Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 139/2010
ECLI:EU:T:2010:281
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑411/07
[OSCURATO:PERSONA] plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Concentrazioni — Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Nozione di concentrazione — Cessione di tutte le azioni acquisite in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione
— Rifiuto di ordinare misure opportune — Incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Concentrazioni — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui si rifiuta di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 8,
n. 4, del regolamento n. 139/2004 — Concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune — Acquisto di partecipazioni
che non conferisce il controllo — Concentrazione non realizzata — Inapplicabilità dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 139/2004
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 8, nn. 4 e 5)
2.
Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Obbligo di sospensione della concentrazione — Deroga in
caso di offerta pubblica di acquisto — Presupposti — Effetti
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 7, n. 2)
3.
Concorrenza — Concentrazioni — Competenza della [OSCURATO:PERSONA] — Potere di adottare misure vincolanti in applicazione dell’art. 21,
n. 3, del regolamento n. 139/2004 — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 21, n. 3)
1.
Se un’operazione di concentrazione notificata e dichiarata incompatibile con il mercato comune non è stata «realizzata» e
una delle due imprese partecipanti all’operazione ha acquisito una partecipazione nell’altra impresa, che non le conferisce
alcun controllo sulla stessa, la [OSCURATO:PERSONA] può respingere la domanda di avviare il procedimento a norma dell’art. 8, n. 4,
del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, e rifiutare di adottare misure provvisorie
ai sensi dell’art. 8, n. 5, di detto regolamento, anche se, nel corso della valutazione della compatibilità dell’operazione,
la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato come «concentrazione unica» l’operazione e l’acquisizione di partecipazione.
Invero, per valutare la legittimità di una decisione siffatta riguardo al potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare ad
un’impresa la dissoluzione di una concentrazione, il punto di riferimento deve essere il momento rilevante definito dall’art. 8,
n. 4, del regolamento sulle concentrazioni, il quale contempla una «concentrazione» che «sia già stata realizzata» e che «sia
stata dichiarata incompatibile con il mercato comune».
Orbene, ogni operazione, o complesso di operazioni, che realizzi «una modifica duratura del controllo» conferendo «la possibilità
di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa [considerata]» è una concentrazione ritenuta realizzata
dal regolamento sulle concentrazioni. La caratteristica comune a tali concentrazioni è la seguente: laddove in precedenza
esistevano due distinte imprese prima dell’operazione per una determinata attività economica, ce ne sarà solo una dopo tale
operazione. A parte l’ipotesi della fusione, che comporta la sparizione di una delle due imprese in gioco, la [OSCURATO:PERSONA]
deve quindi accertare se la realizzazione della concentrazione abbia prodotto la conseguenza di attribuire a una delle imprese
in questione un potere di controllo sull’altra, potere che essa non deteneva in precedenza. Tale potere di controllo consiste
nella possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa, in special modo quando l’impresa che
lo detiene può imporre all’altra scelte relative alle sue decisioni strategiche. L’acquisizione di una partecipazione che
non conferisca, di per sé, il controllo nel senso specificato dall’art. 3 del regolamento sulle concentrazioni non costituisce
una concentrazione reputata «realizzata».
Inoltre, la nozione di concentrazione non può essere estesa a casi in cui, in mancanza dell’ottenimento del controllo, la
partecipazione acquisita non conferisce, di per sé, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa,
ma rientra, in senso più ampio, nell’ambito di una concentrazione notificata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata incompatibile
con il mercato comune al termine di detto esame, senza che siano intervenute modifiche del controllo nel senso sopra specificato.
Invero, siffatto potere non è concesso alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Secondo la lettera
stessa dell’art. 8, n. 4, di detto regolamento, il potere di ordinare la cessione di tutte le azioni acquisite da un’impresa
in un’altra esiste unicamente al fine di «ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione».
In mancanza di acquisizione del controllo, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone del potere di dissolvere detta concentrazione.
Questa conclusione non è infirmata dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento d’esame, ritenga che l’acquisizione
di una partecipazione rientri nell’ambito dell’operazione notificata e costituisca con questa una «concentrazione unica».
Infatti, nella fase del procedimento d’esame, le preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] non consistono nel «ripristinare la situazione
esistente prima della realizzazione della concentrazione», qualora essa abbia adottato una decisione di incompatibilità, anche
nel caso in cui la concentrazione verificata sia stata realizzata. Tali preoccupazioni sorgono solo a partire dal momento
in cui è stata adottata una decisione finale e occorre trarne le conseguenze se risulta che la situazione non vi si è conformata.
(v. punti 58‑59, 63‑66, 79, 88)
2.
L’obbligo di sospendere la realizzazione di una concentrazione finché essa non sia autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] subisce una
deroga automatica in caso di offerta pubblica d’acquisto o di acquisizione del controllo mediante una serie di transazioni
su valori mobiliari che coinvolgano diversi venditori. Per poter usufruire di tale deroga gli interessati devono notificare
senza indugio la concentrazione alla [OSCURATO:PERSONA] e non esercitare i diritti di voto inerenti a tali partecipazioni. Tale deroga
produce l’effetto di trasferire all’acquirente il rischio del divieto dell’operazione. Se al termine del procedimento la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che l’operazione notificata debba essere vietata, i valori mobiliari acquisiti per realizzare la concentrazione dovranno
essere ceduti.
(v. punto 82)
3.
L’art. 21, n. 3, del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, ai sensi del quale «gli
[OSCURATO:PERSONA] membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria» non
conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare una misura che produca effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli
interessi di un’impresa partecipante ad un’operazione di concentrazione.
(v. punto 90)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
6 luglio 2010 (
*
)
«Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune – Nozione di concentrazione – Cessione di tutte le azioni acquisite in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione
– Rifiuto di ordinare misure opportune – Incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]»
Nella causa T‑411/07,
[OSCURATO:PERSONA] plc,
con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata inizialmente dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, e dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke
e T. Snels, successivamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. van de Walle de Ghelcke,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. X. Lewis, É. [OSCURATO:PERSONA] e S. Noë, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] plc,
con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dai sigg. J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy, D. Hull, solicitors, e dall’avv. G. Berrisch,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui è stata
respinta la domanda della ricorrente di avviare un procedimento a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio
20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), nonché di adottare misure
provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»), intitolato «Definizione di concentrazione»:
«1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:
a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure
b) dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte
di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto
o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.
2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto
delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa
(…)».
2
Il n. 4 dell’art. 8 del regolamento sulle concentrazioni, intitolato «Poteri di decisione della [OSCURATO:PERSONA]», così recita:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che una concentrazione:
a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune;
(…)
[OSCURATO:PERSONA] può:
– ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata
dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione
esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della
concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può prendere qualsiasi altra misura
atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,
– ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti
di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.
Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata
a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta».
3
Ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento sulle concentrazioni:
«[OSCURATO:PERSONA] può adottare misure provvisorie idonee a ripristinare o mantenere una concorrenza effettiva se una concentrazione:
(…)
c) è già stata realizzata ed è dichiarata incompatibile con il mercato comune».
4
L’art. 21, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, rubricato «Applicazione del presente regolamento e competenza», dispone
quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria».
[OSCURATO:PERSONA] della controversia
5
La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] plc, è una società per azioni di diritto irlandese. Dopo la sua privatizzazione nel 2006 da
parte del governo irlandese, lo Stato ha conservato il 25,35% del suo capitale e le azioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state
quotate in borsa il 2 ottobre 2006. [OSCURATO:PERSONA] è la società holding della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, considerate
congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una compagnia aerea con sede in Irlanda che opera voli di linea da e verso gli aeroporti
di Dublino, di Cork e di Shannon.
6
[OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società quotata in borsa che opera voli di linea in 40 paesi, compresi
i voli tra l’Irlanda e altri paesi europei.
Offerta d’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] e acquisizione di una partecipazione
7
Il 5 ottobre 2006, ossia tre giorni dopo la prima quotazione in borsa delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] annunciava
la sua intenzione di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto (OPA) sull’intero capitale della [OSCURATO:PERSONA]. Tale OPA veniva
lanciata il 23 ottobre 2006, con un termine inizialmente fissato al 13 novembre 2006 e successivamente prorogato dalla [OSCURATO:PERSONA]
fino al 4 dicembre 2006 e poi fino al 22 dicembre 2006.
8
Prima di annunciare l’intenzione di lanciare un’OPA, la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito sul mercato una partecipazione del 16,03%
nel capitale della [OSCURATO:PERSONA]. Il 5 ottobre la [OSCURATO:PERSONA] portava tale partecipazione al 19,21%. Poco tempo dopo, acquisiva azioni
supplementari di modo che, al 28 novembre 2006, deteneva il 25,17% della [OSCURATO:PERSONA]. Tale partecipazione rimaneva inalterata
fino all’agosto 2007 quando, nonostante l’adozione, il 27 giugno 2007, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
menzionata sotto, al punto 15, la [OSCURATO:PERSONA] acquisiva un ulteriore 4,3% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], portando la sua partecipazione
al 29,3%.
Esame e divieto della concentrazione notificata
9
Il 30 ottobre 2006 il progetto di concentrazione con cui la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento
sulle concentrazioni, doveva acquisire il controllo della [OSCURATO:PERSONA] mediante l’OPA veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] a norma
dell’art. 4 di quest’ultimo regolamento (in prosieguo: la «concentrazione notificata» o la «concentrazione»).
10
Con email del 19 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che le sue acquisizioni di azioni facevano parte del
suo progetto di ottenere il controllo della [OSCURATO:PERSONA].
11
Con decisione 20 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operazione di concentrazione suscitasse seri dubbi quanto alla
sua compatibilità con il mercato comune, dava corso alla procedura di esame approfondito di cui all’art. 6, n. 1, lett. c),
del regolamento sulle concentrazioni. La concentrazione è descritta al punto 7 di tale decisione nei seguenti termini:
«Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito un primo 19% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] meno di dieci giorni prima della sua OPA ed un
ulteriore 6% poco dopo, l’operazione nel suo complesso, comprendente l’acquisizione delle azioni prima e dopo il periodo pubblico,
nonché l’annuncio stesso dell’OPA, sono considerate costituire un’unica concentrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento
sulle concentrazioni».
12
L’avvio dell’indagine approfondita causava la decadenza dell’OPA della [OSCURATO:PERSONA] nelle more della decisione definitiva in tale
caso. Infatti, la normativa irlandese prevede la decadenza delle OPA assoggettate al controllo della [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultima
dà corso al procedimento previsto dall’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, in un comunicato
stampa del 20 dicembre 2006, il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava:
«[OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sua volontà di acquistare la [OSCURATO:PERSONA] e persevererà nel suo intento, che si coronerà, a nostro
avviso, con una conclusione positiva della fase II dell’indagine».
13
Il 3 aprile 2007 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione delle obiezioni a norma dell’art. 18 del regolamento
sulle concentrazioni. Il punto 7 di tale comunicazione descriveva la concentrazione notificata in termini identici a quelli
della decisione di avvio del procedimento di indagine approfondita.
14
Nella sua risposta del 17 aprile 2007 alla comunicazione delle obiezioni, la [OSCURATO:PERSONA] affermava di impegnarsi nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA] a non esercitare i diritti di voto inerenti alle sue azioni detenute nella [OSCURATO:PERSONA] prima della fine del
procedimento di indagine approfondita, pur rilevando che tali azioni, ad ogni modo, non le consentivano di controllare la
[OSCURATO:PERSONA].
15
Il 27 giugno 2007 la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, in applicazione dell’art. 8, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, che
la concentrazione notificata era incompatibile con il mercato comune [decisione C (2007) 3104, caso COMP/M.4439 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»]. Tale decisione è oggetto della causa T‑342/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nel cui
contesto la [OSCURATO:PERSONA] interviene a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
16
Il punto 12 della decisione [OSCURATO:PERSONA] è redatto nei seguenti termini:
«Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito un primo 19% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di meno di dieci giorni prima del
lancio dell’[OPA] ed un ulteriore 6% poco dopo, e considerate le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’obiettivo economico
che perseguiva nel momento in cui ha effettuato tali operazioni, l’operazione nel suo complesso, comprendente l’acquisizione
delle azioni prima e durante il periodo dell’[OPA] nonché l’OPA stessa, sono da considerarsi un’unica concentrazione ai sensi
dell’art. 3 del regolamento sulle concentrazioni».
Corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento di esame della concentrazione
17
Nel corso del procedimento di esame della concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] presentava numerose osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA]
per quanto riguarda la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo capitale.
18
Nel procedimento di esame preliminare la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di trattare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA]
e la sua OPA alla stregua di un’unica concentrazione. In seguito alla decisione di avviare il procedimento di indagine approfondita,
durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato questi due elementi come facenti parte di una concentrazione unica, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 25 gennaio 2007 e poi con lettera 7 giugno 2007, chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di
disfarsi della sua partecipazione nel suo capitale e di prendere le misure provvisorie necessarie ai sensi dell’art. 8, nn. 4
e 5, del regolamento sulle concentrazioni. In subordine, se la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse ritenuta competente ad agire in forza
di dette disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] le chiedeva di dichiarare che alle autorità nazionali per la concorrenza non era vietato,
a norma dell’art. 21, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni, di esercitare le loro competenze per quanto riguarda tale
partecipazione.
19
Il 27 giugno 2007, ossia il giorno dell’adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA], la Direzione generale (DG) «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA]
scriveva alla [OSCURATO:PERSONA] informandola che i suoi servizi non erano competenti ad ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi della sua
partecipazione di minoranza né ad adottare altre misure dirette a ripristinare la situazione precedente alla realizzazione
della concentrazione in forza dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni. La DG «Concorrenza» aggiungeva
che tale posizione non ostava alle competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri in merito all’eventuale applicazione del loro diritto della
concorrenza all’acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una partecipazione di minoranza nella [OSCURATO:PERSONA].
Corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla decisione [OSCURATO:PERSONA], invito ad agire a norma dell’art. 232 CE
e decisione impugnata
20
La decisione [OSCURATO:PERSONA], che vieta la realizzazione dell’operazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non contiene alcuna misura relativa alla
partecipazione del 25,17% della [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della [OSCURATO:PERSONA].
