CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 12420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 655/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC I.delfederico(pec.it) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma via F. Denza n. 20 presso lo studio di quest'ultima; - ricorrente - 442) Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - con troricorrente - E contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 301/10/13 depositata in data 14/05/2013, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR veneta respingeva l'appello della società contribuente ed accoglieva l'impugnazione dell'Ufficio, con ciò confermando la legittimità della cartella impugnata per IRES ed IVA 2006; - ricorre a questa Corte l'ATER con atto affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte in data 15 aprile 2021 parte ricorrente ha debitamente provveduto alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, che non ha svolto qui attività difensiva; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia di appello per omessa pronuncia, con violazione conseguente dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR, dopo aver dato atto di aver esaminato le eccezioni preliminari sollevate circa i vizi formali dell'atto impugnato, mancato di pronunciare sulle stesse; - il motivo è privo di fondamento; - invero, l'omesso esame non ha avuto effetto incidente sulla decisione, in quanto, in buona sostanza, se dette doglianze fossero state apertamente esaminate, la CTR avrebbe dovuto ritenerle comunque prive di fondamento; - infatti, secondo la giurisprudenza del tutto costante di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16102 del 02/08/2016) nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 di omessa pronuncia, è comunque necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata; - venendo allora all'esame delle questioni poste, che si assumono in ricorso del tutto pretermesse, rileva il Collegio che quanto alla denunciata mancata indicazione del responsabile del procedimento, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27856 del 31/10/2018 ma vedasi in argomento anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13747 del 31/05/2013) che la cartella esattoriale difettosa quanto all'indicazione del responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 10 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4-ter, del d.L. n. 248 del 2007 - convertito dalla legge n. 31 del 2008 - ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data; si è anche precisato come (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 332 del 12/01/2016) la cartella che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all'i giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella I. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'i giugno 2008, né è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 priva di sanzione, trovando applicazione l'art. 21 octies della I. n. 241 del 1990, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato; - con riferimento poi alla questione relativa al difetto di firma, anche elettronica, del titolare dell'Ufficio o di suo delegato, il Collegio condivide e aderisce alle pronunce di questa Corte secondo le quali (Cass. ord. n. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 6417 del 2019) l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561); - il secondo motivo si incentra sulla falsa applicazione dell'art. 2 c. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR rigettato l'appello della contribuente mentre in forza della disposizione sopra richiamata l'ATER, essendosi avveduta dell'errore in cui era incorso l'intermediario in sede di trasmissione del mod. Unico 2005 solo all'atto della comunicazione di irregolarità, seguita dalla notifica della cartella avvenuta nel 2008, non era più in condizione di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 presentare - non per sua colpa, sostiene la ricorrente - la dichiarazione integrativa; - il motivo è inammissibile; - invero, lo stesso non risulta connesso con la ratio decidendi della sentenza, la quale, sienet~~~~~, ha escluso la rilevanza della questione concernente la presentazione della dichiarazione integrativa, che risulta trattata in sentenza solo al fine di chiarire che essa viene affrontata unicamente per chiarire che "non è, così come letta, una eccezione procedimentale, ma una doverosa precisazione al fine di ben illustrare le modalità operative che avrebbero portato a una liquidazione della dichiarazione dei redditi con risultato diverso" (pag. 6 della sentenza impugnata, terzultimo periodo prima del p . q . m .); ‘4,44- ths 09— Me ".4.4)~ ‘re.. Aìs- - conclusivamente, il ricorso è rigettato; "°'- - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto