CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 37402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di assise di appello di Napoli, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., in riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, in data 17.11.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dodici di reclusione, in relazione ai reati di tentato omicidio pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], e in materia di armi, in rubrica ascrittigli ai capi d) ed e) dell'imputazione, esclusa la contestata recidiva, rideterminava l'entità della pena irrogata nella misura di anni sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della corte di assise appello, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando: 1) violazione di legge, in ordine alla determinazione dell'entità della pena; 2) il compiuto decorso del termine dì prescrizione di tutti i reati per cui si procede 3. Con requisitoria scritta del 7.3.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogatì fino al 31 dìcembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, in quanto, nelle more, è stata chiesta la trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che, in accoglimento della proposta impugnazione, la sentenza oggetto di ricorso sia annullata con rinvio per rideterminazione della pena. 4. Il ricorso va parzialmente accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione. Il giudice di appello giungeva alla pena finale innanzi indicata di sei anni di reclusione, partendo dalla pena-base di anni nove di reclusione, "minimo edittale calcolato ex art. 56, co. 2, c.p."; aumentata ex art. 7, I. n. 203 del 1991, alla pena di anni dodici di reclusione; ridotta ad anni sette e mesi sei di reclusione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza; aumentata ad anni nove di reclusione per il riconoscimento del vincolo della continuazione; ridotta, infine, alla pena finale di anni sei di reclusione per effetto della scelta del rito, previa esclusione della contestata recidiva. In questo calcolo, tuttavia, si annidano due errori. Da un lato, infatti, è di tutta evidenza che la pena-base di nove anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio, non corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 56, co. 2, c.p., pari, invece, a sette anni di reclusione, risultanti dalla riduzione massima di due terzi del minimo edittale previsto per il delitto di omicidio volontario, pari ad anni ventino di reclusione, come del resto sottolineato nella sentenza di annullamento con rinvio del 24.1.2019 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, che aveva accolto sul punto il ricorso dell'imputato (cfr. p. 4). Se, dunque, la pena-base andava fissata nel minimo edittale, come ribadito in motivazione dalla corte territoriale, dovendosi avere come punto di riferimento la pena-base per il reato semplice di omicidio volontario, stante la conclusione del giudizio di comparazione nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti (cfr. Sez. 1, n. 41481 del 21/10/2005, Rv. 232412), in uno con l'esclusione della contestata recidiva, tale minimo non poteva essere fissato nella misura di anni nove di reclusione. D'altro lato, non può non rilevarsi anche la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la corte territoriale ha operato un aumento della pena a titolo di continuazione con i reati-satelliti pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, laddove nella sentenza della corte di assise di appello di Napoli del 15.2.2018, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con il menzionato arresto del 24.1.2019 limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, l'aumento a titolo di continuazione era stato fissato nella misura di mesi tre di reclusione.Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, Rv. 271626; Sicché viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (cfr. Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Rv. 283113; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Rv. 281831). 5. Manifestamente infondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso. Al riguardo è sufficiente ribadire l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, come nel caso che ci occupa, determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione, che, ove perenti successivamente alla pronuncia della sentenza di annullamento, non consentono la declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Rv. 274828). Al tempo stesso, poiché, come si è detto, nel caso di annullamento con rinvio disposto ai soli fini della determinazione della pena, si è già formato il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, non possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio per la prima volta questioni, come l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato maturata prima del giudizio di appello, nel caso in esame mai eccepita prima del giudizio di rinvio dall'imputato, ormai coperte dal giudicato. 6. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, cui il giudice del rinvio provvederà, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. La non completa soccombenza del ricorrente comporta che egli non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanziona amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di assis