21
Il 12 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] inviava un memorandum alla [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] (Autorità irlandese
per la concorrenza), all’Office for [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per la correttezza delle transazioni commerciali)
e al Bundeskartellamt tedesco (Ufficio federale per la concorrenza) al fine di invitare tali autorità ad adottare una posizione
comune in merito all’autorità competente ad agire per quanto riguarda questa partecipazione. Secondo la ricorrente, tale memorandum
è stato inviato all’Office for [OSCURATO:PERSONA] e al Bundeskartellamt poiché tali autorità sono competenti, in forza delle normative
nazionali sul controllo delle concentrazioni, ad agire per quanto riguarda partecipazioni di minoranza, e all’[OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambe le società in causa sono irlandesi e, pertanto, la concentrazione colpirebbe in misura maggiore
i consumatori residenti in Irlanda.
22
Con lettera 3 agosto 2007 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] ribadivano di non essere competenti ad ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi
della sua partecipazione e che tale circostanza non impediva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare la loro normativa in materia di
concorrenza.
23
Il 17 agosto 2007 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al membro della [OSCURATO:PERSONA] responsabile per la concorrenza una lettera con cui invitava
la [OSCURATO:PERSONA] ad agire a norma dell’art. 232 CE avviando un procedimento ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle
concentrazioni e adottando misure provvisorie ex art. 8, n. 5, dello stesso, oppure dichiarando formalmente di non essere
competente ad adottare tali misure. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere posizione in merito all’interpretazione
dell’art. 21 del regolamento sulle concentrazioni per quanto riguardava la partecipazione del 25,17% della [OSCURATO:PERSONA] nel suo
capitale.
24
L’11 ottobre 2007 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva la risposta della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
25
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] respinge la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento avverso la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8,
n. 4, del regolamento sulle concentrazioni. Essa ricorda, innanzitutto, che dall’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento sulle
concentrazioni, risulta che si ha una concentrazione solo quando un’impresa acquisisce il controllo di un’altra, ossia la
possibilità di esercitare un’influenza determinante su quest’ultima (punto 8 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
inoltre che dall’art. 8, n. 4, di detto regolamento emerge che se essa constata che la concentrazione è già stata realizzata
ed è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune, può ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione,
in particolare mediante la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione
esistente prima della realizzazione della concentrazione. Essa ricorda che può prendere qualsiasi altra misura opportuna per
assicurare che le imprese coinvolte smembrino la concentrazione o prendano misure intese a ripristinare la situazione precedente
alla realizzazione della concentrazione (punto 9).
26
[OSCURATO:PERSONA] applica poi tali disposizioni alla fattispecie, concludendo, ai punti 10 e 11 della decisione impugnata, che
la concentrazione notificata non è stata realizzata e che la partecipazione contestata non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il controllo
sulla [OSCURATO:PERSONA]. Tali punti recitano quanto segue:
«10. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la concentrazione esaminata nella fattispecie non sia stata realizzata. [OSCURATO:PERSONA] non ha
acquisito il controllo della [OSCURATO:PERSONA] e la decisione [[OSCURATO:PERSONA]] esclude che essa possa farlo più tardi nel contesto dell’operazione
notificata. Le operazioni effettuate durante il procedimento avviato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non possono essere
considerate parte di una concentrazione realizzata.
11. In proposito, è opportuno rilevare che una partecipazione di minoranza pari al 25,17% non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il controllo,
di fatto o di diritto, della [OSCURATO:PERSONA] a tenore dell’art. 3, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni. Sebbene, in presenza
di talune circostanze, una partecipazione di minoranza possa sfociare nell’esercizio del controllo, la [OSCURATO:PERSONA] non è in
possesso di alcun elemento che dimostri che siffatte circostanze si verificano nella presente fattispecie. Sulla base delle
informazioni di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], infatti, i diritti della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di azionista di minoranza (segnatamente
il diritto di opporsi alle decisioni c.d. “speciali” a norma della legislazione irlandese sulle società) sono connessi esclusivamente
ai diritti inerenti alla tutela degli azionisti di minoranza. Ebbene, siffatti diritti non conferiscono il controllo ai sensi
dell’art. 3, n. 2, del regolamento sulle concentrazioni. Inoltre, neppure la stessa [OSCURATO:PERSONA] sembra suggerire che, in forza
di detta partecipazione di minoranza, la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere il suo controllo, e non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi
probatori da cui si possa inferire l’esistenza di un tale genere di controllo».
27
Peraltro, ai punti 12 e 13 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] confuta la disamina suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui la partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] nel suo capitale rappresenterebbe una realizzazione parziale della concentrazione
dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla [OSCURATO:PERSONA], cui si dovrebbe porre fine in applicazione dell’art. 8,
n. 4, del regolamento sulle concentrazioni:
«12. L’interpretazione suggerita, secondo cui l’acquisizione della partecipazione di minoranza sarebbe una “realizzazione
parziale” coperta dall’art. 8, n. 4, del regolamento CE sulle concentrazioni, è difficilmente conciliabile con il disposto
di tale norma, che fa chiaramente riferimento ad una concentrazione che “è già stata realizzata”. Posto che manca l’elemento
determinante di una concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, nella fattispecie l’acquisizione del controllo,
nella specie non è possibile parlare di una concentrazione che “è già stata realizzata” e, pertanto, le parti non possono
essere costrette a “dissolvere la concentrazione”. La competenza della [OSCURATO:PERSONA] è limitata alle situazioni in cui l’acquirente
prende il controllo della società target. Le decisioni a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni sono
intese a porre rimedio agli effetti negativi sulla concorrenza che potrebbero conseguire alla realizzazione di una concentrazione
come quella definita all’art. 3 di tale regolamento. Nel caso di specie non possono verificarsi effetti negativi di tal fatta,
poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha acquisito, e non può acquisire, il controllo della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della concentrazione in
parola.
13. Sotto questo profilo, la situazione che si verifica in questo caso differisce palesemente da quella sottesa ai precedenti
casi in cui ha trovato applicazione l’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni, come il caso [OSCURATO:PERSONA]/Sidel o
il caso [OSCURATO:PERSONA]/Legrand, nei quali l’[OPA] era già stata integralmente realizzata e l’acquirente aveva assunto il controllo
della società target».
28
Poiché l’art. 8, n. 5 del regolamento sulle concentrazioni si avvale della medesima formulazione dell’art. 8, n. 4 per individuare
situazioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] può agire, e considerato il fatto che nella fattispecie non si è verificata una concentrazione,
la [OSCURATO:PERSONA], per gli stessi motivi, respinge la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di prendere misure provvisorie ai sensi dell’art. 8,
n. 5 di tale regolamento (punti 15‑17 della decisione impugnata).
29
D’altra parte, per quanto riguarda la domanda d’interpretazione dell’art. 21 del regolamento sulle concentrazioni, relativa
alla partecipazione del 25,17% della [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il n. 3 di detta disposizione
si limita ad imporre un obbligo agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non le conferisce diritti o poteri specifici. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
non si considera autorizzata a fornire l’interpretazione vincolante di una disposizione rivolta agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non si
ritiene in grado di rispondere alla richiesta di interpretazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 20‑25, e 26, ultima frase,
della decisione impugnata).
