CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato a tre motivi, è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, che denuncia error iuris e vizio di motivazione in punto di ritenuta integrazione della circostanza aggravante della violenza sulla cosa, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, fatto buon governo del principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante dell'uso di violenza sulla cosa sussiste nel delitto di furto tentato ancorché la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che, se il reato fosse stato consumato, la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione (Sez. 2, n. 5696 del 26/05/1972, Rv. 121873). 2.2. Il secondo motivo, che censura la motivazione rassegnata a sostegno della prova della responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (soprattutto in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato), consta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità: trattasi, in realtà, di rilievi diretti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali, come tali risultando estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 2.3. Il terzo motivo, proteso a sollecitare un sindacato sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, siccome compiuta dal giudice di appello (quanto, in particolare, alla misura della pena base e dell'aumento per la continuazione), non è consentito nel giudizio di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato. La determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. punto 4.5.1. della sentenza impugnata). 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere esten