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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04357/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data 19 settembre 2022, con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale illustrava i motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con il decreto del 9 luglio 2021, revocava la confisca di un terreno, confermando nel resto il decreto del Tribunale distrettuale, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca di innumerevoli beni nei confronti del predetto e dei terzi interessati Antonio, Angelo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Sono stati proposti plurimi ricorsi, con due atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con altro atto quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 24 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 quanto alla sussistenza delle disponibilità economiche per l'acquisizione dei beni oggetto di confisca.

In particolare i ricorrenti rappresentano che se la Corte di appello ha disposto la revoca della confisca relativamente al terreno ritenuto lecitamente acquisito, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il valore della vendita dell'immobile come maggior reddito disponibile, così come il rimborso anticipato dell'Iva per 150 milioni di lire, l'incidenza di un canone di locazione, il reddito di oltre 7.000,00 euro da imputare a [OSCURATO:PERSONA] conseguente ad una vendita all'interno del nucleo familiare ritenuta erroneamente fittizia.

La Corte di appello, inoltre, revocando la confisca per l'immobile acquistato nel 1986, avrebbe dovuto fare altrettanto anche per il terreno acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1990 (n. 5 del decreto del Tribunale), quindi due anni prima dell'inizio della manifestazione di pericolosità sociale che viene individuata nel 1992-1993, come anche in relazione all'immobile adibito a magazzino (n. 6 del decreto) acquistato nel dicembre 1992 con redditi di oltre 91.000,00 euro nel 1991.

L'omessa motivazione viene anche dedotta in ordine al libretto di deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui transitava la pensione del padre del proposto, Antonio, senza per altro che Emanuela fosse stata citata in giudizio come terza intestataria.

4. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 in relazione all'art.125 cod. proc. pen.

In particolare i ricorrenti, coniugi, il primo figlio del proposto, dopo aver premesso che il Tribunale revocava parzialmente il sequestro in relazione a beni della Putrino, evidenziava come la Coi-te di appello avesse confermato la confisca di un fabbricato destinato a magazzino in Novara, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (indicato come n. 9 nel decreto genetico), delle quote societarie e del compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA], della quale legale rappresentante risultava essere [OSCURATO:PERSONA] (n.10), nonché di un conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] in Novara, intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il valore di euro 1.645,09 (n.12).

I ricorrenti lamentano che a fronte di ben dieci motivi di appello la Corte territoriale li abbia risolti con una breve motivazione di rinvio al decreto di confisca emesso dal Tribunale, dunque con motivazione inesistente o apparente.

I ricorrenti, inoltre, richiamano e allegano l'atto di appello con il quale, analizzando la motivazione del decreto appellato, che censuravano punto per punto, lamentavano errori di valutazione del Tribunale quanto a: la ritenuta sperequazione del reddito comprovato rispetto alle spese sostenute annualmente fino al 2015, accertamento che avrebbe però patito il deficit logico del cumulo di tutti i redditi, del proposto e del nucleo familiare del figlio Rosario, che invece dal 2003 risultava avere un reddito autonomo; l'erronea valutazione dei parametri Istat utilizzati dal Tribunale sul presupposto di un tenore di vita medio alto e il confronto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto; il tema degli utili prodotti effettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rifluiti nella disponibilità dei soci, con la confusione fra utili e ricavi da parte del Tribunale; la fonte di reddito che i coniugi traevano direttamente dalla società predetta a base familiare, non ritenuta dal Tribunale come fonte lecita di incremento dei conti correnti personali del [OSCURATO:PERSONA]; la contraddizione logica nella quale sarebbe incorso il Tribunale, per un verso affermando l'autonomia quanto alla residenza di [OSCURATO:PERSONA] dal suocero, salvo poi ritenere la stessa intestataria fittizia delle quote nella misura del 50% e del compendio aziendale della s.n.c.; l'erronea valutazione, quanto alla disponibilità da parte del proposto, e non del figlio, del fabbricato aziendale in Novara, bene strumentale della società, acquisito con ì profitti della stessa, oltre che con un mutuo sostenibile da parte della società medesima; la natura congetturale della illecita provenienza dei capitali necessari alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], a fronte di soli 5000,00 euro versati.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 19 settembre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato, data la fondatezza dei ricorsi per omessa valutazione delle censure di appello.

