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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02295/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Yti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica, nonché il ripristino degli arresti domiciliari e la trasmissione degli atti alla Magistratura di Sorveglianza competente per l'applicazione della liberazione anticipata e per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Il Pubblico Ministero non aveva sospeso l'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in forza del divieto posto dal comma 9, lett. a) della norma, in quanto la condanna era stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, stesso decreto, compreso tra quelli menzionati dall'art. 4-bis legge n. 354 del 1975.

Il condannato si trovava agli arresti domiciliari, ma non in forza dell'art. 89 d.P.R. 309 del 1990, cosicché non poteva trovare applicazione quanto disposto dall'art. 656, comma 10 cod. proc. pen.

Era irrilevante il dato della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazió ne di legge e vizio di motivazione.

L'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. prevede espressamente che i benefici penitenziari possano essere concessi ai condannati per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 purché non sussistano elementi indicativi della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Tale previsione impone al Pubblico Ministero, in sede di emissione dell'ordine di esecuzione, di verificare la sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata ai fini dell'applicazione della causa ostativa di cui all'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Il ricorrente interpreta il combinato disposto degli artt. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. come se tali norme stabilissero che, in tutti i casi in cui è possibile concedere al condannato una misura alternativa alla detenzione, sussiste l'obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. quando sussistono i limiti di pena in tale norma previsti.

Si tratta di un'interpretazione errata.

Le misure alternative alla detenzione possono essere concesse dal tribunale di sorveglianza sia quando il condannato è libero, avendo il pubblico ministero sospeso l'ordine di esecuzione in forza dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia quando è detenuto; la seconda era l'ipotesi "normale" prima dell'introduzione dell'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ad opera della legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd.

Legge Simeone).

L'art. 4-bis ord. pen., quindi, è innanzitutto destinato al Tribunale di Sorveglianza ai fini della decisione sull'applicazione di misure alternative alla detenzione, contenente specifici divieti nonché condizioni con riferimento ai differenti reati in tale norma elencati.

In particolare, quanto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, il tribunale di sorveglianza può concedere le misure alternative al condannato purché accerti l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Al contrario, l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. è dettato per il pubblico ministero, regolando la fase precedente all'emissione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva in conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza di condanna.

Quando la pena residua è inferiore ai limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve sciogliere l'alternativa se sospendere l'ordine di carcerazione ai sensi di tale norma (o, se il condannato si trova agli arresti domiciliari, se sospendere l'ordine di carcerazione lasciandolo in tale stato, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), ovvero, in forza dei divieti posti dall'art. 656, comma 9 cod. proc. pen., non sospenderlo, ordinando l'immediata carcerazione del condannato.

Di fronte a tale alternativa il Pubblico Ministero non possiede alcuna discrezionalità né viene richiesta a tale organo una valutazione: di conseguenza, il rinvio all'art. 4-bis ord. pen. contenuto nella norma processuale del comma 9 è operato esclusivamente per indicare i delitti che impediscono la sospensione ("la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis legge 354 del 1975 ..."), mentre non viene richiamata la complessa disciplina contenuta in quella norma relativa alle condizioni per la concessione delle misure alternative la cui sussistenza, appunto, deve essere valutata dal Tribunale di Sorveglianza.

Di conseguenza, questa Corte ha già affermato che è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione - cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo - che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., disponga la sospensione dell'esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Rv. 279931 - 01) e, ancora, che il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza dell'impossibilità per il condannato di collaborare con la giustizia (Sez. 1, n. 27354 del 17/05/2019, Rv. 276490 - 01).

Si è anche precisato che il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, è applicabile anche nel caso in cui il condannato per delitto ostativo si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna (Sez. 1, n. 10577 del 15/09/2020, dep. 2021, Rv. 281352 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Yti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica, nonché il ripristino degli arresti domiciliari e la trasmissione degli atti alla Magistratura di Sorveglianza competente per l'applicazione della liberazione anticipata e per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Il Pubblico Ministero non aveva sospeso l'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in forza del divieto posto dal comma 9, lett. a) della norma, in quanto la condanna era stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, stesso decreto, compreso tra quelli menzionati dall'art. 4-bis legge n. 354 del 1975. Il condannato si trovava agli arresti domiciliari, ma non in forza dell'art. 89 d.P.R. 309 del 1990, cosicché non poteva trovare applicazione quanto disposto dall'art. 656, comma 10 cod. proc. pen. Era irrilevante il dato della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazió ne di legge e vizio di motivazione. L'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. prevede espressamente che i benefici penitenziari possano essere concessi ai condannati per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 purché non sussistano elementi indicativi della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Tale previsione impone al Pubblico Ministero, in sede di emissione dell'ordine di esecuzione, di verificare la sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata ai fini dell'applicazione della causa ostativa di cui all'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Il ricorrente interpreta il combinato disposto degli artt. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. come se tali norme stabilissero che, in tutti i casi in cui è possibile concedere al condannato una misura alternativa alla detenzione, sussiste l'obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. quando sussistono i limiti di pena in tale norma previsti. Si tratta di un'interpretazione errata. Le misure alternative alla detenzione possono essere concesse dal tribunale di sorveglianza sia quando il condannato è libero, avendo il pubblico ministero sospeso l'ordine di esecuzione in forza dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia quando è detenuto; la seconda era l'ipotesi "normale" prima dell'introduzione dell'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ad opera della legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd. Legge Simeone). L'art. 4-bis ord. pen., quindi, è innanzitutto destinato al Tribunale di Sorveglianza ai fini della decisione sull'applicazione di misure alternative alla detenzione, contenente specifici divieti nonché condizioni con riferimento ai differenti reati in tale norma elencati. In particolare, quanto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, il tribunale di sorveglianza può concedere le misure alternative al condannato purché accerti l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Al contrario, l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. è dettato per il pubblico ministero, regolando la fase precedente all'emissione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva in conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza di condanna. Quando la pena residua è inferiore ai limiti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve sciogliere l'alternativa se sospendere l'ordine di carcerazione ai sensi di tale norma (o, se il condannato si trova agli arresti domiciliari, se sospendere l'ordine di carcerazione lasciandolo in tale stato, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.), ovvero, in forza dei divieti posti dall'art. 656, comma 9 cod. proc. pen., non sospenderlo, ordinando l'immediata carcerazione del condannato. Di fronte a tale alternativa il Pubblico Ministero non possiede alcuna discrezionalità né viene richiesta a tale organo una valutazione: di conseguenza, il rinvio all'art. 4-bis ord. pen. contenuto nella norma processuale del comma 9 è operato esclusivamente per indicare i delitti che impediscono la sospensione ("la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis legge 354 del 1975 ..."), mentre non viene richiamata la complessa disciplina contenuta in quella norma relativa alle condizioni per la concessione delle misure alternative la cui sussistenza, appunto, deve essere valutata dal Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, questa Corte ha già affermato che è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione - cui spetta il mero controllo di legalità del titolo esecutivo - che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., disponga la sospensione dell'esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalità organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza nella fase avviata con la richiesta del detenuto di accedere ad una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Rv. 279931 - 01) e, ancora, che il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza dell'impossibilità per il condannato di collaborare con la giustizia (Sez. 1, n. 27354 del 17/05/2019, Rv. 276490 - 01). Si è anche precisato che il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, è applicabile anche nel caso in cui il condannato per delitto ostativo si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna (Sez. 1, n. 10577 del 15/09/2020, dep. 2021, Rv. 281352 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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