CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 35167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6020-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 62; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 282/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l 'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2010; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Vicenza che, con sentenza n. 118/2017, accolse il ricorso; che l 'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 282/2020, depositata il 30/07/2020, accolse il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come, esclusa la configurazione di una ipotesi di ultrapetizione, da parte della C.T.P., rispetto alla illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione relativamente alla ricostruzione degli ingressi alla mostra realizzata dalla Fondazione nel corso del 2010 (circostanza alla base delle riprese operate nei confronti della contribuente), cionondimeno, nel merito, detto vizio — contrariamente a quanto affermato dai giudici di prime cure — debba escludersi, giacché "le presunzioni dell'Ufficio, fondate comunque su di un documento che non viene contestato dalla ricorrente ed emesso da una sua collaboratrice [consistente in una comunicazione al Comune di Bassano del Grappa] ...costituiscono un elemento indiziarlo di rilevante importanza a cui la Fondazione non contrappone alcun elemento basato su documentazione idonea" (cfr. sentenza impugnata, p. 3, terzultimo cpv.); né - ancora - sussiste la lamentata violazione Ric. 2021 n. 6020 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- dell'art. 12, comma 2, della I. n. 212 del 2000, non sussistendo un obbligo generale di contraddittorio preventivo e avendo, peraltro, l'Ufficio coinvolto il contribuente con un invito ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218 del 1997; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] Si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 co. 2 e 7 L. 212/2000" (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. ritenuto legittime le riprese contenute nell'avviso di accertamento impugnato, nonostante (a) le verifiche compiute dall'Ufficio e sottese al p.v.c. fossero finalizzate unicamente a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione ad essa contribuente della qualifica di 0.N.L.U.S. e (b) la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e delle disposizioni dell'art. 2727 e ss. c.c. in materia di presunzioni semplici" (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. confermato la legittimità dell'avviso di accertamento sulla base di elementi (un documento emesso da una collaboratrice di essa contribuente unitamente alla mancata dichiarazione del numero di ingressi alla manifestazione alla base della ripresa) inidonei a fornire riscontro ai calcoli operati dall'Ufficio; Ric. 2021 n. 6020 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 4.10.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia A nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di c