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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 13219/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 29 aprile 2022 con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del 29 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Lucca l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, cod. pen. e 55 -quinquies d.l.gs. 165/2001; in data 24 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è aspecifico non confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e coerente con le risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, tabulati telefonici, inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputata e dalla figlia) idonei a dimostrare la penale responsabilità della BORRIELLO (pagg. 12,13 e 14 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; considerato che il secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della modalità di realizzazione del fatto e del negativo comportamento processuale dell'imputata (vedi pag. 15 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso.

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 29 aprile 2022 con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del 29 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Lucca l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 640, comma secondo, cod. pen. e 55 -quinquies d.l.gs. 165/2001; in data 24 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è aspecifico non confrontandosi con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e coerente con le risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado, tabulati telefonici, inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputata e dalla figlia) idonei a dimostrare la penale responsabilità della BORRIELLO (pagg. 12,13 e 14 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; considerato che il secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della modalità di realizzazione del fatto e del negativo comportamento processuale dell'imputata (vedi pag. 15 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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