6. Con memoria difensiva pervenuta il 20 ottobre 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava come il periodo di pericolosità accertato avesse inizio nel 2004, insistendo poi nella censura del vizio di motivazione già formulato in ricorso, chiedendo annullarsi la sentenza impugnata.

7. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono in parte fondati in parte inammissibili.

2. Va da subito rilevato che per i terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca: infatti il difensore dei predetti terzi interessati non è munito di procura speciale, ex art.100 c.p.p.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894).

Tale orientamento è stato anche più recentemente confermato, rilevando che il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 c.p.p., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149).

Ne consegue l'inammissibilità dei relativi ricorsi.

3. Venendo ai residui ricorsi, proposti nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], proposto, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati per i quali in atti vi è la procura speciale predetta, va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, Repaci; nello stesso senso, fra le altre, da ultimo Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).

4. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto la Corte di appello di Catanzaro non procede all'esame specifico di tutti i motivi di appello in materia patrimoniale proposti dai ricorrenti.

Sul punto — cfr. fol. 12, punto 1.4.2.— la Corte territoriale si limita a ribadire l'esito della valutazione compiuta dal Tribunale, rinviando alla relativa motivazione, e affermando che le questioni poste con i motivi di appello sono già state affrontante puntualmente dal primo Collegio, qualificando le censure in appello come meramente reiterative.

A ben vedere, però, l'esame dei motivi di appello proposti dagli attuali ricorrenti dimostra che vi è una puntuale critica alla motivazione del Tribunale, con argomenti che sono certamente correlati al contenuto del decreto che disponeva la confisca.

I motivi di appello risultano articolati in modo specifico e puntuale, correlati alla motivazione del decreto di confisca, cosicchè certamente non vi è difetto di specificità dei motivi di appello, che si verifica solo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

In sostanza, ciò che questa Corte rileva è che non vi sia stato un esame puntuale degli specifici motivi di appello, che devono essere valutati nella loro complessità, fermo restando il criterio su enunciato, e cioè che non possa costituire motivazione mancante o apparente la mera sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ma nel caso in esame nessuno dei motivi di appello ha una specifica valutazione, cosicchè sono proprio gli atti di impugnazione nella loro interezza a non aver avuto risposta da parte della Corte di appello.

In tal senso, i motivi dei ricorsi su ricapitolati, ai quali si rinvia, evidenziano una pluralità di temi di censura, dei quali alcuno ha trovato specifica risposta nel provvedimento ora impugnato.

Va allora ribadito anche in materia di misure di prevenzione, ancor più in ragione della circostanza che il ricorso in cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, il principio generale per cui, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719 - 02), non potendosi limitare ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare gli specifici passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le singole censure proposte (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 - 01) e dovendo consentire di individuare l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha accompagnata (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255393 - 01).

5. E bene, nel caso in esame il decreto della Corte di appello di Catanzaro si sofferma correttamente sulle censure relative alla misura di prevenzione personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] (foll. 3- 10) e poi, fissata la perimetrazione della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] al 1992, motiva sulla anteriorità dell'acquisizione del terreno indicato con il n. 1, in quanto risalente al 1986, quindi anteriore al predetto rilevante perimetro.Tutte le ulteriori doglianze, proposte con i motivi di appello, a cominciare da quelle evidenziate anche dalla Procura generale, non sono state oggetto di alcuna autonoma valutazione da parte della Corte di appello, pur essendo oggetto di specifici motivi di appello, in tema di incidenza sul reddito disponibile di un rimborso Iva per oltre 150 milioni di lire, sull'omessa valutazione di un canone di locazione, sulla anteriorità del bene immobile acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1990, quindi due anni prima rispetto alla predetta perimetrazione di pericolosità, ovvero sull'acquisto a ridosso dello stesso periodo, come per l' immobile di cui al punto 6, per il quale è stata dedotta la disponibilità di un reddito di 173 milioni di lire, utile all'acquisizione in data 23 dicembre 1992.

