CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 37662/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/08/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo di difensore, avverso la ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha deciso sulla richiesta di consegna presentata dalle autorità giudiziarie austriache (nella specie, rifiutando la consegna ex art. 18 -bis I. n. 69 del 2005 e disponendo l'esecuzione della pena in Italia); Rilevato che con il ricorso il difensore ha dedotto i motivi così enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: errore percettivo nel ritenere urgente la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 240-bis d.lgs. n. 271 del 1989 per la scadenza imminente del termine di prescrizione della custodia cautelare (il ricorrente era già stato scarcerato); erroneamente la Corte Suprema ha ritenuto tardivo il ricorso, basandosi su precedenti arresti non massinnati e comunque relativi a fatti diversi (il ricorrente non doveva essere consegnato); Ritenuto che il ricorso straordinario è inammissibile poiché stato proposto fuori dei casi consentiti (già questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione, la persona richiesta in consegna per un mandato di arresto europeo non è assimilabile al "condannato", indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. quale unico possibile legittimato, tra tante, Sez. 2, n. 41086 del 23/09/2014, Rv. 260854; Sez. F, n. 34819 del 02/09/2008, Rv. 240717; nonché Sez. 2, n. 31569 del 30/05/2017, Timbau; Sez. 1, n. 12941 del 20/03/2018, Vottari; Sez. 2, n. 18222 del 10/6/2020, Satti; Sez. 2, n. 20966 del 30/06/2020, Caragea, non massimate; che il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile neppure nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione che intervengono in materia di riconoscimento di sentenza straniera, perché in questo caso la decisione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, già intervenuto aliunde, Sez. 2, n. 45093 del 26/04/2017, Rv. 271152); Ritenuto che all'inammissibilità dell'impugnazione proposta - che può essere dichiarata de plano - segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 16/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7Galvanes