CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19683/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempo-re, rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 846/2023depositata il 21/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 9996/2024Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19683/2026Data pubblicazione 13/06/20261. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA],corrente in Razzà di Brancaleone (RC), impugna per cassazione la senten-za della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 846/2023, pubblicata il 22.11.2023, che ha confermato il rigetto della sua domanda statuito dal Giu-dice di prime cure.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1297/2017, avevainfatti rigettato la domanda con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dellafarmacia rurale Infantino, aveva chiesto che venisse dichiarato che l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi ASP) aveva in-debitamente trattenuto le somme imputabili a quote di spettanza dellafarmacia ex art. 1, co. 40, L. n. 662/96, in riferimento ai mesi da gennaio2013 a settembre 2013, importo così determinato da parte attrice sullabase di calcolo del fatturato annuo al netto dei ticket riscossi.3. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul gravame pro-posto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], lo rigettava, ritenendo: a) che dalla letturadella nota interpretativa del Ministero della Salute n. 305/2018 emergevache il fatturato delle farmacie rilevante ai fini dell'art. 1, co. 40, L. n. 662/1996 andava calcolato al netto delle quote di ticket; b) che, tuttavia, lafarmacia non aveva fornito prova né dell'esatto ammontare del fatturatoannuo, né dell'esatto ammontare dei ticket nell'ambito del fatturato annuodi riferimento; c) che, pertanto, la farmacia non aveva provato che il pro-prio fatturato annuo relativo al periodo oggetto di causa, gennaio-settembre 2013, rientrasse nella soglia prevista di euro 387.324,67, ai finidell'applicazione della scontistica vantata; d) che non era applicabile allafattispecie il criterio degli scaglioni progressivi per il calcolo della percen-tuale di sconto per le farmacie su ogni singolo scaglione fatturato, attesoche la vigente disciplina prevede solo criteri di limite di ammontare di fat-turato in regime di SSN.Numero registro generale 9996/2024Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19683/2026Data pubblicazione 13/06/20264. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 22/11/2023, èchiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 24/4/2024 ed affidato a duemotivi, illustrati da memoria, cui resiste ASP con controricorso.CONSIDERATO CHE5. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., conriferimento all'art. 1, comma 40, della l. n. 662/1996, così come modifica-to dall'art. 11 del d.l. n. 347/2001 (convertito in legge n. 405/2001), edall'art. 2, comma 1 della l. n. 549/1995.5.1. Lamenta la ricorrente l'erroneità della sentenza, per avere ritenu-to che, ai fini della sussistenza dei requisiti per ottenere la scontisticaagevolata, la farmacia non avesse fornito la prova del fatturato annuo, as-sumendo come riferimento quello relativo all'anno 2013, anziché quellorelativo all'anno 2012.6. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza di secondogrado ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.6.1. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza, per mancata consi-derazione della prova derivante dall'assenza di contestazioni dell'ASP Ca-labria sull'avvenuta allegazione e produzione del fatturato della farmaciarelativo all'anno 2012, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corted'appello, era quello da assumere come base di calcolo. Espone parte ri-corrente che ASP si era limitata a contestare il criterio di calcolo utilizzatodalla farmacia, che aveva scomputato dal fatturato, ai fini dell'applicazionedella legislazione sulla scontistica, i tickets, così riconoscendo che senza itickets il fatturato era inferiore alla soglia di euro 387.342,67, mentre lapredetta soglia era superata una volta considerati i tickets come compo-nenti del fatturato. Ciò dimostrava che tra le parti la quaestio juris era li-mitata alla determinazione delle modalità di calcolo del fatturato annualeNumero registro generale 9996/2024Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19683/2026Data pubblicazione 13/06/2026della farmacia, ovvero se al netto o al lordo dei tickets, così come era al-trettanto evidente che l'omesso inserimento dei tickets nel calcolo del fat-turato aveva assestato i livelli annuali di fatturazione al di sotto della so-glia prevista di euro 387.342,67, giustificando l'applicazione della sconti-stica.In tale ottica, il prospetto del fatturato del 2012, depositato come alle-gato al fascicolo di primo grado, insieme alle note di ASP costituiva perparte ricorrente documento sufficiente a fondare le ragioni della farmacia,perché consentiva la quantificazione incontestata del fatturato, al netto diiva, sconto e ticket, in euro 354.869,18.7. I due motivi possono essere esaminati insieme e sono fondati.7.2. E' bene inquadrare normativamente la questione, precisando chel'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 11d.l. n. 347/2001, conv. con legge n. 405/2001, nella formulazione rationetemporis vigente, prevedeva che “A decorrere dall'anno 1997, le quote dispettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collo-cate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 