Anche la valutazione delle censure sul libretto di deposito ove sarebbe versata la pensione di [OSCURATO:PERSONA], padre del proposto e non terzo interessato, risulta del tutto omessa.

Nella stessa pagina 19 del decreto impugnato, nella quale la Corte territoriale opera un rinvio al provvedimento di primo grado, per le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati suoi familiari, analogamente i motivi ai appello, qui ricapitolati al punto 4 che precede, vengono esaminati con il rinvio alle pagine del decreto di confisca.

6. Secondo la giurisprudenza di legittimità è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima, ma senza dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante (Sez. 2, n. 56395 del 23 novembre 2017, ivi, n. 271700; massime cont N. 6779 del 2014 Rv. 259316 - 01, N. 27416 del 2014 Rv. 259666 - 01).

Nel caso in esame, per altro, i motivi di appello relativi alla misura patrimoniale vengono riassunti cumulativamente a pagina 2 del decreto ora impugnato, e ricapitolati solo in relazione ai profili relativi al perimetro della pericolosità, non anche in ordine agli ulteriori e numerosi profili pure in precedenza richiamati.

Ne deriva che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, in quanto si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 del 21 novembre 2012, ivi, n. 254102; conf.

Sez. 6, n. 6221 del 20 aprile 2005, dep. 2006, ivi n. 233082).7.

Pertanto deve affermarsi il principio per cui, in tema di misure di prevenzione, incorre nel vizio di motivazione apparente che integra la violazione di legge, il giudice di appello che, in presenza di un atto dì impugnazione non inammissibile per carenza di specificità, si limiti al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, non potendosi limitarsi ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare gli specifici passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le singole censure proposte, dovendo consentire di individuare l'intervenuto, per quanto essenziale, vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il relativo percorso argomentativo.