30
[OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che, qualora lo Stato membro non rispetti l’art. 21, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni,
essa dispone sempre del potere di avviare contro detto Stato un procedimento di infrazione ex art. 226 CE (punto 21 della
decisione impugnata). Parimenti, se la [OSCURATO:PERSONA] ritenesse che un’autorità nazionale per la concorrenza fosse tenuta ad agire,
in forza della normativa nazionale sulla concorrenza, relativamente alla partecipazione di minoranza detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA],
essa potrebbe portare tale caso dinanzi a detta autorità e/o al tribunale nazionale competente. Qualora siffatto tribunale
ritenesse necessaria l’interpretazione dell’art. 21, n. 3, per pronunciare la sentenza, potrebbe allora richiedere alla Corte
di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, a norma dell’art. 234 CE, per chiarire l’interpretazione della disposizione
e garantire un’interpretazione uniforme del diritto comunitario impugnato (punto 23 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
31
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2007 la ricorrente, ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE, ha presentato un ricorso per l’annullamento della decisione impugnata.
32
Con atto separato, depositato in pari data, la ricorrente ha altresì proposto, a norma dell’art. 242 CE, una domanda di provvedimenti
urgenti intesa ad ottenere provvedimenti provvisori nonché la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.
33
Con ordinanza 18 marzo 2008, causa T‑411/07 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑411), il presidente del Tribunale
ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione.
34
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2007 la ricorrente ha inoltre formulato una
domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Con lettera 5 dicembre
2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato le sue osservazioni in merito a tale domanda.
35
Con decisione 11 dicembre 2007 il Tribunale (Terza Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.
36
Con ordinanza 23 maggio 2008 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] ad intervenire nella controversia
a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
37
Con telefax pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che considerava sufficienti
le osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie e che, conseguentemente, rinunciava al deposito di una memoria
di intervento. Tale telefax conteneva i capi della sua domanda per quanto riguarda la controversia.
38
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale.
39
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 7 luglio 2009.
40
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
41
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato per quanto concerne il suo rifiuto di avviare un procedimento ai sensi dell’art. 8,
n. 4, del regolamento sulle concentrazioni e di adottare misure provvisorie a norma dell’art. 8, n. 5, dello stesso regolamento;
– dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto infondato per quanto riguarda il suo rifiuto di
fornire un’interpretazione dell’art. 21, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni;
– condannare la ricorrente alle spese.
42
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese connesse all’intervento.
In diritto
43
La ricorrente adduce due motivi a sostegno del suo ricorso: il primo verte sulla violazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento
sulle concentrazioni e il secondo è tratto dalla violazione dell’art. 21, n. 3, del medesimo regolamento. Il Tribunale esaminerà
congiuntamente tali due motivi poiché la ricorrente ha presentato il secondo in modo da legarlo strettamente al primo, come
confermato in sede di udienza, quando la ricorrente ha spiegato che il secondo motivo poteva essere considerato una parte
del primo.
Argomenti delle parti
44
Per quanto attiene al primo motivo, tratto dalla violazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni,
la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato tali disposizioni nella decisione impugnata ritenendo, in seguito alla
decisione [OSCURATO:PERSONA] che vietava la realizzazione della concentrazione prevista, di non essere competente ad obbligare la [OSCURATO:PERSONA]
a disfarsi della sua partecipazione di minoranza nel suo capitale, né a adottare misure opportune per ripristinare la situazione
esistente prima della concentrazione, né a adottare misure provvisorie.
45
La ricorrente contesta in primo luogo l’asserzione, contenuta al punto 12 della decisione impugnata, secondo cui: «non potrebbero
prodursi effetti negativi [sulla concorrenza] poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha acquisito, e non può acquisire, il controllo della
[OSCURATO:PERSONA] nel contesto della concentrazione progettata». Al contrario, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] sortirebbe significativi
effetti negativi sulla concorrenza e se, in siffatte circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non fosse competente a norma dell’art. 8,
nn. 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni ad eliminare tali effetti, detto regolamento e la competenza della Comunità
a garantire una «concorrenza non falsata» soffrirebbero di una grave lacuna.
46
Nel novero dei rilevanti effetti negativi sulla concorrenza che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo capitale produrrebbe,
la ricorrente include i seguenti elementi di fatto: la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalsa della sua partecipazione per tentare di
accedere al piano strategico riservato e ai suoi segreti commerciali; essa avrebbe bloccato una decisione speciale relativa
all’aumento del suo capitale e avrebbe richiesto la convocazione di due assemblee generali straordinarie per tornare su decisioni
strategiche adottate dalla ricorrente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalsa della sua condizione di azionista per condurre
una campagna contro la dirigenza della [OSCURATO:PERSONA] e minacciare i suoi amministratori di intraprendere azioni legali per violazione
di obblighi di regolamento nei suoi confronti. Questi fatti avrebbero indebolito la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di effettivo concorrente
della [OSCURATO:PERSONA].
47
Sotto il profilo economico, questo genere di partecipazioni di minoranza tra concorrenti in situazione di duopolio falserebbe
intrinsecamente la concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe meno motivata a fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto, come azionista,
vorrebbe conservare il valore della sua partecipazione ed assicurarsi che la [OSCURATO:PERSONA] rimanga in attivo. Questa partecipazione
modificherebbe l’interesse delle parti, incentivando taciti aumenti di prezzo e collusioni, di modo che la concorrenza ne
risulterebbe falsata. Anche l’attrattiva borsistica e finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ridotta a causa della partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA].
48
L’asserzione contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in contrasto anche con la precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA], sancita dalla
decisione 30 gennaio 2002, 2004/103/CE, recante misure destinate a ripristinare una concorrenza effettiva in conformità all’articolo
8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese (caso COMP/M.2416 – [OSCURATO:PERSONA]/Sidel) (GU 2004, L 38, pag. 1; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), ove la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non andasse autorizzata a conservare una partecipazione nella Sidel, e dalla decisione 30 gennaio
2002, 2004/276/CE, che ordina una separazione di imprese a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89
del Consiglio (caso COMP/M.2283 – [OSCURATO:PERSONA]/Legrand) (GU 2004, L 101, pag. 134; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), ove
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che una partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] inferiore al 5% nel capitale della Legrand non implicasse
effetti negativi sulla concorrenza. Su questo punto la ricorrente contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel
punto 13 della decisione impugnata, secondo cui la situazione nel caso in esame differisce da quelle sottese ai casi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui l’OPA era già stata integralmente realizzata e l’acquirente aveva assunto il controllo della società
target. Tale distinzione non sarebbe pertinente per quanto attiene alla valutazione dell’asserzione, formulata al punto 12
di questa decisione, secondo cui «in assenza di controllo», non si produrrebbero conseguenze negative sulla concorrenza. Nei
casi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe addirittura seguito l’orientamento opposto, ossia che, anche se le partecipazioni
rilevanti fossero ridotte ad un livello inidoneo all’esercizio del «controllo», una partecipazione di minoranza produrrebbe
comunque un’inaccettabile distorsione della concorrenza. Inoltre, la concentrazione qui in esame rimarrebbe una concentrazione
potenziale. Sarebbe irrilevante che l’OPA sia o non sia decaduta, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto, e continua a mantenere,
l’intenzione di acquisire la [OSCURATO:PERSONA]. Non potrebbero essere addotte differenze tra i diritti nazionali applicabili alle
OPA per giustificare il fatto che l’acquirente possa conservare una partecipazione di minoranza, mentre un altro sia obbligato
a disfarsene. L’impatto sulla concorrenza sarebbe uguale in entrambi i casi. Nella causa in esame l’adozione della decisione
[OSCURATO:PERSONA] non comporterebbe la conseguenza di privare la [OSCURATO:PERSONA] della competenza ad esaminare la distorsione di concorrenza
risultante da una parte della concentrazione che essa ha appena vietato.
