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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 11999/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26716/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 5, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - [OSCURATO:PERSONA] –IRES2005. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1015/07/2018 , depositata il 20 febbraio 2018 ; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 5, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, -controricorrente - avverso il provvedimento diniego di definizione agevolata della controversiaex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, n. 51216/2020 prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 21 maggio2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che:

1. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi: [OSCURATO:SOCIETA].) cartella di pagamento n. 097-2009-0090007919, per [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’ammontare di € 373.690,02, per omessi versamenti IRES ed IVA riferiti all’anno 2005, oltre interessi e sanzioni.

1.1. La società contribuente impugnava tale cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 37/07/2012, accoglieva il ricorso, annullando l’atto.

A seguito di tale annullamento l’Agenzia delle entrate operava lo sgravio della cartella; successivamente, proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 709/01/2013, accoglieva l’impugnazione, confermando la legittimità dell’iscrizione a ruolo.

Proposto ricorso per cassazione dalla contribuente, questo veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 25131del 7 dicembre 2016.

L’Ufficio procedeva quindi ad iscrivere nuovamente a ruolo le imposte dovute a titolo di IRES ed IVA, comprensiva di interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 68, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, emettendo la cartella di pagamento n. 097-2015-01083468-03, notificata il 5 maggio 2015.

2. Avverso tale seconda cartella la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 1183/26/2016, depositata il 26 gennaio 2016, lo rigettava.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1015/07/2018, pronunciata il 15 gennaio 2018 e depositata in segreteria il 20 febbraio 2018, accoglieva l’appello ed annullava la cartella impugnata.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta contumace.

Nelle more del presente giudizio di legittimità, la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento dall’Agenzia delle entrate in data 21 maggio2020.

Avverso tale diniego il contribuenteha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. La discussione dei ricorsi è stat a quindi fissat a per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380 - bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197.

La difesa del contribuente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la C.T.R. avrebbe annullato la cartella di pagamento impugnata, posto che nessuna disposizione di legge prevederebbe la comunicazione di avviso bonario a pena di nullità nel caso diiscrizione a ruolo di somma ex art. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 (e quindi di riemissione di cartella in caso di rigetto del ricorso da parte degli organi di giustizia tributaria).

7. Con l’unico motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, ritenendo che la (seconda) cartella di pagamento avesse comunque natura di “atto impositivo”, trattandosi dell’unico atto attraverso il quale la pretesa impositiva era stata manifestata, e quindi il diniego di definizione agevolata fosse ingiustificato.

8. Cominciando, quindi, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia infondato.

Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, poiché la cartella impugnata non sarebbe un atto impositivo, ma un mero atto di riscossione.

Sul punto, va innanzitutto precisato che la definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv . dalla legge n. 136/2018, deve riguardare gli atti “impositivi”, e cioè gli atti con i quali l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente la propria pretesa impositiva.

Tali atti possono anche consistere in cartelle di pagamento (che, normalmente, hanno natura riscossiva), ma soltanto nelle ipotesi in cui essa costituisca il primo atto che ponga il contribuente a conoscenza della pretesa da parte [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione finanziaria, non potendo tralasciarsi di considerare come l'ulteriore finalità deflattiva del contenzioso tributario, propria della disciplina in esame, potrebbe in concreto risultare contraddetta da un aumento del contenzioso relativo alle controversie riguardanti proprio le ipotesi di diniego di definizione agevolata(in tal senso, Cass., sez.

U., 25 giugno 2021, n. 18298, con riferimento alle cartelle emesse a seguito di accertamenti automatici ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) .

Nel caso di specie, la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, a seguito di accoglimento dell’appello dell’Ufficio relativamente ad una cartella precedentemente emessa, riguardante gli stessi tributi, in forza della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 709/01/2013.

La cartella impugnata, quindi, era già stata preceduta da precedente cartella (avente, questa, natura di atto impositivo), e quindi l’odierna cartella ha natura di mero atto riscossivo, come tale non condonabile, trattandosi di tributo già accertato in forza di precedente statuizione.

9. Procedendo quindi ora all’esame del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la Corte ritiene che esso sia fondato.

La C.T.R. ha annullato la cartella impugnata, in quanto emessa senza preventivo avviso inviato al contribuente.

Sul punto, va rilevato tuttavia che, trattandosi di cartella di pagamento emessa ex art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, a seguito di sentenza della C.T.R. del Lazio di accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che aveva annullato la precedente cartella, non era necessaria l’emissione preventiva di avviso bonario.

Nessuna disposizione di legge, infatti, prevede la comunicazione di un preavviso a pena di nullità nel caso di iscrizione a ruolo di somme ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, e, in ogni caso, non vi versa nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), che prevede l’invio di preav viso bonario allorquando sussistano incertezze e discordanze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dal controllo, mentre, nella specie, tali incertezza non sussistono, derivando l’importo dell’iscrizione da quello del precedente atto impositivo (v., sul punto, Cass. 23 maggio 2018, n. 12654).