8. Ne consegue la fondatezza dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

9. Per i residui ricorsi, inammissibili, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai beni confiscati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Valente R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate in data 19 settembre 2022, con le quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale illustrava i motivi di ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con il decreto del 9 luglio 2021, revocava la confisca di un terreno, confermando nel resto il decreto del Tribunale distrettuale, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca di innumerevoli beni nei confronti del predetto e dei terzi interessati Antonio, Angelo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Sono stati proposti plurimi ricorsi, con due atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con altro atto quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi saranno a seguire enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 24 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 quanto alla sussistenza delle disponibilità economiche per l'acquisizione dei beni oggetto di confisca. In particolare i ricorrenti rappresentano che se la Corte di appello ha disposto la revoca della confisca relativamente al terreno ritenuto lecitamente acquisito, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il valore della vendita dell'immobile come maggior reddito disponibile, così come il rimborso anticipato dell'Iva per 150 milioni di lire, l'incidenza di un canone di locazione, il reddito di oltre 7.000,00 euro da imputare a [OSCURATO:PERSONA] conseguente ad una vendita all'interno del nucleo familiare ritenuta erroneamente fittizia. La Corte di appello, inoltre, revocando la confisca per l'immobile acquistato nel 1986, avrebbe dovuto fare altrettanto anche per il terreno acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1990 (n. 5 del decreto del Tribunale), quindi due anni prima dell'inizio della manifestazione di pericolosità sociale che viene individuata nel 1992-1993, come anche in relazione all'immobile adibito a magazzino (n. 6 del decreto) acquistato nel dicembre 1992 con redditi di oltre 91.000,00 euro nel 1991. L'omessa motivazione viene anche dedotta in ordine al libretto di deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui transitava la pensione del padre del proposto, Antonio, senza per altro che Emanuela fosse stata citata in giudizio come terza intestataria. 4. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 in relazione all'art.125 cod. proc. pen. In particolare i ricorrenti, coniugi, il primo figlio del proposto, dopo aver premesso che il Tribunale revocava parzialmente il sequestro in relazione a beni della Putrino, evidenziava come la Coi-te di appello avesse confermato la confisca di un fabbricato destinato a magazzino in Novara, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (indicato come n. 9 nel decreto genetico), delle quote societarie e del compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA], della quale legale rappresentante risultava essere [OSCURATO:PERSONA] (n.10), nonché di un conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] in Novara, intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il valore di euro 1.645,09 (n.12). I ricorrenti lamentano che a fronte di ben dieci motivi di appello la Corte territoriale li abbia risolti con una breve motivazione di rinvio al decreto di confisca emesso dal Tribunale, dunque con motivazione inesistente o apparente. I ricorrenti, inoltre, richiamano e allegano l'atto di appello con il quale, analizzando la motivazione del decreto appellato, che censuravano punto per punto, lamentavano errori di valutazione del Tribunale quanto a: la ritenuta sperequazione del reddito comprovato rispetto alle spese sostenute annualmente fino al 2015, accertamento che avrebbe però patito il deficit logico del cumulo di tutti i redditi, del proposto e del nucleo familiare del figlio Rosario, che invece dal 2003 risultava avere un reddito autonomo; l'erronea valutazione dei parametri Istat utilizzati dal Tribunale sul presupposto di un tenore di vita medio alto e il confronto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto; il tema degli utili prodotti effettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rifluiti nella disponibilità dei soci, con la confusione fra utili e ricavi da parte del Tribunale; la fonte di reddito che i coniugi traevano direttamente dalla società predetta a base familiare, non ritenuta dal Tribunale come fonte lecita di incremento dei conti correnti personali del [OSCURATO:PERSONA]; la contraddizione logica nella quale sarebbe incorso il Tribunale, per un verso affermando l'autonomia quanto alla residenza di [OSCURATO:PERSONA] dal suocero, salvo poi ritenere la stessa intestataria fittizia delle quote nella misura del 50% e del compendio aziendale della s.n.c.; l'erronea valutazione, quanto alla disponibilità da parte del proposto, e non del figlio, del fabbricato aziendale in Novara, bene strumentale della società, acquisito con ì profitti della stessa, oltre che con un mutuo sostenibile da parte della società medesima; la natura congetturale della illecita provenienza dei capitali necessari alla costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], a fronte di soli 5000,00 euro versati. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 19 settembre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato, data la fondatezza dei ricorsi per omessa valutazione delle censure di appello. 6. Con memoria difensiva pervenuta il 20 ottobre 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentava come il periodo di pericolosità accertato avesse inizio nel 2004, insistendo poi nella censura del vizio di motivazione già formulato in ricorso, chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. 7. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono in parte fondati in parte inammissibili. 2. Va da subito rilevato che per i terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca: infatti il difensore dei predetti terzi interessati non è munito di procura speciale, ex art.100 c.p.p.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894). Tale orientamento è stato anche più recentemente confermato, rilevando che il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 c.p.p., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403; Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149). Ne consegue l'inammissibilità dei relativi ricorsi. 