49
La ricorrente adduce inoltre la prassi della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza del [OSCURATO:PERSONA]) che, nell’ottobre 2007, ha provvisoriamente ritenuto che l’acquisizione da parte della BSkyB del 17,9% delle azioni
della ITV fosse idonea a ridurre sostanzialmente la concorrenza a causa del venir meno della rivalità tra queste due società
nonché della capacità della BSkyB di influenzare concretamente la direzione della ITV
.
50
In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni va interpretato nel senso
che si applica alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] acquisita in base ad una concentrazione vietata. Lo stesso ragionamento andrebbe
applicato, mutatis mutandis, alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] a adottare misure provvisorie a norma dell’art. 8, n. 5, lett. c),
del detto regolamento.
51
Innanzi tutto, occorrerebbe dare al regolamento sulle concentrazioni un’interpretazione teleologica. Di fronte a due possibili
interpretazioni del regolamento, la Corte e il Tribunale avrebbero osservato che l’interpretazione più restrittiva lo priverebbe
del suo effetto utile, mentre l’interpretazione più estensiva era coerente con la lettera del regolamento, pur non essendo
ivi espressamente prevista. L’interpretazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione impugnata sarebbe in contrasto con la sua finalità, che consisterebbe nel garantire un sistema di concorrenza
non falsato ai sensi dell’art. 3, lett. g), CE. L’orientamento sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] priverebbe l’Unione di mezzi di
ricorso avverso la distorsione di concorrenza determinata dalla partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA], nonostante tale
partecipazione sia stata acquisita nel contesto di una concentrazione vietata.
52
Per quanto riguarda la domanda di applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni, il quale postula una
concentrazione che «[sia] già stata realizzata» e che «[sia] stata dichiarata incompatibile con il mercato comune», la ricorrente
evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’interpretazione meramente letterale di tale disposizione rilevando, al punto
10 della decisione impugnata, che «la concentrazione in esame non è stata realizzata» e che «le operazioni effettuate durante
il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerate parti di una concentrazione realizzata». Tale interpretazione
sarebbe errata poiché la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le «operazioni» da esaminare nella decisione impugnata siano distinte dalla
concentrazione esaminata al punto 12 della decisione [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 16). Si tratterebbe di un’interpretazione errata
anche a causa dell’assimilazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del termine «realizzata», impiegato dall’art. 8, n. 4, lett. a),
del regolamento sulle concentrazioni, al «controllo acquisito», ai sensi dell’art. 3, n. 2, di detto regolamento. Secondo
la ricorrente, è palese che nella causa in esame la concentrazione è stata realizzata mediante operazioni che fanno parte
della concentrazione vietata e che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di acquisire (e di continuare a detenere) più del 25% del
capitale della [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che l’operazione di concentrazione non sia stata completata, perché la [OSCURATO:PERSONA] l’ha
vietata, non significherebbe che la concentrazione non sia stata realizzata, ancorché parzialmente, mediante le operazioni
menzionate al punto 12 della decisione [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, l’affermazione addotta dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 12 della
decisione impugnata, secondo cui la nozione di concentrazione «parzialmente realizzata» non sarebbe suffragata dalla lettera
dell’art. 8, n. 4, sarebbe corretta ma poco utile, poiché la lettera di questa disposizione non consentirebbe neppure di esigere
una completa realizzazione ai sensi dell’acquisizione del controllo. Secondo la ricorrente, il principio fondamentale dell’art. 8,
n. 4, del regolamento sulle concentrazioni non è l’acquisizione del controllo, bensì la necessità di ripristinare lo statu
quo ante annullando le operazioni che fanno parte della concentrazione vietata.
53
Un approccio coerente alla nozione di «realizzazione» dovrebbe anche condurre ad esaminare il senso di tale termine alla luce
dell’art. 7, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni, che dispone che una concentrazione di dimensione comunitaria non
può essere «realizzata» prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune.
L’analisi della prassi della [OSCURATO:PERSONA] su questo punto consentirebbe di constatare come essa ritenga che tale disposizione
permette di impedire realizzazioni parziali, incluse le transazioni che possono portare fino al trasferimento del controllo.
In questa fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] che essa sospendesse l’esercizio dei diritti di voto relativi
alla sua partecipazione nel capitale della [OSCURATO:PERSONA], sebbene l’esercizio di tali diritti non corrisponda all’esercizio di
un controllo. Pertanto in questo caso si trattava proprio di evitare possibili effetti negativi sulla concorrenza.
54
La ricorrente sostiene inoltre che, senza dover valutare le diverse versioni linguistiche del regolamento sulle concentrazioni,
la nozione di «realizzazione di una concentrazione» utilizzata dall’art. 8, nn. 4 e 5, e dall’art. 7 può avere tre significati:
la realizzazione intera della concentrazione; la realizzazione parziale della concentrazione intera o la piena realizzazione
di una parte della concentrazione. Questa ambiguità sarebbe evidenziata nella causa in esame, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha vietato
una concentrazione definita come comprendente due parti (un’acquisizione di azioni sul mercato e un’OPA), di cui solo la prima
è stata realizzata.
55
Per quanto riguarda il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 21, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni,
la ricorrente afferma che le conclusioni errate della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’applicazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, del detto
regolamento sfociano in un errore di interpretazione di tale disposizione. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse competente a adottare
provvedimenti che impongono il disinvestimento per quanto riguarda la partecipazione detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali
competenti per la concorrenza non avrebbero alcuna competenza a tale riguardo a norma dell’art. 21, n. 3. Questo orientamento
confermerebbe il principio dello «sportello unico». Se esso fosse corretto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 21, n. 3,
del regolamento sulle concentrazioni nella decisione impugnata, non avendo indicato in maniera inequivocabile che tale disposizione
impediva l’intervento delle autorità nazionali competenti per la concorrenza e avendo lasciato in tal modo praticabile la
possibilità di un siffatto intervento. Tale violazione sarebbe ancora più grave considerato che le autorità nazionali competenti
avrebbero espresso opinioni confliggenti. Un’interpretazione coerente dell’art. 8, nn. 4 e 5, di tale regolamento escluderebbe
un’interpretazione dell’art. 21, n. 3, che impedisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare il loro diritto nazionale alla partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA], una volta che tale partecipazione sia isolata dall’OPA, e che privi altresì la [OSCURATO:PERSONA] della competenza
ad esaminare tale partecipazione in virtù dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni. In caso contrario, la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] godrebbe di un’immunità giuridica sia nei confronti dell’Unione europea sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
56
[OSCURATO:PERSONA] contesta questo argomento. Sottolinea che il regolamento sulle concentrazioni si applica unicamente alle «concentrazioni»
che rientrano nella definizione stabilita dall’art. 3 del regolamento sulle concentrazioni. In questo contesto, l’acquisizione
di una partecipazione di minoranza, non conferendo un «controllo» di per sé, non costituirebbe una «concentrazione» ai sensi
del regolamento sulle concentrazioni. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che l’art. 21, n. 3, non le conferisce doveri o facoltà
particolari e che pertanto essa non è autorizzata a fornire un’interpretazione di tale disposizione quando è invitata ad agire
in conformità all’art. 232 CE.
