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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35017/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi violazione degli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale di sorveglianza, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, ha considerato la condotta tenuta dall'affidato in violazione delle prescrizioni, per la sua gravità (pernottamento per finalità ultronee in luogo diverso da quello dell'autorizzazione con falsificazione, penalmente rilevante, dell'originaria istanza, strumentale all'occultamento della violazione) e per l'assenza di resipiscenza, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.

D'altra parte, il condannato si era dimostrato del tutto inaffidabile anche in costanza della procedura di revoca non documentando di avere realmente contatto il Covid 19 ed accusando gli agenti di polizia della falsificazione dell'istanza.

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi violazione degli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, ha considerato la condotta tenuta dall'affidato in violazione delle prescrizioni, per la sua gravità (pernottamento per finalità ultronee in luogo diverso da quello dell'autorizzazione con falsificazione, penalmente rilevante, dell'originaria istanza, strumentale all'occultamento della violazione) e per l'assenza di resipiscenza, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. D'altra parte, il condannato si era dimostrato del tutto inaffidabile anche in costanza della procedura di revoca non documentando di avere realmente contatto il Covid 19 ed accusando gli agenti di polizia della falsificazione dell'istanza. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 mar
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