3. Venendo ai residui ricorsi, proposti nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], proposto, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati per i quali in atti vi è la procura speciale predetta, va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez.U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, Repaci; nello stesso senso, fra le altre, da ultimo Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 4. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto la Corte di appello di Catanzaro non procede all'esame specifico di tutti i motivi di appello in materia patrimoniale proposti dai ricorrenti. Sul punto — cfr. fol. 12, punto 1.4.2.— la Corte territoriale si limita a ribadire l'esito della valutazione compiuta dal Tribunale, rinviando alla relativa motivazione, e affermando che le questioni poste con i motivi di appello sono già state affrontante puntualmente dal primo Collegio, qualificando le censure in appello come meramente reiterative. A ben vedere, però, l'esame dei motivi di appello proposti dagli attuali ricorrenti dimostra che vi è una puntuale critica alla motivazione del Tribunale, con argomenti che sono certamente correlati al contenuto del decreto che disponeva la confisca. I motivi di appello risultano articolati in modo specifico e puntuale, correlati alla motivazione del decreto di confisca, cosicchè certamente non vi è difetto di specificità dei motivi di appello, che si verifica solo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). In sostanza, ciò che questa Corte rileva è che non vi sia stato un esame puntuale degli specifici motivi di appello, che devono essere valutati nella loro complessità, fermo restando il criterio su enunciato, e cioè che non possa costituire motivazione mancante o apparente la mera sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ma nel caso in esame nessuno dei motivi di appello ha una specifica valutazione, cosicchè sono proprio gli atti di impugnazione nella loro interezza a non aver avuto risposta da parte della Corte di appello. In tal senso, i motivi dei ricorsi su ricapitolati, ai quali si rinvia, evidenziano una pluralità di temi di censura, dei quali alcuno ha trovato specifica risposta nel provvedimento ora impugnato. Va allora ribadito anche in materia di misure di prevenzione, ancor più in ragione della circostanza che il ricorso in cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, il principio generale per cui, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719 - 02), non potendosi limitare ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare gli specifici passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le singole censure proposte (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 - 01) e dovendo consentire di individuare l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha accompagnata (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255393 - 01). 5. E bene, nel caso in esame il decreto della Corte di appello di Catanzaro si sofferma correttamente sulle censure relative alla misura di prevenzione personale applicata a [OSCURATO:PERSONA] (foll. 3- 10) e poi, fissata la perimetrazione della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] al 1992, motiva sulla anteriorità dell'acquisizione del terreno indicato con il n. 1, in quanto risalente al 1986, quindi anteriore al predetto rilevante perimetro.Tutte le ulteriori doglianze, proposte con i motivi di appello, a cominciare da quelle evidenziate anche dalla Procura generale, non sono state oggetto di alcuna autonoma valutazione da parte della Corte di appello, pur essendo oggetto di specifici motivi di appello, in tema di incidenza sul reddito disponibile di un rimborso Iva per oltre 150 milioni di lire, sull'omessa valutazione di un canone di locazione, sulla anteriorità del bene immobile acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1990, quindi due anni prima rispetto alla predetta perimetrazione di pericolosità, ovvero sull'acquisto a ridosso dello stesso periodo, come per l' immobile di cui al punto 6, per il quale è stata dedotta la disponibilità di un reddito di 173 milioni di lire, utile all'acquisizione in data 23 dicembre 1992. Anche la valutazione delle censure sul libretto di deposito ove sarebbe versata la pensione di [OSCURATO:PERSONA], padre del proposto e non terzo interessato, risulta del tutto omessa. Nella stessa pagina 19 del decreto impugnato, nella quale la Corte territoriale opera un rinvio al provvedimento di primo grado, per le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati suoi familiari, analogamente i motivi ai appello, qui ricapitolati al punto 4 che precede, vengono esaminati con il rinvio alle pagine del decreto di confisca. 6. Secondo la giurisprudenza di legittimità è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima, ma senza dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante (Sez. 2, n. 56395 del 23 novembre 2017, ivi, n. 271700; massime cont N. 6779 del 2014 Rv. 259316 - 01, N. 27416 del 2014 Rv. 259666 - 01). Nel caso in esame, per altro, i motivi di appello relativi alla misura patrimoniale vengono riassunti cumulativamente a pagina 2 del decreto ora impugnato, e ricapitolati solo in relazione ai profili relativi al perimetro della pericolosità, non anche in ordine agli ulteriori e numerosi profili pure in precedenza richiamati. Ne deriva che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, in quanto si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 del 21 novembre 2012, ivi, n. 254102; conf. Sez. 6, n. 6221 del 20 aprile 2005, dep. 2006, ivi n. 233082).7. Pertanto deve affermarsi il principio per cui, in tema di misure di prevenzione, incorre nel vizio di motivazione apparente che integra la violazione di legge, il giudice di appello che, in presenza di un atto dì impugnazione non inammissibile per carenza di specificità, si limiti al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto, non potendosi limitarsi ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare gli specifici passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le singole censure proposte, dovendo consentire di individuare l'intervenuto, per quanto essenziale, vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il relativo percorso argomentativo. 8. Ne consegue la fondatezza dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 9. Per i residui ricorsi, inammissibili, consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai beni confiscati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Valente R
Decreto Cassazione n. 04357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris