01 e, nel medesimo senso Cass. Sez. 5,09/12/2025, n. 32051, Rv. 677141 - 01).4.2.

Il principio non si applica negli stessi termini all’Amministrazionefinanziaria, e si è a tale riguardo costantemente affermato che, in tema diprocesso tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/20261992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza diprimo grado e non specificamente riproposte in appello si intendonorinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di dettoprocesso, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - unprocesso d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (da ultimo v.

Cass. Sez. 5, 29/03/2025, n. 8269, Rv. 674334 - 01).5.

La CGT di II Grado non si è conformata ai principi richiamatiladdove nella sentenza qui impugnata ha affermato che, «in buonasostanza, che - a seguito della decisione della Cassazione - vannoesaminati, per la prima volta, i motivi "sostanziali" di censura dell'avvisodi accertamento in contestazione, avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con ilricorso di primo grado (e "assorbiti" in quella sede), espressamenteriproposti con l'atto di riassunzione del presente giudizio», e, ancora, che«le circostanze e la documentazione dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] considerarsi acquisite alla causa senza contestazioni».6.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 60e 75 del DPR n. 917/1986.6.1.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 56,comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2697e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.7.

Il terzo e quarto motivo di ricorso risultano assorbiti in conseguenzadell’accoglimento delle precedenti doglianze.Numero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/20268.

In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso edassorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.In particolare, i giudici del rinvio dovranno verificare se e qualiquestioni fossero state riproposte dalla contribuente, ex art. 56 del d.lgs.n. 546 del 1992, nel giudizio di appello, limitandosi ad esaminaresolamente dette questioni, da non intendersi rinunciate.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – SezioneStaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia–Sezione Staccata di Catania n. 3507/2024 depositata il07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della319/31/11, depositata il 20.10.2011 dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania.Premetteva che, a seguito di processo verbale di constatazione,elevato il 20.06.2000 da militari della G.d.F., il 16.12.2005 notificava allaSiciliana [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n. RJ83000938, con ilquale ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rettificava quantoNumero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiarato dalla contribuente relativamente all'anno 1997 ai fini ILOR edelle imposte dirette.Nel ricorso proposto dalla società dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Catania la contribuente, tra le censure mosse avverso l'attoimpositivo, ne eccepiva anche la nullità per decadenza dellaAmministrazione dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600cit. In particolare, essendo intervenuto l'accertamento nel termine diproroga biennale previsto dall'art. 10 della Legge n. 289 del 2002, lacontribuente sosteneva l'inapplicabilità della suddetta proroga al caso dispecie.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà.L'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale, che confermava le statuizioni del giudice di primo grado.2. L'Agenzia delle entrate, con il ricorso per cassazione, si doleva, tral’altro, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., della violazionedell'art. 10 della legge n. 289 del 2002, per non aver la CTRcorrettamente interpretato la disciplina sul condono, escludendo lafattispecie dalla proroga biennale dei termini d'accertamento.2.1. Si costituiva la società, che contestava le avverse difese.3. Con ordinanza n. 25497/2018 questa Corte accoglieva il ricorsodell’Agenzia delle entrate, cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione,affinché decidesse sugli altri motivi di appello non ancora esaminati,nonché sulle spese del presente giudizio.4. Riassunto il giudizio ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e in concordato preventivo (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), laCorte di Giustizia di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l’appello erariale.Numero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/20265. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delleentrate, con quattro motivi.La società contribuente è rimasta intimata.6. In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegatoproposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.5. La ricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso edepositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi come, diversamente da quantorilevato con la proposta di definizione accelerata, il ricorsodell’Amministrazione finanziaria debba ritenersi tempestivo, applicandosialla presente controversia il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.с. nellalettura antecedente rispetto alle modifiche introdotte dalla legge n.69/2009, termine applicabile ai giudizi instaurati in primo grado prima del4 luglio 2009, e dunque al presente giudizio, introdotto con ricorsodepositato il 9/03/2006.Quindi, la notifica del ricorso in data 29/04/2025 è tempestiva, perchéeffettuata entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata,avvenuta in data 7/05/2024.2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.с., la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 56 e dell’art. 63 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in combinato disposto con l’art. 61 del d.lgs. n.546/1992.2.1. Lamenta la ricorrente che la Corte di II Grado abbia esaminatomotivi d’impugnazione del provvedimento impositivo concernenti il meritodella pretesa tributaria, da ritenersi rinunciati in quanto non riproposti conl’appello, ove la società – così si afferma – si sarebbe resa contumace, maNumero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/2026solamente con il ricorso in riassunzione a seguito di rinvio dallacassazione.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.с., la nullità della sentenza o del procedimento aisensi dell’art. 360, per violazione dell’art. 115 c.p.с., in combinatodisposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Osserva l’Agenziadelle entrate che il giudice del rinvio avrebbe falsamente applicato ilprincipio di non contestazione a una fattispecie in esso non sussumibile,violando così l’art. 115 c.p.с.; la Corte regionale avrebbe confuso per noncontestazione la circostanza che nel proprio appello l’Agenzia non si fossediffusa a contestare nel merito l’impugnazione di controparte,comportamento processuale da ritenersi, al contrario, corretto.4. Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante la stretta connessione, sono fondati, nei termini che seguono.4.1. Giova a tale riguardo rammentare che nel processo tributariol'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti allacommissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992(oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui lequestioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primogrado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate,va riferito a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione chesia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione,e tale preclusione si applica anche quando il contribuente non si ècostituito in giudizio, restando contumace (arg. ex Cass. Sez. 5,03/05/2025, n. 11594, Rv. 675027 – 01; conf. Cass. Sez. 5, 24/09/2014,n. 20062, Rv. 632654 - 01 e, nel medesimo senso Cass. Sez. 5,09/12/2025, n. 32051, Rv. 677141 - 01).4.2. Il principio non si applica negli stessi termini all’Amministrazionefinanziaria, e si è a tale riguardo costantemente affermato che, in tema diprocesso tributario, la regola stabilita dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/20261992, secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza diprimo grado e non specificamente riproposte in appello si intendonorinunciate, deve essere coordinata col principio regolatore di dettoprocesso, che è - almeno per quanto riguarda la sua introduzione - unprocesso d'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, con la conseguenza che le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 29/03/2025, n. 8269, Rv. 674334 - 01).5. La CGT di II Grado non si è conformata ai principi richiamatiladdove nella sentenza qui impugnata ha affermato che, «in buonasostanza, che - a seguito della decisione della Cassazione - vannoesaminati, per la prima volta, i motivi "sostanziali" di censura dell'avvisodi accertamento in contestazione, avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] con ilricorso di primo grado (e "assorbiti" in quella sede), espressamenteriproposti con l'atto di riassunzione del presente giudizio», e, ancora, che«le circostanze e la documentazione dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] considerarsi acquisite alla causa senza contestazioni».6. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 60e 75 del DPR n. 917/1986.6.1. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 56,comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, in combinato disposto con gli artt. 2697e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.7. Il terzo e quarto motivo di ricorso risultano assorbiti in conseguenzadell’accoglimento delle precedenti doglianze.Numero registro generale 10260/2025Numero sezionale 4328/2026Numero di raccolta generale 16496/2026Data pubblicazione 27/05/20268. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso edassorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.In particolare, i giudici del rinvio dovranno verificare se e qualiquestioni fossero state riproposte dalla contribuente, ex art. 56 del d.lgs.n. 546 del 1992, nel giudizio di appello, limitandosi ad esaminaresolamente dette questioni, da non intendersi rinunciate. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti irestanti, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – SezioneStaccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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