10. Consegue il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, e l’accoglimento del ricorso iniziale proposto dall’Agenzia delle entrate.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate riscossione, rimasta intimata.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

Con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26716/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 5, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - [OSCURATO:PERSONA] –IRES2005. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1015/07/2018 , depositata il 20 febbraio 2018 ; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 5, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, -controricorrente - avverso il provvedimento diniego di definizione agevolata della controversiaex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, n. 51216/2020 prot., notificato dall’Agenzia delle entrate in data 21 maggio2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate emetteva, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi: [OSCURATO:SOCIETA].) cartella di pagamento n. 097-2009-0090007919, per [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’ammontare di € 373.690,02, per omessi versamenti IRES ed IVA riferiti all’anno 2005, oltre interessi e sanzioni. 1.1. La società contribuente impugnava tale cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 37/07/2012, accoglieva il ricorso, annullando l’atto. A seguito di tale annullamento l’Agenzia delle entrate operava lo sgravio della cartella; successivamente, proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 709/01/2013, accoglieva l’impugnazione, confermando la legittimità dell’iscrizione a ruolo. Proposto ricorso per cassazione dalla contribuente, questo veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 25131del 7 dicembre 2016. L’Ufficio procedeva quindi ad iscrivere nuovamente a ruolo le imposte dovute a titolo di IRES ed IVA, comprensiva di interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 68, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, emettendo la cartella di pagamento n. 097-2015-01083468-03, notificata il 5 maggio 2015. 2. Avverso tale seconda cartella la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 1183/26/2016, depositata il 26 gennaio 2016, lo rigettava. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1015/07/2018, pronunciata il 15 gennaio 2018 e depositata in segreteria il 20 febbraio 2018, accoglieva l’appello ed annullava la cartella impugnata. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta contumace. Nelle more del presente giudizio di legittimità, la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento dall’Agenzia delle entrate in data 21 maggio2020. Avverso tale diniego il contribuenteha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La discussione dei ricorsi è stat a quindi fissat a per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380 - bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. La difesa del contribuente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la C.T.R. avrebbe annullato la cartella di pagamento impugnata, posto che nessuna disposizione di legge prevederebbe la comunicazione di avviso bonario a pena di nullità nel caso diiscrizione a ruolo di somma ex art. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 (e quindi di riemissione di cartella in caso di rigetto del ricorso da parte degli organi di giustizia tributaria). 7. Con l’unico motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, ritenendo che la (seconda) cartella di pagamento avesse comunque natura di “atto impositivo”, trattandosi dell’unico atto attraverso il quale la pretesa impositiva era stata manifestata, e quindi il diniego di definizione agevolata fosse ingiustificato. 8. Cominciando, quindi, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia infondato. Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, poiché la cartella impugnata non sarebbe un atto impositivo, ma un mero atto di riscossione. Sul punto, va innanzitutto precisato che la definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv . dalla legge n. 136/2018, deve riguardare gli atti “impositivi”, e cioè gli atti con i quali l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente la propria pretesa impositiva. Tali atti possono anche consistere in cartelle di pagamento (che, normalmente, hanno natura riscossiva), ma soltanto nelle ipotesi in cui essa costituisca il primo atto che ponga il contribuente a conoscenza della pretesa da parte [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione finanziaria, non potendo tralasciarsi di considerare come l'ulteriore finalità deflattiva del contenzioso tributario, propria della disciplina in esame, potrebbe in concreto risultare contraddetta da un aumento del contenzioso relativo alle controversie riguardanti proprio le ipotesi di diniego di definizione agevolata(in tal senso, Cass., sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298, con riferimento alle cartelle emesse a seguito di accertamenti automatici ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) . Nel caso di specie, la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, a seguito di accoglimento dell’appello dell’Ufficio relativamente ad una cartella precedentemente emessa, riguardante gli stessi tributi, in forza della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 709/01/2013. La cartella impugnata, quindi, era già stata preceduta da precedente cartella (avente, questa, natura di atto impositivo), e quindi l’odierna cartella ha natura di mero atto riscossivo, come tale non condonabile, trattandosi di tributo già accertato in forza di precedente statuizione. 9. Procedendo quindi ora all’esame del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la Corte ritiene che esso sia fondato. La C.T.R. ha annullato la cartella impugnata, in quanto emessa senza preventivo avviso inviato al contribuente. Sul punto, va rilevato tuttavia che, trattandosi di cartella di pagamento emessa ex art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, a seguito di sentenza della C.T.R. del Lazio di accoglimento dell’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che aveva annullato la precedente cartella, non era necessaria l’emissione preventiva di avviso bonario. Nessuna disposizione di legge, infatti, prevede la comunicazione di un preavviso a pena di nullità nel caso di iscrizione a ruolo di somme ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, e, in ogni caso, non vi versa nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), che prevede l’invio di preav viso bonario allorquando sussistano incertezze e discordanze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dal controllo, mentre, nella specie, tali incertezza non sussistono, derivando l’importo dell’iscrizione da quello del precedente atto impositivo (v., sul punto, Cass. 23 maggio 2018, n. 12654). 10. Consegue il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, e l’accoglimento del ricorso iniziale proposto dall’Agenzia delle entrate. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate riscossione, rimasta intimata. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Con
Sentenza Cassazione n. 11999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris