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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43154/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di eccessiva gravosità della pena e mancato riconoscimento della prevalenza sulle aggravanti delle già concesse circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Sono riproposte le uniche doglianze già coltivate con l'atto di appello, su cui la Corte distrettuale ha fornito coerente risposta.

Il ricorrente, al di là della mera enunciazione, non lamenta un vizio ex art. 606 cod. proc. pen. ma si limita a ritenere non condivisibile il giudizio discrezionale espresso dal giudice di merito, qui non sindacabile, perché adeguatamente motivato.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di eccessiva gravosità della pena e mancato riconoscimento della prevalenza sulle aggravanti delle già concesse circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Sono riproposte le uniche doglianze già coltivate con l'atto di appello, su cui la Corte distrettuale ha fornito coerente risposta. Il ricorrente, al di là della mera enunciazione, non lamenta un vizio ex art. 606 cod. proc. pen. ma si limita a ritenere non condivisibile il giudizio discrezionale espresso dal giudice di merito, qui non sindacabile, perché adeguatamente motivato. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est