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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20950/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il rigetto nel resto; Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 dicembre 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato, a seguito di giudizio direttissimo, in data 22 aprile 2021 dal Tribunale di Venezia, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di gr. 1,497 in cambio della somma di 20,00 euro nei pressi di un parco cittadino nonché per la detenzione a fini di cessione all'interno di un locale nella sua disponibilità di un ulteriore quantitativo del medesimo stupefacente, già diviso in dosi, del peso complessivo di gr. 5,4 (fatti commessi in data 24/03/2021, data del suo arresto), riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziando la carenza di offensività del fatto contestato, alla luce della sostanziale assenza di valore drogante della sostanza rinvenuta che, all'esito delle indagini tossicologiche, quanto alla dose ceduta, presentava un principio attivo di 7.7 milligrammi e, quanto alle altre dosi rinvenute nella sua disponibilità, rispettivamente un principio attivo di 2.4, 2.2, 1.2 milligrammi, valori tutti inferiori alla dose media singola.

La singola dose media di eroina, si argomenta, contiene un principio attivo pari a 25 milligrammi.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Censura, in particolare, il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ne ha escluso l'applicabilità in relazione alla non abitualità della condotta, con una sorta di petizione di principio, senza esaminarne la non offensività in relazione alle circostanze del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Fondato è il primo motivo di ricorso con cui la difesa del ricorrente contesta la effettiva efficacia drogante dello stupefacente in sequestro. a.

2.1. Giova evidenziare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario accertare la reale offensività della condotta, il che si realizza con la dimostrazione che la sostanza contenga principio attivo suscettibile di produrre in concreto un effetto drogante.

Ove manchi la dimostrazione dell'effetto drogante, in un contesto di cessione della sostanza, ci si troverebbe al cospetto di un reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. per inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto, che esclude la punibilità del fatto.

2.2. In tema di stupefacenti, questa Corte ha più volte affermato che il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277574 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 43184 del 20/09/2013, Carioti e altri, Rv. 258095 - 01; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478 - 01) Con una recente sentenza le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956).

Alla luce di tale principio di diritto - che, pure riguarda la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge - è possibile rilevare come sia stato ribadito così un criterio interpretativo di carattere più generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, ossia una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi.

Nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., occorre, dunque, verificare non ti solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso Sez. 4, n.4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976 - 01, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento della tipologia di stupefacente e del dato ponderale lordo): con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160).

2.3. Nel caso in esame, la sostanza stupefacente caduta in sequestro, come ricostruito nella sentenza impugnata (sub par.

1.1. della sentenza) conteneva un quantitativo molto esiguo di principio attivo, risultato complessivamente, all'esito delle analisi tossicologiche, pari a 25 milligrammi.

Alla luce di tali canoni esegetici, la motivazione del provvedimento gravato si presenta gravemente deficitaria, tenuto conto che, a fronte della circostanziate doglianze formulate con l'impugnazione e dell'oggettivo dato mininnale del principio attivo dello stupefacente, la Corte territoriale si è limitata a rispondere in maniera apodittica e non corretta che è "irrilevante la scarsità di principio attivo riscontrato", senza accertare o valutare la concreta efficacia drogante della sostanza rinvenuta e ceduta, dando rilievo pressocchè assorbente alle modalità di cessione dello stupefacente (nella pubblica piazza, al prezzo di 20 euro per dose) e alla disponibilità di dosi già pronte per future cessioni, confezionate con sostanze adulteranti (caffeina e paracetamolo), circostanze del tutto inconferenti rispetto alle doglianze dell'appellante.

2.4. Da quanto precede emerge la totale assenza di argomentazioni in ordine alla contestata offensività della condotta di detenzione e cessione dello stupefacente caduto in sequestro.

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, è da ritenersi ultronea la disamina del secondo motivo di ricorso, che sarà eventualmente riproposto e riesaminato all'esito del giudizio inerentfioffensività del fatto, non potendosi prescinder g da tale accertamento ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ricorrenza nella fattispecie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.

La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il rigetto nel resto; Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato, a seguito di giudizio direttissimo, in data 22 aprile 2021 dal Tribunale di Venezia, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di gr. 1,497 in cambio della somma di 20,00 euro nei pressi di un parco cittadino nonché per la detenzione a fini di cessione all'interno di un locale nella sua disponibilità di un ulteriore quantitativo del medesimo stupefacente, già diviso in dosi, del peso complessivo di gr. 5,4 (fatti commessi in data 24/03/2021, data del suo arresto), riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 evidenziando la carenza di offensività del fatto contestato, alla luce della sostanziale assenza di valore drogante della sostanza rinvenuta che, all'esito delle indagini tossicologiche, quanto alla dose ceduta, presentava un principio attivo di 7.7 milligrammi e, quanto alle altre dosi rinvenute nella sua disponibilità, rispettivamente un principio attivo di 2.4, 2.2, 1.2 milligrammi, valori tutti inferiori alla dose media singola. La singola dose media di eroina, si argomenta, contiene un principio attivo pari a 25 milligrammi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Censura, in particolare, il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ne ha escluso l'applicabilità in relazione alla non abitualità della condotta, con una sorta di petizione di principio, senza esaminarne la non offensività in relazione alle circostanze del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Fondato è il primo motivo di ricorso con cui la difesa del ricorrente contesta la effettiva efficacia drogante dello stupefacente in sequestro. a. 2.1. Giova evidenziare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario accertare la reale offensività della condotta, il che si realizza con la dimostrazione che la sostanza contenga principio attivo suscettibile di produrre in concreto un effetto drogante. Ove manchi la dimostrazione dell'effetto drogante, in un contesto di cessione della sostanza, ci si troverebbe al cospetto di un reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. per inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto, che esclude la punibilità del fatto. 2.2. In tema di stupefacenti, questa Corte ha più volte affermato che il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277574 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 43184 del 20/09/2013, Carioti e altri, Rv. 258095 - 01; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478 - 01) Con una recente sentenza le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956). Alla luce di tale principio di diritto - che, pure riguarda la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge - è possibile rilevare come sia stato ribadito così un criterio interpretativo di carattere più generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, ossia una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. Nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. cit., occorre, dunque, verificare non ti solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso Sez. 4, n.4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976 - 01, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento della tipologia di stupefacente e del dato ponderale lordo): con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160). 2.3. Nel caso in esame, la sostanza stupefacente caduta in sequestro, come ricostruito nella sentenza impugnata (sub par. 1.1. della sentenza) conteneva un quantitativo molto esiguo di principio attivo, risultato complessivamente, all'esito delle analisi tossicologiche, pari a 25 milligrammi. Alla luce di tali canoni esegetici, la motivazione del provvedimento gravato si presenta gravemente deficitaria, tenuto conto che, a fronte della circostanziate doglianze formulate con l'impugnazione e dell'oggettivo dato mininnale del principio attivo dello stupefacente, la Corte territoriale si è limitata a rispondere in maniera apodittica e non corretta che è "irrilevante la scarsità di principio attivo riscontrato", senza accertare o valutare la concreta efficacia drogante della sostanza rinvenuta e ceduta, dando rilievo pressocchè assorbente alle modalità di cessione dello stupefacente (nella pubblica piazza, al prezzo di 20 euro per dose) e alla disponibilità di dosi già pronte per future cessioni, confezionate con sostanze adulteranti (caffeina e paracetamolo), circostanze del tutto inconferenti rispetto alle doglianze dell'appellante. 2.4. Da quanto precede emerge la totale assenza di argomentazioni in ordine alla contestata offensività della condotta di detenzione e cessione dello stupefacente caduto in sequestro. 3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, è da ritenersi ultronea la disamina del secondo motivo di ricorso, che sarà eventualmente riproposto e riesaminato all'esito del giudizio inerentfioffensività del fatto, non potendosi prescinder g da tale accertamento ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ricorrenza nella fattispecie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnat
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