di-cembre 1993,537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossi-sti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per centoe al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'impostasul valore aggiunto (IVA). [OSCURATO:PERSONA] sanitario nazionale, nel procedere al-la corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di scon-to una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico èinferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cuiprezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico ècompreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al 12,5 per cento per le speciali-tà medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro103,29 e euro 154,94, e al 19 per cento per le specialità medicinali il cuiNumero registro generale 9996/2024Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19683/2026Data pubblicazione 13/06/2026prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero dellasalute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativedelle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli inter-valli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le far-macie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2della legge 8 marzo 1968, 221, e successive modificazioni, con un fattura-to annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non su-periore a lire 750 milioni (corrispondente ad Euro 387.324,67), restano invigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 di-cembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime diServizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 mi-lioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misurapari al 60 per cento.”7.3. L'art. 2, comma 1 della legge n. 549/1995, nella versione rationetemporis vigente, prevedeva che “A decorrere dall'anno 1996 le quote dispettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collo-cate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 di-cembre 1993, n.537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 percento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'im-posta sul valore aggiunto (IVA). [OSCURATO:PERSONA] sanitario nazionale, nel prece-dere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolodi sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fat-ta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenzaalle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dellosconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della baseimponibile né ai fini dell'imposta né dei contributi dovuti dalla farmacia”.7.4. E' stato poi chiarito da questa Corte che, ai fini della determina-zione della percentuale dello "sconto" trattenuto dal Servizio sanitario na-zionale sulle indennità rimborsate alle specialità farmaceutiche erogatedalle farmacie rurali ‒ secondo la disciplina, ratione temporis applicabileNumero registro generale 9996/2024Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19683/2026Data pubblicazione 13/06/2026alla fattispecie, dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, dellal. n. 549 del 1995 e dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 347 del 2001 (con-vertito dalla l. n. 405 del 2001) ‒ il limite del fatturato complessivo annuodelle farmacie va quantificato includendo le quote di partecipazione allaspesa poste a carico degli assistiti (cc.dd. "tickets") (Cass. 9257/2020; id.7037/2023).7.5. Tanto premesso, osserva il Collegio che nella specie le parti noncontestavano l'importo del fatturato da considerare come base di calcolo,e cioè quello relativo all'annualità 2012, limitandosi a discutere se ai finidell'applicazione della scontistica l'importo del fatturato andava considera-to al netto o al lordo dei tickets, secondo la Farmacia al netto e secondol'ASP al lordo. Ebbene, posto che la questione giuridica oggetto di contesava risolta sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale soprarichiamato, deve rilevarsi che ha errato la Corte d'appello nel considerarenon provato l'importo da porre a base di calcolo sull'assunto che si doves-se avere riguardo al fatturato dell'anno 2013.7.6. Infatti, dal momento che il rimborso dello sconto alle farmacie ru-rali deve esser effettuato mese per mese, e poiché fino alla fine dell'annonon è possibile determinare l'importo del fatturato annuo ai fini della indi-viduazione del tetto massimo fissato dall'art. 1, comma 40, della legge n.662/1996, la determinazione degli importi della scontistica per le frazionidi ogni anno non ancora completato devono essere determinate utilizzan-do come base di calcolo il fatturato annuo dell'annualità precedente: nelcaso di specie, per le mensilità gennaio-settembre 2013 deve quindi aversiriguardo al fatturato annuo del 2012. Pertanto, rispetto a questo criteriointerpretativo, la conclusione della Corte d'appello fondata sulla mancataprova da parte della farmacia attrice dell'entità del fatturato del 2013 nonè corretta.8. In conclusione, dunque, il ricorso è accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in di-Numero registro generale 9996/2024Numero sezionale 1260/2026Numero di raccolta generale 19683/2026Data pubblicazione 13/06/2026versa composizione, per nuovo esame alla stregua dei principi sopraenunciati e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legit-timità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la rego-lamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino