CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 30382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 17/02/2026 del TRIBUNALE di Agrigentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];con trattazione de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorso in esame, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigentoin data 17 febbraio 2026, è stato proposto personalmente dall'interessato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono da apprezzarsisecondo i contenuti della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltadell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorsoper cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte diCassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U.21.12.2017, Aiello).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alversamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende chestimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]