CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 settembre 1970 avverso la sentenza n. 129/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Potenza il 24 febbraio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 24 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 29 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 640, comma primo, e 61 n. 7 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per ( cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione in merito alla tempestività della querela; ( 2.2 erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta - responsabilità penale -dell'imputato, non essendo stati posti in essere artifizi o raggiri nella fase di conclusione del contratto; 2.3 erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, il cui accoglimento assorbe gli altri. 2. Secondo la ricostruzione effettuata da entrambi i Giudici del merito, tra l'imputato e la persona offesa era sorto un rapporto di amicizia e il primo, avendo saputo che la seconda era alla ricerca di un'auto da comprare, le aveva proposto l'acquisto di un veicolo da importare dalla Germania tramite la sua società. Dopo avere il 3 febbraio 2015 incassato l'acconto per l'acquisto e avere formalizzato il 10 marzo 2015 la permuta di un'autovettura della persona offesa, l'imputato non aveva consegnato l'auto, oggetto del contratto, e, rassicurando la persona offesa sul buon esito dell'operazione di importazione del veicolo, le aveva consegnato dei documenti falsi. 3. Con l'atto di appello l'imputato, nell'eccepire la tardività della querela, presentata il 28 luglio 2016, aveva evidenziato che il 20 gennaio 2016 la persona offesa aveva effettuato l'acquisto di un'autovettura presso un'altra concessionaria e il 23 maggio 2016, tramite il proprio legale, aveva richiesto formalmente all'imputato la restituzione delle somme. L'appellante, come anche evidenziato nella sentenza impugnata, aveva sottolineato che l'acquisto di un'altra autovettura, avvenuto il 20 gennaio 2016, aveva cristallizzato la piena consapevolezza della persona offesa di non ricevere più la vettura pattuita e, dunque, di essere stata truffata. 4. A fronte di siffatte deduzioni la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione sulla tardività della querela, limitandosi ad affermare che "appare chiaro che le rassicurazioni fornite dal Rago avevano differito nel tempo il convincimento della persona offesa Pascale di essere stata raggirata". Così argomentando, però, la Corte d'appello ha reso una motivazione apparente, che non ha dato risposta agli specifici rilievi mossi dall'appellante e, in particolare, a quelli relativi all'avvenuto acquisto da parte della persona offesa (che pure aveva già pagato l'acconto e dato in permuta la sua autovettura all'imputato) di un'altra autovettura presso una diversa concessionaria: circostanza, questa, da non trascurare, potendo assumere valenza dirimente al fine di valutare quando la persona offesa avesse avuto la consapevolezza di avere subito una truffa.In altri termini, poiché l'imputato, assolvendo al suo onere (cfr. Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, Rv. 234498 - 01), si era fatto carico di indicare elementi e circostanze funzionali alla sua tesi sull'intempestività della querela, la Corte del merito avrebbe dovuto effettuare ogni doverosa indagine al riguardo, anziché affermare la puntualità dell'istanza punitiva con argomentazioni generiche. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Salerno, che, nella pienezza dei propri poteri, dovrà colmare le lacune segnalate. 6. Gli altri motivi risultano assorbiti, essendo la questione sulla procedibilità dell'azione penale in rapporto di pregiudizialità logica rispetto alle altre devolute con il ricorso, concernenti l'affermazione della responsabilità e il trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 15 marz