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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07976/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 21 settembre 2018, in relazione al reato associativo relativo all'appartenenza al clan Marfella-Pesce, con il ruolo di addetto ai delitti di commercio di stupefacente e con compiti di assistenza ai familiari dei detenuti, commesso nell'anno 2012; 2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2020, in relazione ai reati di estorsione, commessi nel mese di marzo e aprile del 2017 in Napoli, con la finalità di agevolare il clan Marfella-Pesce e con metodo mafioso.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (erronea interpretazione e applicazione dell'art. 81 cod. pen. e corrispondente vizio di motivazione) sono costituiti da doglianze inammissibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, anche tenuto conto della lineare e coerente logicità del provvedimento censurato, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, la diversa condotta assicurata dal Ceci nell'interesse del sodalizio, consistita in via esclusiva, nell'attività caratterizzante il settore illecito del traffico di stupefacenti) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la contestualità temporale delle condotte attuate anche nel medesimo ambito territoriale (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), in considerazione del peculiare apporto, riconosciuto come assicurato da Ceci al sodalizio, limitato al settore del traffico di stupefacente. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata nella fase genetica del delitto associativo.

3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, non consentite in questa sede, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudice dell'esecuzione e, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile in data 21 settembre 2018, in relazione al reato associativo relativo all'appartenenza al clan Marfella-Pesce, con il ruolo di addetto ai delitti di commercio di stupefacente e con compiti di assistenza ai familiari dei detenuti, commesso nell'anno 2012; 2) dalla Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2020, in relazione ai reati di estorsione, commessi nel mese di marzo e aprile del 2017 in Napoli, con la finalità di agevolare il clan Marfella-Pesce e con metodo mafioso. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (erronea interpretazione e applicazione dell'art. 81 cod. pen. e corrispondente vizio di motivazione) sono costituiti da doglianze inammissibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, anche tenuto conto della lineare e coerente logicità del provvedimento censurato, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, la diversa condotta assicurata dal Ceci nell'interesse del sodalizio, consistita in via esclusiva, nell'attività caratterizzante il settore illecito del traffico di stupefacenti) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la contestualità temporale delle condotte attuate anche nel medesimo ambito territoriale (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), in considerazione del peculiare apporto, riconosciuto come assicurato da Ceci al sodalizio, limitato al settore del traffico di stupefacente. 3.3.Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata nella fase genetica del delitto associativo. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate oltre a devolvere critiche di mero fatto, non consentite in questa sede, sollecitano la rilettura degli elementi già vagliati dal giudice dell'esecuzione e, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022
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