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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 36220/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 13/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica in data 05/04/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 624-bis, 61 n. 5 cod. pen., in Viareggio il 28/05/2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale dopo aver dato atto della contrastante giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ritenuto sussistente la indicata aggravante, laddove la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, il che avrebbe imposto una interpretazione in favor rei; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione fonda la sussistenza della contestata aggravante sulla collocazione dell'abitazione in zona periferica, trattandosi, peraltro, di abitazione singola; ciò senza considerare che l'abitazione si trova in Torre del [OSCURATO:PERSONA], piccola frazione marittima di Viareggio, per cui la distinzione tra luoghi periferici e luoghi isolati può avere un senso in contesti urbani estesi, ma non nel caso di specie; inoltre, la circostanza che la persona offesa si fosse rivolta direttamente alle Forze dell'ordine non appare dirimente per ritenere che ella non avesse altre possibilità e che, quindi, l'abitazione di trovasse in un luogo isolato e non in un condominio, apparendo peraltro evidente come, al contrario di quanto affermato in sentenza, alla fine del mese di maggio una località come quella in questione ben potesse essere già frequentata da turisti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

Incontestata la responsabilità dell'imputato, introdottosi in orario notturno all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e da questa ivi sorpreso, la sentenza impugnata ha sostenuto - ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - che non fossero stati raccolti elementi per ritenere se l'abitazione fosse isolata o collocata in un condomìnio, essendo irrilevante la dislocazione della stessa in località turistica, data la scarsa affluenza di turisti alla fine del mese di maggio, per cui la circostanza che la persona offesa avesse chiamato le Forze dell'ordine, unitamente al fatto che ella viveva da sola, doveva far ritenere che non avesse altre alternative, cioè che non potesse rivolgersi ai vicini, anche perché, dato il periodo di tempo, le case dovevano essere non abitate.Va premesso che la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, non rilevando di per sé sola l'idoneità astratta di una situazione quale il tempo di notte (Sez. 4, n, 17121 del 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279243; Sez. 5, n. 32813 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277086); le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che la commissione del reato in tempo di notte può integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante in esame, purché sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282095).

Su tale aspetto la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente apodittica e fondata su mere illazioni, relativamente a specifici aspetti che ben avrebbero potuto essere oggetto di accertamento.

In tal senso, infatti, avrebbe potuto essere accertato se effettivamente l'abitazione della persona offesa fosse o meno isolata, posta o meno in un condominio, atteso che la circostanza relativa alla presenza dei turisti sembra il frutto di un'illazione, sia perché risulta notorio il dato che alla fine del mese di maggio - epoca del commesso reato - la presenza turistica nelle zone della Versilia non è certo irrilevante, sia perché sarebbe stato comunque necessario svolgere uno specifico accertamento circa la collocazione e le caratteristiche dell'abitazione.

Parimenti apodittica appare la motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante fondata sull'avere la persona offesa chiamato la polizia, il che, in sé, non sembra affatto dirimente e certamente non dimostrativo dell'assenza di vicini, posto che ben avrebbe potuto trattarsi di una scelta della persona offesa, peraltro del tutto ragionevole, avendo appena rinvenuto in casa un estraneo che vi si era introdotto, e considerato che anche l'assenza o la presenza di vicini per avrebbe potuto essere oggetto di puntuale accertamento.

Ne discende, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della aggravante della minorata difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della aggravante della minorata difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 13/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica in data 05/04/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 624-bis, 61 n. 5 cod. pen., in Viareggio il 28/05/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale dopo aver dato atto della contrastante giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ritenuto sussistente la indicata aggravante, laddove la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, il che avrebbe imposto una interpretazione in favor rei; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione fonda la sussistenza della contestata aggravante sulla collocazione dell'abitazione in zona periferica, trattandosi, peraltro, di abitazione singola; ciò senza considerare che l'abitazione si trova in Torre del [OSCURATO:PERSONA], piccola frazione marittima di Viareggio, per cui la distinzione tra luoghi periferici e luoghi isolati può avere un senso in contesti urbani estesi, ma non nel caso di specie; inoltre, la circostanza che la persona offesa si fosse rivolta direttamente alle Forze dell'ordine non appare dirimente per ritenere che ella non avesse altre possibilità e che, quindi, l'abitazione di trovasse in un luogo isolato e non in un condominio, apparendo peraltro evidente come, al contrario di quanto affermato in sentenza, alla fine del mese di maggio una località come quella in questione ben potesse essere già frequentata da turisti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito illustrate. Incontestata la responsabilità dell'imputato, introdottosi in orario notturno all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e da questa ivi sorpreso, la sentenza impugnata ha sostenuto - ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - che non fossero stati raccolti elementi per ritenere se l'abitazione fosse isolata o collocata in un condomìnio, essendo irrilevante la dislocazione della stessa in località turistica, data la scarsa affluenza di turisti alla fine del mese di maggio, per cui la circostanza che la persona offesa avesse chiamato le Forze dell'ordine, unitamente al fatto che ella viveva da sola, doveva far ritenere che non avesse altre alternative, cioè che non potesse rivolgersi ai vicini, anche perché, dato il periodo di tempo, le case dovevano essere non abitate.Va premesso che la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, non rilevando di per sé sola l'idoneità astratta di una situazione quale il tempo di notte (Sez. 4, n, 17121 del 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279243; Sez. 5, n. 32813 del 06/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277086); le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che la commissione del reato in tempo di notte può integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante in esame, purché sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282095). Su tale aspetto la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente apodittica e fondata su mere illazioni, relativamente a specifici aspetti che ben avrebbero potuto essere oggetto di accertamento. In tal senso, infatti, avrebbe potuto essere accertato se effettivamente l'abitazione della persona offesa fosse o meno isolata, posta o meno in un condominio, atteso che la circostanza relativa alla presenza dei turisti sembra il frutto di un'illazione, sia perché risulta notorio il dato che alla fine del mese di maggio - epoca del commesso reato - la presenza turistica nelle zone della Versilia non è certo irrilevante, sia perché sarebbe stato comunque necessario svolgere uno specifico accertamento circa la collocazione e le caratteristiche dell'abitazione. Parimenti apodittica appare la motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante fondata sull'avere la persona offesa chiamato la polizia, il che, in sé, non sembra affatto dirimente e certamente non dimostrativo dell'assenza di vicini, posto che ben avrebbe potuto trattarsi di una scelta della persona offesa, peraltro del tutto ragionevole, avendo appena rinvenuto in casa un estraneo che vi si era introdotto, e considerato che anche l'assenza o la presenza di vicini per avrebbe potuto essere oggetto di puntuale accertamento. Ne discende, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della aggravante della minorata difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della aggravante della minorata difesa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma,
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