Giudizio del Tribunale
57
Nel suo invito ad agire e nel presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel
suo capitale, acquisita prima o nel corso dell’OPA, rappresenta una realizzazione parziale della concentrazione dichiarata
incompatibile dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per ripristinare le condizioni di effettiva concorrenza, quest’ultima dovrebbe pertanto ordinare
la cessione della totalità delle azioni acquisite dalla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle
concentrazioni (v. supra, punti 8, 23, 44 e segg.).
58
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] respinge tale domanda di avviare un procedimento contro la [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 8,
n. 4, del regolamento sulle concentrazioni, ritenendo che la concentrazione notificata da tale impresa non sia stata realizzata
e che la partecipazione contestata non conferisca alla [OSCURATO:PERSONA] il controllo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] reputa altresì
che, in assenza di concentrazione realizzata nel senso definito dal regolamento sulle concentrazioni, l’interpretazione suggerita
dalla ricorrente superi i limiti della sua competenza (v. supra, punti 25‑27).
59
Per valutare la legittimità della decisione impugnata riguardo al potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare ad un’impresa
la dissoluzione di una concentrazione, segnatamente mediante cessione della totalità delle azioni acquisite in un’altra impresa,
il punto di riferimento deve essere il momento rilevante definito dall’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni,
il quale contempla una «concentrazione» che «[sia] già stata realizzata» e che «[sia] stata dichiarata incompatibile con il
mercato comune» (v. supra, punto 2).
60
A tale proposito, la decisione impugnata è intervenuta effettivamente in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che
la concentrazione notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] era incompatibile con il mercato comune. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva risolto
la questione relativa alla partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [OSCURATO:PERSONA],
che dichiarava l’incompatibilità della concentrazione notificata in forza dell’art. 8, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni,
essa poteva ancora farlo in una decisione distinta, adottata ai sensi dell’art. 8, n. 4, in fine, di detto regolamento.
61
Tuttavia, come giustamente indicato nella decisione impugnata, l’altra condizione stabilita dall’art. 8, n. 4, del regolamento
sulle concentrazioni non è soddisfatta, in quanto la concentrazione notificata non è stata realizzata. Nella fattispecie,
a partire dal momento in cui è stata adottata la decisione d’incompatibilità con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone,
né di diritto, né di fatto, della possibilità di controllare la [OSCURATO:PERSONA] o di esercitare un’influenza determinante sulla
sua attività.
62
Dal punto di vista giuridico, la nozione di concentrazione impiegata dal regolamento sulle concentrazioni è importante, in
quanto funge da fondamento della competenza della [OSCURATO:PERSONA] in forza di tale regolamento. Infatti, il regolamento sulle
concentrazioni si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria (art. 1, n. 1). La nozione di concentrazione
viene definita all’art. 3 di detto regolamento. Secondo tale art. 3, n. 1, si ha una concentrazione in presenza di una modifica
duratura del controllo risultante, ad esempio, dalla fusione di due imprese o dall’acquisizione, da parte di un’impresa, del
controllo di un’altra impresa. L’art. 3, n. 2, precisa che detto controllo deriva da diritti, contratti o altri mezzi che
conferiscono la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa considerata.
63
Pertanto, ogni operazione, o complesso di operazioni, che realizzi «una modifica duratura del controllo» conferendo «la possibilità
di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa [considerata]» è una concentrazione ritenuta realizzata
dal regolamento sulle concentrazioni. La caratteristica comune a tali concentrazioni è la seguente: là dove in precedenza
esistevano due distinte imprese prima dell’operazione per una determinata attività economica, ce ne sarà solo una dopo tale
operazione. A parte l’ipotesi della fusione, che comporta la sparizione di una delle due imprese in gioco, la [OSCURATO:PERSONA]
deve quindi accertare se la realizzazione della concentrazione abbia prodotto la conseguenza di attribuire a una delle imprese
in questione un potere di controllo sull’altra, potere che essa non deteneva in precedenza. Tale potere di controllo consiste
nella possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa, in special modo quando l’impresa che
lo detiene può imporre all’altra scelte relative alle sue decisioni strategiche.
64
Da quanto precede discende che l’acquisizione di una partecipazione che non conferisca, di per sé, il controllo nel senso
specificato dall’art. 3 del regolamento sulle concentrazioni non costituisce una concentrazione reputata realizzata, nel senso
di cui a detto regolamento. Su questo punto il diritto dell’Unione si distingue dal diritto di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, le cui
autorità nazionali sono autorizzate da norme di diritto interno relative al controllo delle concentrazioni ad agire nei confronti
delle partecipazioni di minoranza più ampiamente definite (v. supra, punti 21 e 49).
65
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la nozione di concentrazione non può essere estesa a casi in cui, in mancanza
dell’ottenimento del controllo, la partecipazione in causa non conferisce, di per sé, la possibilità di esercitare un’influenza
determinante sull’attività dell’impresa, ma rientra, in senso più ampio, nell’ambito di una concentrazione notificata esaminata
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata incompatibile con il mercato comune al termine di detto esame, senza che siamo intervenute
modifiche del controllo nel senso sopra specificato.
66
Siffatto potere non è concesso alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Secondo la lettera stessa
dell’art. 8, n. 4, di detto regolamento, il potere di ordinare la cessione di tutte le azioni acquisite da un’impresa in un’altra
esiste unicamente al fine di «ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione». In mancanza
di acquisizione del controllo, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone del potere di dissolvere detta concentrazione. Se il legislatore
avesse inteso conferire alla [OSCURATO:PERSONA] una competenza più ampia rispetto a quella sancita dal regolamento sulle concentrazioni,
avrebbe introdotto una disposizione in tal senso.
67
Sotto il profilo fattuale non viene contestato che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie
non conferisce alla prima la possibilità di «controllare» la [OSCURATO:PERSONA]. In aggiunta agli elementi esposti ai punti 10 e 11
della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega di «accettare la sua supposizione, fatta al punto 11 della decisione impugnata,
secondo cui, al 27 giugno 2007, la [OSCURATO:PERSONA] non esercitava il “controllo” ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento sulle
concentrazioni». Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che la partecipazione del 29,3% detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo capitale
dall’agosto 2007 conferisca a quest’ultima il controllo della società, ma si limita ad asserire che tale partecipazione le
attribuisce una «significativa possibilità di interferire nella sua gestione e nella sua strategia commerciale».
68
Inoltre, in risposta agli argomenti della ricorrente relativi ai presunti effetti negativi sulla concorrenza, occorre rilevare
che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] respinge a ragione la tesi che essi siano concretamente assimilabili ad una forma
di controllo nella causa in esame (punto 11 della decisione impugnata). In proposito occorre sottolineare, in generale, che
il regolamento sulle concentrazioni non persegue la finalità di preservare le società da controversie di natura commerciale
con i loro azionisti né di dissipare qualsiasi incertezza in merito all’approvazione di decisioni importanti da parte di questi
ultimi. Se la dirigenza della [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in qualità d’azionista sia abusivo o illegittimo,
essa dispone della possibilità di portare il caso dinanzi ai giudici o alle competenti autorità nazionali.
69
Ad ogni modo, sebbene dagli elementi di fatto addotti dalla ricorrente si evinca che i rapporti tra la sua dirigenza e la
[OSCURATO:PERSONA] sono tesi e che le loro opinioni in merito ad una serie di punti sono divergenti, tali elementi non possono tuttavia
dimostrare – come sarebbe richiesto affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa decidere di applicare l’art. 8, n. 4, del regolamento sulle
concentrazioni – l’esistenza di una possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di tale impresa.
70
In effetti, per quanto concerne l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalsa della sua partecipazione per tentare
di accedere al piano strategico riservato e ai segreti commerciali della [OSCURATO:PERSONA], l’unico elemento menzionato per suffragare
tale tesi è una lettera in cui la [OSCURATO:PERSONA] richiede, in termini generali, lo svolgimento di una riunione con i dirigenti della
[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non contiene alcun elemento che possa dimostrare che effettivamente nel corso di tale riunione si sia
verificato uno scambio di informazioni riservate. In ogni caso, uno scambio di informazioni di tal fatta non costituirebbe
una diretta conseguenza della partecipazione di minoranza, ma atterrebbe ad un comportamento successivo delle due società,
da esaminarsi eventualmente alla luce dell’art. 81 CE.
71
Nello stesso senso, quanto all’affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe votato contro una decisione speciale volta a consentire
al consiglio di amministrazione di emettere azioni senza doverle preliminarmente proporre agli azionisti esistenti, come generalmente
previsto dal diritto societario, dai commenti rilasciati dal presidente e direttore generale della ricorrente e riportati
dal giornale
[OSCURATO:PERSONA]
del 7 luglio 2007 in un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] si oppone al tentativo della [OSCURATO:PERSONA] di diluire la sua partecipazione»
e citati dalla [OSCURATO:PERSONA] senza essere contestati dalla ricorrente, si evince che il fallimento di tale decisione non ha
prodotto significative ripercussioni sulla società.
72
Per quanto attiene all’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la convocazione di due assemblee generali straordinarie
per ritornare su decisioni strategiche adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva, e la ricorrente non contesta, che
il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tali richieste e che le decisioni previste sono state attuate
nonostante l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA]. Questo esempio conferma che, diversamente da quanto voluto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
non è in grado di imporle la sua volontà.
73
L’affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto una campagna contro la dirigenza della [OSCURATO:PERSONA] deve essere intesa come un nuovo
riferimento alle due assemblee generali straordinarie richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché alla corrispondenza e alle dichiarazioni
pubbliche relative. Come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto queste due richieste e
ha dato attuazione alla decisione come previsto. Anche se risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] ha ostacolato la dirigenza della [OSCURATO:PERSONA]
per diverse settimane, ciò non dimostrerebbe tuttavia l’esistenza di una possibilità di esercitare un’influenza determinante
sull’attività di questa impresa ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.
74
L’asserzione secondo cui la detenzione di una partecipazione di minoranza in un’impresa concorrente che si trovi in situazione
di duopolio falserebbe intrinsecamente la concorrenza, perché la società che dispone di siffatta partecipazione sarebbe meno
motivata a far concorrenza ad una società i cui utili le stanno a cuore, è smentita dai fatti. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA]
afferma, senza che la ricorrente la smentisca, che, dopo aver acquisito la sua partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
ha iniziato ad operare su quattro tratte che in precedenza erano effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha aumentato la frequenza dei
suoi voli su sei altre tratte sulle quali era in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] (v. comunicati stampa della [OSCURATO:PERSONA] intitolati
«[OSCURATO:PERSONA] annuncia sei nuove tratte da Dublino» del 15 agosto 2007 e «Nuova tratta – la 31
a
– dall’aeroporto di Shannon e tre nuove tratte da Dublino» del 25 ottobre 2007). Tale affermazione teorica, in ogni caso,
non è sufficiente per sostanziare una forma di controllo della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a giustificare il disinvestimento
della partecipazione di minoranza controversa in questa causa.
75
Lo stesso dicasi quanto all’affermazione secondo cui la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] produrrebbe conseguenze materiali sulle
azioni della [OSCURATO:PERSONA], rendendole meno interessanti per quest’ultima società. Dal punto di vista dei principi, infatti,
l’attrattiva borsistica e finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] non dipende unicamente dalla partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA],
ma si fonda sull’interezza del capitale di tale impresa, cui possono partecipare anche altri azionisti di rilievo. Inoltre,
anche ammettendo che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] possa incidere su tale attrattiva, ciò non sarebbe sufficiente per dimostrare
l’esistenza di un controllo nel senso richiesto dal regolamento sulle concentrazioni.
76
Ammettere che la [OSCURATO:PERSONA] possa ordinare il disinvestimento di una partecipazione di minoranza per il solo motivo che essa
costituisce un rischio teorico sul piano economico in presenza di un duopolio, oppure un danno per l’attrattiva delle azioni
di una delle imprese che compongono tale duopolio, andrebbe oltre le competenze conferite alla [OSCURATO:PERSONA] per il controllo
delle concentrazioni.
77
Dall’analisi della prassi precedente di quest’ultima si evince, in ogni caso, che tutte le decisioni ad oggi adottate dalla
[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni riguardano concentrazioni già realizzate, nel
cui contesto la società target aveva cessato di essere un concorrente indipendente dell’acquirente. Diversamente da quanto
accade nella causa in esame, tali decisioni non riguardavano l’applicabilità dell’art. 8, n. 4, alla concentrazione in causa,
bensì unicamente le misure idonee a ripristinare la concorrenza che era venuta meno in seguito alla realizzazione della concentrazione,
misure che potevano variare da un caso all’altro a seconda delle specificità della fattispecie. Pertanto, non si può addurre
la prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] in merito al trattamento delle partecipazioni di minoranza ai sensi dell’art. 8, n. 4,
del regolamento sulle concentrazioni, per rimettere in discussione i criteri definiti da tale disposizione.
78
Di conseguenza, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni
per aver dichiarato che nella fattispecie non era stata realizzata alcuna concentrazione e per aver ritenuto di non disporre
della competenza ad ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] la cessione della sua partecipazione nel capitale della [OSCURATO:PERSONA]. Solo qualora
siffatta partecipazione avesse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di controllare la [OSCURATO:PERSONA] esercitando nei suoi confronti un’influenza
determinante di diritto o di fatto – circostanza che non si è verificata nella fattispecie – tale potere sarebbe stato riconosciuto
alla [OSCURATO:PERSONA] in forza del regolamento sulle concentrazioni.
79
Questo giudizio non è infirmato dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento d’esame, abbia ritenuto che
occorresse considerare rientrante nell’ambito dell’OPA la partecipazione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato poco prima e
durante il periodo di tale offerta, il che costituiva, secondo le sue parole, una «concentrazione unica». Infatti in tale
fase, ossia quella del procedimento d’esame, la preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] non è quella di «ripristinare la situazione
esistente prima della realizzazione della concentrazione», qualora essa abbia adottato una decisione di incompatibilità, anche
nel caso in cui la concentrazione verificata sia stata realizzata. Tali preoccupazioni sorgono solo a partire dal momento
in cui è stata adottata una decisione finale e occorre trarne le conseguenze se risulta che la situazione non vi si è conformata.
80
In occasione del procedimento di esame la [OSCURATO:PERSONA] cerca piuttosto di evitare di ritrovarsi in situazioni in cui la concentrazione
si è realizzata allorché essa può ancora essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. È questo l’obiettivo dell’art. 7
del regolamento sulle concentrazioni, che mira a far rispettare uno dei principi che hanno ispirato questo regolamento ai
sensi del quale una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata senza essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA]
e preventivamente autorizzata da quest’ultima.
81
Infatti, l’art. 4, n. 1, del detto regolamento, rubricato «Notificazione preventiva (…)», dispone che le concentrazioni di
cui al presente regolamento sono notificate alla [OSCURATO:PERSONA] prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo,
la comunicazione dell’OPA o dell’offerta pubblica di scambio (OPS) o l’acquisizione di una partecipazione di controllo. Tale
principio viene ribadito anche all’art. 7 del regolamento sulle concentrazioni, rubricato «Sospensione della concentrazione».
A norma dell’art. 7, n. 1, una concentrazione di dimensione comunitaria non può essere realizzata prima di essere notificata,
né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune. L’art. 7, n. 2, dispone che il n. 1 non osta alla esecuzione
di un’OPA o di un’OPS o di una serie di transazioni su valori mobiliari per effetto delle quali si acquisisce il controllo,
ai sensi dell’art. 3, a condizione che la concentrazione sia notificata senza ritardo alla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 4
e che l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in questione o li eserciti soltanto ai fini
di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti in base a una deroga accordata dalla [OSCURATO:PERSONA].
82
Occorre rilevare che l’obbligo di sospendere la realizzazione della concentrazione finché essa non sia autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]
subisce una deroga automatica in caso di OPA o di acquisizione del controllo mediante una serie di transazioni su valori mobiliari
che coinvolgano diversi venditori. Per poter usufruire di tale deroga gli interessati devono notificare senza indugio la concentrazione
alla [OSCURATO:PERSONA] e non esercitare i diritti di voto inerenti a tali partecipazioni. Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue
memorie, tale deroga produce l’effetto di trasferire all’acquirente il rischio del divieto dell’operazione. Se al termine
del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’operazione notificata debba essere vietata, i valori mobiliari acquisiti per
realizzare la concentrazione dovranno essere ceduti, come illustrato dai casi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamati nella decisione
impugnata e dalla ricorrente (v. supra, punti 27 e 48).
83
In questo contesto, l’acquisizione di una partecipazione che, di per sé, non conferisce il controllo ai sensi dell’art. 3
del regolamento sulle concentrazioni può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 7 di detto regolamento. L’atteggiamento
della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere inteso nel senso che essa si è avvalsa della nozione di «concentrazione unica» per limitare il
rischio di ritrovarsi in una situazione in cui una decisione di incompatibilità avrebbe richiesto di essere completata da
una decisione di dissoluzione destinata a porre fine all’ottenimento del controllo risalente a prima ancora che la [OSCURATO:PERSONA]
si pronunciasse sui suoi effetti concorrenziali. Quando la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di non esercitare i suoi diritti
di voto – e quest’ultima ha peraltro rilevato che essi non le conferivano il controllo della [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 14)
– essa non ha fatto altro che chiedere a tale impresa di evitare di porsi in una situazione in cui avrebbe realizzato una
concentrazione che avrebbe dato adito ad una misura adottata sul fondamento dell’art. 8, nn. 4 e 5, in caso di decisione di
incompatibilità con il mercato comune.
84
Per questi motivi la [OSCURATO:PERSONA] ha agito correttamente ritenendo, ai punti 12 e 13 della decisione impugnata, che in questo
caso la partecipazione di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere considerata una «realizzazione
parziale» d’una concentrazione idonea a dare origine ad una misura adottata sul fondamento dell’art. 8, nn. 4 o 5, in caso
di decisione di incompatibilità con il mercato comune.
85
In mancanza di un’assunzione effettiva di controllo della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], la partecipazione controversa
non può essere assimilata ad una «concentrazione» che sia «già stata realizzata», anche qualora l’operazione in cui si inserisce
tale partecipazione sia stata dichiarata incompatibile con il mercato comune.
86
Nessuno degli argomenti che la ricorrente ha presentato nelle sue memorie e in udienza, che in sostanza riprendono la teoria
cui già risponde la decisione impugnata, è idoneo a rimettere in discussione la valutazione che precede.
87
Pertanto, nonostante la definizione di concentrazione unica e la decisione di incompatibilità della concentrazione con il
mercato comune sancite dalla decisione [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato in modo sufficiente,
in diritto e in fatto, la sua decisione di non adottare misure di applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento sulle concentrazioni.
88
Lo stesso ragionamento vale per l’art. 8, n. 5, del regolamento sulle concentrazioni, in merito al quale la ricorrente adduce
i medesimi argomenti contro l’analisi sviluppata su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che riprende,
mutatis mutandis, l’analisi svolta in merito all’art. 8, n. 4, di detto regolamento.
89
Occorre infine ricordare che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato come l’art. 21, n. 3, del regolamento sulle
concentrazioni si limiti ad imporre un obbligo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza conferire loro un diritto o un potere specifico. Pertanto,
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non essere autorizzata a fornire un’interpretazione vincolante di tale disposizione e di non
essere in grado di rispondere alla richiesta di interpretazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 29).
90
Alla stessa stregua della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale osserva che l’art. 21, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni dispone
che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria»
e che, di conseguenza, esso non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare una misura che produca effetti giuridici
vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. Non si può quindi addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver rammentato
nella sua risposta il contesto giuridico applicabile alla causa in esame e le conseguenze da trarne, segnatamente per quanto
concerne i ricorsi previsti dagli artt. 226 CE e 234 CE (v. supra, punto 31).
91
Inoltre, il ragionamento della ricorrente nella causa in esame invita il Tribunale ad esaminare un’ipotesi che non si è verificata,
in quanto l’applicazione dell’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni non si fonda su conclusioni errate come
vuole la ricorrente (v. supra, punto 55). In assenza di concentrazione di dimensione comunitaria, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangono
infatti liberi di applicare la loro normativa nazionale sulla concorrenza alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della
[OSCURATO:PERSONA] secondo le norme previste a questo proposito.
92
Da quanto precede risulta che il ricorso dev’essere interamente respinto.
Sulle spese
93
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere pertanto condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle domande di queste ultime, incluse le spese inerenti al procedimento d’urgenza.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] plc sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] plc,
comprese quelle inerenti al procedimento d’urgenza.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 2010.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
[OSCURATO:PERSONA] della controversia
Offerta d’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] e acquisizione di una partecipazione
Esame e divieto della concentrazione notificata
Corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento di esame della concentrazione
Corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla decisione [OSCURATO:PERSONA], invito ad agire a norma dell’art. 232 CE
e decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.