CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 26815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. (o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2023 il Presidente della Corte di appello di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui la stessa Corte, in data 22 giugno 2023, aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dallo stesso in ordine al procedimento penale n. 3520/2020 r.g.n.r. (n. 2240/2021 r. app.). L'ordinanza impugnata ha ritenuto integrata la causa di revoca di cui all'art. 112, lett. a, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il ricorrente non aveva comunicato la variazione dei redditi intervenuta nell'anno 2022, pari ad C 5.911,39. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentandsé in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, in relazioni all'art. 360, comma 1. n. 3, cod. proc. civ., in quanto la revoca dell'ammissione al beneficio può essere disposta, ai sensi dell'art. 112, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo nel caso in cui sopravvengano variazioni reddituali rilevanti, ovvero di entità tale da "escludere l'ammissione". 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto, sebbene il predetto art. 112, al comma 1 lett. a), non faccia riferimento all'omessa comunicazione di una variazione rilevante dei limiti di reddito, la norma va letta in relazione all'art 79 lett. d) dello stesso d.P.R., che invece obbliga a comunicare le sole variazioni rilevanti. Il difensore ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio aderisce, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 2 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, relativamente al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n.115/2002; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016; Messana, Rv. 265793 - 0; conf., con riguardo alla opposizione avverso il provvedimento di rigetto, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01). E' qui integrata l'ipotesi di cui all'art. 591, comma i. lett. C, cod. proc. pen., in relazione alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen.. 2.1. Dalla considerazione per cui trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale discende il mancato rispetto del termine di proposizione. Il ricorso, entro il termine di venti giorni dalla notifica (avvenuta in data 18 ottobre 2023, come indicato anche in ricorso), andava infatti depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, non presso questa Corte, dove invece è stato depositato in data 16 novembre 2023. 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 giugno 2