Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 27255/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (atteso che il ricorso non prende posizione sulla circostanza che il ricorrente sia stato controllato in contesto di spaccio, che costituisce la motivazione della sentenza in punto di diniego della condizione di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 274 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (atteso che il ricorso non prende posizione sulla circostanza che il ricorrente sia stato controllato in contesto di spaccio, che costituisce la motivazione della sentenza in punto di diniego della condizione di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 274 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 27255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris